Sentenza n. 156/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1990 · relatore Luigi Mengoni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
riapprovata il 6 novembre 1989 dal Consiglio regionale dell'Umbria
avente per oggetto: "Diritti di segreteria sui contratti e sugli
altri atti rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a
mezzo di scrittura privata" promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 25 novembre 1989, depositato in
cancelleria il 5 dicembre successivo ed iscritto al n. 101 del
registro ricorsi 1989;
Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e
l'avv. Giovanni Tarantini per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 25 novembre 1989 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Umbria, riapprovata, dopo il
rinvio governativo, il 6 novembre 1989, recante norme in tema di
"diritti di segreteria sui contratti e sugli altri atti rogati o
ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura
privata".
A giudizio del ricorrente, avendo i diritti in questione natura
fiscale, la legge impugnata si pone in contrasto con gli artt. 117 e
119 della Costituzione. Le regioni hanno autonomia finanziaria in
forme e limiti che, in ordine all'autonomia impositiva, sono stati
precisati dalla legge 16 maggio 1970, n. 381. In attuazione della
riserva di legge dello Stato prevista dall'art. 119 Cost., la legge
n. 381 predetermina in maniera analitica e tassativa le entrate
tributarie delle regioni, alle quali non spetta, pertanto, di
istituirne di nuove.
Non giova alla legge impugnata l'avere strutturato i diritti di
segreteria sulla falsariga degli omonimi proventi regolati dall'art.
40 della legge statale 8 giugno 1962, n. 604, atteso che di questa
legge, concernente i diritti di segreteria dei comuni e delle
province, si verrebbe a fare "applicazione" in situazioni diverse e
non previste tra quelle che costituiscono l'area delle entrate
tributarie regionali.
2. - Si è costituita la Regione dell'Umbria, in persona del suo
Presidente, domandando la reiezione del ricorso.
Premesso che l'art. 40 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11,
consente alla Regione di stipulare in forma pubblica amministrativa
"i contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per i
quali occorre pubblicità ed autenticità", istituendo all'uopo la
figura dell'ufficiale rogante, la resistente osserva che con la legge
impugnata si è voluto recepire nell'ordinamento regionale lo stesso
sistema già vigente nell'ordinamento comunale e provinciale
eliminando, in ossequio a un primo rilievo del Governo, la previsione
- pure contenuta nella legge n. 604 del 1962 per i comuni e le
province - dell'attribuzione di una quota dei diritti di rogito a
favore dell'ufficiale rogante.
Si osserva inoltre che, se in passato si è discusso sulla natura
tributaria o meno dei "diritti di segreteria", tale dibattito non
può trasferirsi ai "diritti di rogito", configurati dall'art. 41,
ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come corrispettivo
di una prestazione professionale dell'ufficiale rogante
facoltativamente richiesta dagli interessati. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso
questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt.
117 e 119 della Costituzione, della legge della Regione Umbria,
riapprovata con modificazioni dal Consiglio regionale, dopo il rinvio
governativo, il 6 novembre 1989, la quale autorizza la Giunta ad
applicare diritti di segreteria, sugli atti stipulati in forma
pubblica amministrativa e sugli altri atti richiamati nei nn. da 1 a
5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604,
modificata dal d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge
26 aprile 1983, n. 121, e nella stessa misura prevista da tale
tabella per i comuni e le province.
2. - Il ricorso è fondato.
La questione concerne la competenza legislativa della Regione ad
attribuire all'amministrazione regionale il potere di esigere dai
terzi contraenti i cosiddetti diritti di rogito nel caso di
stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa innanzi
all'ufficiale rogante, ai sensi degli artt. 39 e 40 della legge
regionale 9 marzo 1979, n. 11.
Ai diritti di segreteria, dei quali i diritti di rogito sono una
figura, dovuti a fronte di un'attività compiuta dall'ente pubblico
nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico, è
concordemente attribuita natura di tributi. Ne consegue che essi
cadono nella riserva di legge dello Stato stabilita dall'art. 119
Cost. circa le forme e i limiti dell'autonomia finanziaria delle
regioni.
Il primo e il secondo comma dell'art. 119 sono stati attuati dalla
legge 16 maggio 1970, n. 281, che ha provveduto a determinare
tassativamente i tipi e le procedure di accertamento e di riscossione
dei tributi "propri" delle regioni. Tra questi non sono previsti i
diritti di segreteria, e pertanto la legge impugnata eccede i limiti
dell'autonomia tributaria della Regione fissati dalla citata legge
dello Stato. È appena il caso di aggiungere che non vale ad evitare
la censura di incostituzionalità la formula dell'art. 1, la quale
prospetta il divisato potere impositivo della Regione come
"applicazione" dei diritti di segreteria previsti dalla legge statale
n. 604 del 1962: formula contraddittoria perché, mentre l'esazione
di tali diritti da parte dei comuni e delle province è autorizzata
da una legge dello Stato, l'esazione da parte della regione sarebbe
autorizzata da una legge regionale fuori dai limiti di competenza del
legislatore regionale.
3. - La difesa della Regione contesta la natura tributaria dei
diritti in oggetto con l'argomento che "trattasi di un corrispettivo
di un servizio particolare che l'amministrazione presta
facoltativamente non iure imperii, potendo benissimo (la controparte)
in alternativa ricorrere all'opera di un notaio". Va osservato in
contrario che criterio distintivo della tassa, o più in generale del
tributo, dal corrispettivo non è il carattere necessario o cogente
dell'attività del pubblico potere per la quale è richiesta ai
destinatari una prestazione pecuniaria, bensì il carattere di
funzione pubblica. Tale carattere, che è indice necessario e
sufficiente di riconoscibilità della tassa, ha certamente
l'attività dell'ufficiale rogante nella stipulazione di contratti in
forma pubblica amministrativa.
Non si può dire che l'ufficiale rogante interviene in virtù di
un incarico professionale conferitogli intuitu personae. L'incarico
non potrebbe essere conferito che dalla controparte
dell'amministrazione, mentre è vero che la stipulazione del
contratto in forma pubblica amministrativa avviene dietro invito
dell'amministrazione, salva all'altro contraente la facoltà di
declinare l'invito e chiedere che l'atto sia, a proprie spese,
ricevuto da un notaio.
Nessuna indicazione contraria può trarsi, infine, dall'art. 41,
ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che qualifica i
diritti di rogito come "proventi". Il termine "provento" è neutro e
si adatta anche a indicare il gettito di un tributo correlato a una
specifica attività della pubblica amministrazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
dell'Umbria, riapprovata dal Consiglio regionale il 6 novembre 1989,
concernente: "Diritti di segreteria sui contratti e sugli altri atti
rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di
scrittura privata".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte