Ordinanza n. 156/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 521Codice di procedura penale
- art. 555legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 25 gennaio 1993 dal Pretore di Lecce - sezione distaccata
di Campi salentina - nel procedimento penale a carico di Grasso
Nicola, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi
salentina - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 562, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non
dispone che il giudice per le indagini preliminari, ove accerti che
il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il
giudizio, debba trasmettere gli atti al pubblico ministero, ai sensi
dell'art. 521, secondo comma, del codice di procedura penale, perché
emetta altro decreto di citazione a giudizio senza preclusione per
l'imputato di richiedere, ai sensi dell'art. 555, lett. e), del
codice di procedura penale, il giudizio abbreviato con riferimento
alla nuova contestazione dell'imputazione";
che, secondo quanto espone il giudice a quo, nel corso
dell'udienza per il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, il
giudice delle indagini preliminari ha ritenuto che il fatto fosse
diverso da come descritto nel decreto che disponeva il giudizio e
pertanto, non potendo decidere "allo stato degli atti" li ha
restituiti al pubblico ministero; quest'ultimo, modificata
l'imputazione nel senso indicato dal giudice per le indagini
preliminari, ha emesso altro decreto di citazione a giudizio
omettendo l'avviso all'imputato della facoltà di richiedere il
giudizio abbreviato sulla nuova imputazione, così riconducendo la
fattispecie sotto il disposto dell'art. 562, secondo comma, del
codice di procedura penale;
che in tal modo, ad avviso del Pretore di Lecce, la norma
impugnata avrebbe illegittimamente precluso all'imputato la
possibilità di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato,
ponendosi perciò in contrasto con i parametri costituzionali prima
indicati;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che la norma della cui costituzionalità dubita il
Pretore di Lecce attiene alla formazione di un atto - il decreto di
citazione a giudizio - già emesso nella fase antecedente a quella
dibattimentale in cui si trova il giudizio a quo, e pertanto la norma
stessa non può più ricevere applicazione se non previa
dichiarazione di nullità del decreto di citazione per mancanza
dell'indicazione prevista dall'art. 555, lett. e), del codice di
procedura penale;
che il secondo comma del citato art. 555 non prevede però tra le
ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio la mancanza
della detta indicazione, con la conseguenza che, anche in caso di
ritenuta fondatezza della questione sollevata, la stessa non potrebbe
comunque avere alcuna concreta rilevanza nella fase processuale in
cui si trova il giudice remittente, non essendo stata impugnata, in
parte qua, anche la norma di cui al secondo comma dell'art. 555 cit.;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 562, primo e secondo comma, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24 e 25 della Costituzione dal Pretore di Lecce - sezione distaccata
di Campi salentina - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte