Corte costituzionale

Ordinanza n. 156/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/04/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 17

settembre 1996 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 1280

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, nel corso di un

procedimento penale a carico di un imputato del reato di diserzione

(art. 148, numero 2, del codice penale militare di pace), con

ordinanza in data 17 settembre 1996, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 68

del codice penale militare di pace, norma che, prevedendo che per i

reati di mancanza alla chiamata e di diserzione, nell'ipotesi in cui

l'assenza non sia ancora terminata, la prescrizione comincia a

decorrere dal giorno in cui per il reo cessa in modo assoluto

l'obbligo militare, impedirebbe di configurare come istantanei i

reati di assenza dal servizio e, imponendo la loro qualificazione

come reati permanenti, con un periodo di consumazione che si prolunga

fino a coincidere con la durata dell'obbligo militare, darebbe luogo

al fenomeno della spirale delle condanne;

che in ciò il remittente ravvisa una violazione:

degli artt. 2 e 27, terzo comma, della Costituzione, poiché la

pluralità delle condanne per un unico reato permanente, giudicato in

più riprese, derivante dalla disposizione impugnata, comporterebbe

un progressivo aumento della pena e un trattamento sanzionatorio che

si risolverebbe in una prova di forza tra lo Stato e il condannato,

in contrasto con la libertà di coscienza e con la finalità

rieducativa della pena;

dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, perché la

spirale fatto-giudizio-fatto farebbe sì che la responsabilità

dell'imputato non dipenderebbe soltanto dal suo operato, ma anche dal

funzionamento dell'apparato giudiziario militare;

dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal momento che

la moltiplicazione dei giudicati comporterebbe un innalzamento della

pena sostanzialmente indeterminato, sino al limite del triplo del

massimo della pena edittale, in contrasto con il principio di

legalità;

dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, a parità di assenza

dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo verrebbe a

derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario in

relazione ai vari episodi che l'interruzione giudiziale rende tra

loro autonomi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

inammissibile e, in via subordinata, infondata.

Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a

quo è stata già dichiarata inammissibile da questa Corte con

sentenza n. 46 del 1998, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare

di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo

comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale

militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte