Sentenza n. 157/1975
Altra decisione · depositata il 26/06/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
citata
- art. 14legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 22 febbraio 1973, depositato in cancelleria il
26 successivo ed iscritto al n. 2 del registro 1973, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della circolare n. 19 del Ministero delle
finanze - Direzione generale per la finanza locale - prot. n. 10/4265
in data 19 dicembre 1972, avente ad oggetto: "d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 638 - disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati
nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di
tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità
delle entrate".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Antonino Sansone, per la Regione, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 1973 il Presidente della
Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione avverso la
circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale dei servizi
per la finanza locale - n. 19 del 19 dicembre 1972, n. 10/4265, con la
quale sono state dettate disposizioni per l'attribuzione di somme agli
Enti locali in sostituzione di tributi e compartecipazioni soppressi in
attuazione della riforma tributaria.
Il Presidente della Regione denuncia quella parte della circolare
in base alla quale l'attribuzione delle somme agli Enti locali va fatta
calcolando solo il gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio
dello Stato, con esclusione del gettito dei tributi attribuiti alla
Regione in base allo Statuto ed alle norme di attuazione di cui al
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Tanto è disposto per l'IGE e per l'addizionale di cui al r.d.l. 30
novembre 1937, n. 2145, mentre per quanto concerne i diritti erariali
sui pubblici spettacoli e l'imposta unica sui giochi di abilità, che
non erano soggetti a compartecipazione a carico dello Stato, la
circolare esclude l'attribuzione da parte dello Stato di qualsiasi
somma agli Enti locali.
Secondo la difesa della Regione nelle disposizioni vi sarebbe in
primo luogo contrasto con l'art. 14 della legge di delega per la
riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, e del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 638, perché esse restringerebbero arbitrariamente l'ambito
del ripiano agli Enti locali.
Potrebbe inoltre ravvisarsi violazione dell'art. 15 dello Statuto
regionale perché la circolare violerebbe l'autonomia degli Enti
locali.
Infine sarebbe violato anche l'art. 36 dello Statuto e le relative
norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 perché si
porrebbe a carico del bilancio regionale l'onere della differenza (o
della totalità per i tributi non a partecipazione statale) da
attribuire agli Enti locali.
Lo Stato, continua la Regione, non può imporre gravami alle
entrate tributarie di quest'ultima, fino a quando non saranno emanate
nuove norme di attuazione con il procedimento previsto dall'art. 43
dello Statuto. D'altra parte la Regione non potrebbe nemmeno iscrivere
nel proprio bilancio le somme da erogare agli Enti locali, perché non
sarebbero più compartecipazioni, bensì contributi, che solo lo Stato
può erogare, nel quadro della riforma tributaria.
2. - Nel giudizio così sorto dinanzi alla Corte costituzionale, si
è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato per chiedere che il ricorso
della Regione venga dichiarato inammissibile o comunque respinto.
L'Avvocatura ricorda che fino al 31 dicembre 1972 ai Comuni che
applicavano l'imposta di famiglia (o, in luogo di questa, l'imposta sul
valore locativo), le imposte sui consumi, le sovrimposte sul reddito
dei terreni e dei fabbricati, nonché l'imposta sulle industrie, i
commerci, le arti e le professioni, competeva annualmente una quota del
provento complessivo netto dell'abolita IGE riscossa nel terzo
esercizio antecedente a quello in cui la quota stessa veniva ripartita.
Ai Comuni interamente o parzialmente montani ed a quelli situati
nelle piccole isole competeva una ulteriore quota del provento
complessivo netto dell'IGE riscossa e ripartita come sopra.
Il meccanismo di compartecipazione al provento dell'IGE instaurato
con legge 1952, n. 703, e fissato con decreto interministeriale 26
luglio 1952, in base a parametri oggettivi, era rimasto immutato negli
anni.
A norma del decreto interministeriale 23 aprile 1954 anche i Comuni
e le Provincie della Sicilia partecipavano al riparto su scala
nazionale delle menzionate quote di IGE mediante l'accennato sistema.
Dal canto suo la Regione siciliana concorreva alla relativa spesa
statale, erogando allo stesso titolo somme determinate sul provento
regionale netto dell'IGE acquisito al proprio bilancio. Tali somme
erano direttamente attribuite dalla stessa Regione ai suddetti Enti, in
conto delle quote ad essi spettanti su scala nazionale in base alla
vigente legislazione dello Stato su richiamata (legge reg.2 maggio
1953, n. 33).
3. - In base all'assetto normativo ricordato, sarebbe evidente,
secondo l'Avvocatura, che la Regione è carente di legittimazione e di
interesse ad agire. Il fatto che lo Stato abbia escluso dall'area dei
contributi sostitutivi le quote dei tributi afferenti alla Regione
potrebbe costituire infatti motivo di doglianza da parte dei Comuni e
delle Provincie ma non certo da parte della Regione le cui finanze non
sarebbero toccate dalla circolare impugnata.
La Regione, inoltre, non assumerebbe veste di sostituto processuale
degli Enti locali minori esistenti nel suo territorio né l'art. 15
dello Statuto sarebbe stato dettato a questo scopo o potrebbe subire
una simile interpretazione.
Gli Enti locali avrebbero altri rimedi per la salvaguardia del
principio di autonomia e questi consisterebbero nei giudizi di
legittimità in via incidentale contro leggi lesive e negli ordinari
rimedi giurisdizionali avverso atti non legislativi.
4. - Nel merito, comunque, il ricorso sarebbe infondato perché la
Regione non sarebbe obbligata per effetto della circolare a versare
agli Enti locali somme sostitutive e la quota dei tributi oggi
soppressi. Fu la Regione che, con la citata legge n. 33 del 1953, con
atto di sua libera determinazione, ebbe a devolvere l'11% del provento
dell'IGE di propria spettanza agli Enti locali.
Soppresso questo tributo, non conseguirebbe alcuna automatica
estensione della legge regionale sui tributi sostitutivi introdotti con
la riforma tributaria. Comunque, se un'estensione fosse ipotizzabile,
ciò costituirebbe un problema interno fra Regione ed Enti locali, ed
in ogni caso non renderebbe la posizione della Regione più grave di
quanto non lo fosse in base alle leggi previgenti.
L'Avvocatura conclude affermando che una volta che la Regione
siciliana abbia riscosso nuovi tributi sostitutivi di quelli soppressi,
essa sarà l'unica competente a valutare se riservare o meno una quota
di tali entrate agli Enti locali. Ma lo Stato non avrebbe potuto
interferire su quote di tributi sfuggenti al proprio sistema di
riscossione e di destinazione.
5. - Nella memoria successivamente depositata la Regione siciliana
resiste all'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad
agire, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, sostenendo che nella
specie vi sarebbe in ogni modo un vincolo di destinazione delle entrate
tributarie regionali, come sarebbe anche dimostrato dal parere del
Ministero del tesoro n. 124713 del 30 aprile 1973.
In ogni caso la Regione prospetta alla Corte la possibilità di
sollevare in via incidentale questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 3, 4 e 14 del d.P.R. n. 638 del 1972 ove si ritenesse la
conformità della circolare impugnata a tale decreto, in riferimento
agli artt. 5 della Costituzione, 36 dello Statuto siciliano e 1 e 2
delle norme di attuazione contenute nel decreto n. 1074 del 26 luglio
1965.
Nel merito ribadisce con ampie argomentazioni le conclusioni già
formulate nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendo che venga
sollevata, ove la Corte andasse in contrario avviso rispetto alle tesi
regionali, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del
più volte citato decreto n. 638, nella parte in cui dispone che il
gettito dell'ILOR, nonché le quote di compartecipazione ai tributi
erariali, rimanga interamente acquisito al bilancio dello Stato anche
nella Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello Statuto. Considerato in diritto :
1. - Il Presidente della Regione siciliana ricorre avverso la
circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale dei servizi
per la finanza locale n. 19 del 19 dicembre 1972, n. 10/4265 (avente
come oggetto "d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638. Disposizioni per
l'attribuzione di somme agli Enti indicati nell'art. 14 della legge 9
ottobre 1971, n. 825, in sostituzione dei tributi, contributi e
compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate"), nella
parte in cui dispone che l'attribuzione delle somme agli Enti locali,
in sostituzione di tributi e compartecipazioni soppressi in attuazione
della riforma tributaria, va fatta calcolando solo il gettito dei
tributi erariali riscossi nel territorio dello Stato, con esclusione
del gettito dei tributi attribuiti alla Regione in base allo Statuto ed
alle norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
La circolare precisa che, per quanto concerne la determinazione
delle somme da attribuire ai Comuni e alle Provincie della Sicilia in
sostituzione della compartecipazione all'IGE, deve farsi riferimento
"alle sole quote attribuite a carico dello Stato, con esclusione,
cioè, di quelle poste a carico della Regione". La medesima circolare
dispone che, per quanto attiene alle somme da distribuire ai Comuni in
sostituzione delle compartecipazioni sui diritti erariali, sui pubblici
spettacoli o sull'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi
pronostici, "atteso che le compartecipazioni del genere nella Regione
siciliana non vengono erogate dallo Stato, le Intendenze di finanza
dovranno astenersi dall'attribuire somme sostitutive a tale titolo".
Nelle sue conclusioni la Regione chiede che le somme da pagare agli
Enti locali ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, in
sostituzione delle entrate loro derivanti per le quote di gettito di
tributi soppressi vengano dichiarate interamente a carico dello Stato
in tutto il territorio nazionale compreso quello della Regione
siciliana e sia altresì dichiarato che sino all'emanazione di apposite
norme con la procedura di cui all'art. 12, comma secondo, n. 4, del
d.l. 1972, n. 638, il gettito dei tributi afferenti al bilancio
regionale spetta alla Regione senza vincoli di corrispondere agli Enti
locali i contributi sostitutivi di importi che spettavano loro in base
alle precedenti disposizioni per riscossione di tributi, contributi e
compartecipazioni a tributi erariali attualmente soppressi.
Chiede altresì l'annullamento della circolare impugnata.
2. - Come esattamente rilevato dall'Avvocato dello Stato e come si
preciserà più oltre, la Regione non è legittimata a dolersi della
asserita incidenza della circolare, o delle norme di legge di cui
questa ha inteso fare applicazione, sulla sfera di autonomia dei comuni
o sulle situazioni giuridiche di loro pertinenza.
La Regione assume però che la circolare, e la su richiamata
disciplina della legge del 1972, (qualora si ritenesse che la circolare
sia ad essa conforme), siano invasive delle proprie attribuzioni. Ciò
in quanto la circolare, disponendo che, per la determinazione delle
somme da attribuire ai Comuni e alle Provincie della Sicilia, in
sostituzione delle compartecipazioni dell'IGE, dovrà farsi riferimento
alle sole quote attribuite a carico dello Stato, avrebbe posto a carico
della Regione l'onere di attribuire ai Comuni e alle Provincie per il
periodo considerato le somme corrispondenti alla differenza che era
stata versata da essa Regione ai Comuni, in base alla legge regionale
del 1953, per conto dello Stato.
Senonché la pretesa invasione non sussiste.
Le disposizioni relative alla determinazione delle somme da
attribuire agli Enti locali della Sicilia in sostituzione di tributi
soppressi impartite con la circolare ministeriale 29 dicembre 1972, non
toccano in alcuna maniera le attribuzioni della Regione siciliana. Né
le toccano gli artt. 1, 3, 4, 14, 21 del d.P.R. n. 638 del 1972.
Un confronto di queste norme con quelle regolatrici del sistema
precedente alla riforma tributaria (legge 2 luglio 1952, n. 703, art.
1, art. 3, modificati dagli artt. 21 e 17 della legge 16 settembre
1960, n. 1014, e dagli artt. 8 e 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 56,
e dagli artt. 11 e 12 della legge 22 dicembre 1969, n. 964) lo dimostra
chiaramente. Prima della riforma ai Comuni che applicavano l'imposta di
famiglia o quella sul valore locativo, le imposte sui consumi, le
sovraimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, l'imposta sulle
industrie, i commerci, le arti, le professioni, competeva annualmente
una quota del provento complessivo netto dell'IGE riscossa nel terzo
esercizio precedente quello in cui la quota stessa veniva ripartita con
ulteriore quota a favore dei Comuni montani o situati in piccole isole.
Dato che l'IGE percetta in Sicilia era riscossa dalla Regione,
quest'ultima provvedeva a effettuare i versamenti delle relative somme
agli enti locali quale anticipo sulle quote dovute dallo Stato e per
conto dello stesso, al quale le somme venivano accreditate, salvo
eventuali conguagli. Con la legge regionale siciliana 2 maggio 1953, n.
33, la Regione stabiliva di contribuire al fondo previsto dall'art. 1
della legge dello Stato 2 luglio 1952, n.703, con una somma, da
accreditarsi allo Stato, corrispondente all'11% del provento
complessivo dell'imposta generale sull'entrata di spettanza della
Regione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, riscosso nell'esercizio
finanziario precedente ed accreditato allo Stato. Questo contributo era
ripartito dalla Regione per conto dello Stato fra le amministrazioni
comunali e provinciali della Regione proporzionalmente alla popolazione
residente in base ai dati del censimento ufficiale, a titolo di acconto
sulle quote delle amministrazioni comunali e provinciali spettanti a
norma degli artt. 1, 2,3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703,
effettuandosi la liquidazione definitiva con i criteri e le modalità
di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1952, salvo gli eventuali
conguagli fra lo Stato e la Regione.
Con l'introduzione della nuova normativa tributaria, il legislatore
ha sostituito all'obbligo che lo Stato si era assunto di devolvere
quota del gettito ad esso spettante a favore degli Enti locali, quello
di corrispondere, in sostituzione delle quote di compartecipazione ai
tributi erariali aboliti, somme di importo pari a quelle dallo stesso
corrisposte fino al 31 dicembre 1972. La circolare impugnata impartisce
disposizioni alle Intendenze di finanza per l'effettuazione di tali
corresponsioni a carico dello Stato per il periodo transitorio corrente
sino al 31 dicembre 1977, data in cui entrerà in funzione il nuovo
sistema dei tributi locali.
È evidente che la circolare non dispone circa le somme sostitutive
del contributo di cui la Regione con la citata legge regionale n. 33
del 1953 si era assunta l'onere di ripartire fra le amministrazioni
comunali e provinciali della Sicilia. Trattasi infatti di un onere che
trovava la sua fonte in un autonomo provvedimento della Regione.
Le su citate disposizioni della legge del 1972 non costituiscono
titolo per una pretesa degli Enti locali verso la Regione siciliana.
Né lo costituisce la circolare impugnata. Essa non introduce
modifiche a disposizioni legislative statuali, né confligge in alcun
modo con l'autonomia della Regione, né tocca la sua sfera di
competenza e i suoi rapporti con le Provincie e i Comuni, e tanto meno
crea aggravi al bilancio regionale.
Non sussiste perciò la pretesa invasione delle attribuzioni della
Regione.
Restano quindi assorbite le questioni di legittimità
costituzionale, prospettate dalla difesa della parte ricorrente,
sull'erroneo presupposto che le norme denunciate siano titolo per un
aggravio al bilancio regionale.
3. - Per quanto attiene all'asserita lesione dell'autonomia degli
enti locali e dei loro diritti, non si vede in base a quali norme la
Regione possa essere legittimata a sollevare conflitti d'attribuzione
avanti la Corte costituzionale per pretese violazioni dello Statuto
regionale che incidono sugli interessi delle Provincie e dei Comuni e
non sulla sfera di interessi regionali. Né la Costituzione né lo
Statuto siciliano prevedono sotto nessuna forma la sostituzione
processuale per i giudizi costituzionali della Regione alle Provincie e
ai Comuni e tanto meno l'art. 15 dello Statuto che sancisce anzi la
più ampia autonomia amministrativa e finanziaria degli Enti locali.
Né dalla circostanza che le Provincie e i Comuni non siano
legittimati a sollevare conflitti di competenza costituzionali può
desumersi che nel silenzio della legge, questa legittimazione spetti
alla Regione. Nell'ordinamento italiano sono previsti altri mezzi per
salvaguardare di fronte allo Stato l'autonomia o gli interessi che si
pretendano violati delle Provincie e dei Comuni, quali i giudizi di
costituzionalità in via incidentale contro leggi che dettano tale
autonomia e i rimedi giurisdizionali ordinari avverso atti non
legislativi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di emanare la circolare n.
19 del Ministero delle finanze - Direzione generale per la finanza
locale - prot. n. 10/4265 in data 19 dicembre 1972 diretta agli
Intendenti di finanza e per conoscenza anche ai Presidenti delle Giunte
regionali avente per oggetto "d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 -
Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art.
14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi,
contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle
entrate".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte