Sentenza n. 156/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del r.d.
16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato
preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) in relazione all'art. 23, primo comma, stesso r.d. e
degli artt. 739 e 741 del codice di procedura civile promosso con
ordinanza emessa il 30 gennaio 1985 dal tribunale di Reggio Emilia sul
ricorso proposto da Boiardi Albino iscritta al n. 508 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 297 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso depositato il 25 gennaio 1985 il geometra Albino
Boiardi, nominato stimatore dei beni mobili e immobili della s.p.a.
Castellarano Fiandro Ceramiche in amministrazione controllata, propose
reclamo al Tribunale di Reggio Emilia avverso il decreto 19 dicembre
1984 (depositato in pari data) con il quale il giudice delegato aveva
liquidato il compenso di sua spettanza in lire 12.793.050 anziché in
lire 33.564.979 come richiesto.
1.2. - Con ordinanza emessa il 30 gennaio 1985 (notificata e
comunicata il successivo 26 febbraio; pubblicata nella G. U. n. 297 bis
del 18 dicembre 1985 e iscritta al n. 508/1985 R.O.) il Tribunale,
premesso che la ratio della C. cost. 42/1981, dichiarativa della
incostituzionalità dell'art. 26 in relazione all'art. 23 l. fall.,
nella parte in cui assoggettava al reclamo al tribunale, disciplinato
nel modo previstovi, i provvedimenti decisori emessi dal giudice
delegato in materia di piani di riparto dell'attivo, fosse da estendere
alla analoga vicenda di amministrazione controllata ed era da
considerare l'argomentazione, la quale aveva indotto le Sezioni Unite
della Cassazione a rescrivere, con la sent. 9 aprile 1984, n. 2255, che
la lacuna, aperta dalla declaratoria d'incostituzionalità degli artt.
23 e 26 l. fall., fosse da ripianare con il richiamo degli artt. 739 e
741 c.p.c., ha giudicato rilevanti e non manifestamente infondate a) in
riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23 comma primo, l.
fall., nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, nelle
forme previste, i provvedimenti decisori del giudice delegato emessi
nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e
decisione del medesimo giudice, con particolare riferimento al decreto
di liquidazione del compenso agli incaricati per l'opera prestata
nell'interesse del fallimento o di altra procedura concorsuale, b)
subordinatamente e conseguentemente all'accoglimento della questione
sub a), in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c. nella parte in cui,
disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui
sub a), in seguito alla caducazione dell'art. 26 l. fall., fanno
decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in
cancelleria anziché dalla sua comunicazione o notificazione.
2.1. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti del
giudizio a quo né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
2.2. - Nell'adunanza del 21 maggio 1986 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
3. - L'esigenza di rispettare il canone della rilevanza dei
sospetti d'incostituzionalità induce la Corte a limitare il giudizio
sulla questione di legittimità sub a) (supra 1.2.) alla vicenda, sorta
avanti il Tribunale di Reggio Emilia, di reclamo al tribunale avverso
decreto, dal giudice delegato adottato, di liquidazione del compenso ad
incaricati per l'opera prestata nell'interesse della procedura di
amministrazione controllata sulla base degli artt. 23 e 26 l. fall.
che si reputano richiamati dagli artt. 138 e 164 l. fall..
Comunque, la declaratoria d'incostituzionalità, resa con sent.
55/1986, degli artt. 26 comma primo, secondo e terzo, e 23 comma primo,
in relazione agli artt. 188 comma secondo e terzo e 167 comma secondo e
terzo, l. fall., nella parte in cui si assoggettano al reclamo al
tribunale, nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto
del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello
stesso debitamente eseguita, i provvedimenti del giudice delegato
all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti
soggettivi induce a giudicare fondata la proposta questione, la quale
è scaturita da contestazione sulla misura di compensi ad incaricati
per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione
controllata, che pur dà vita a controversia su diritti soggettivi.
4. - Del pari fondata è da giudicare la questione
d'incostituzionalità degli artt. 739 e 741 c.p.c., collegati con gli
artt. 26 e 23 comma primo l. fall. (supra 1.2.) perché questa Corte
ha giudicato, con sent. 303/1985, resa a proposito dell'art. 26 comma
primo, l. fall., inidonea ad assicurare lo svolgimento di processo
giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo
nella data della pronuncia del decreto impugnato e non già nella data
della sua comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti
disposizioni procedurali.
Mette conto di rilevare che soltanto il coordinamento, istituito
dal giudice a quo, tra gli artt. 739 e 741 c.p.c. e l'art. 26 l. fall.
rende necessaria la declaratoria d'incostituzionalità dei combinati
disposti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 23
comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del
concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello
stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale
nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice
delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente
eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione
dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della
procedura di amministrazione controllata;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 739 e 741
c.p.c., nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti
del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il
reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla
comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni
procedurali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte