Sentenza n. 157/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58 del
c.p.m.p. promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Tribunale
militare di Padova nel procedimento penale a carico di Piotto Germano
ed altro iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
udito l'Avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 9 giugno 1983, emessa nel corso del processo penale
contro il V. Brigadiere dei carabinieri Piotto Germano ed il
carabiniere Biasibetti Martino, imputati di concorso in violata
consegna pluriaggravata ed in distruzione di oggetti di armamento
militare aggravata, il Tribunale militare di Padova sollevava questione
di legittimità costituzionale dell'art. 58 c.p.m.p. nella parte in cui
prevede la rimozione dal grado nei riguardi del superiore che concorra
con inferiore in un reato militare punito con pena detentiva: e ciò
con riferimento all'art. 3 Cost..
Il Tribunale remittente ravvisa nella citata disposizione
violazione del principio di uguaglianza in quanto, ove ricorra
l'ipotesi come quella di causa, per la quale anche il concorrente
inferiore è rivestito di grado (il carabiniere, infatti, è graduato
di truppa in quanto equiparato al caporale delle altre Armi), solo il
superiore, in caso di condanna, viene rimosso dal grado. Per altro
aspetto, poi, il contrasto si verificherebbe anche perché la legge
penale comune non prevede trattamento punitivo cosi rigoroso per i
pubblici impiegati concorrenti in reati non infamanti.
È intervenuta nel giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che
la questione sia dichiarata infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, ciò che conta nella ratio
della disposizione impugnata non è tanto il fatto che il concorrente
sia rivestito di grado, quanto la gravità della circostanza che il
superiore in grado concorra in un reato di certo rilievo
coll'inferiore.
È il primo - rileva l'Avvocatura - che, a causa della sua
posizione di comando sul concorrente, offende il prestigio tutelato
dalla norma.
Non sarebbe, perciò, irragionevole che la pena accessoria sia
prevista soltanto per il primo: così come non è irrazionale che essa
non sia prevista per analoghe fattispecie del diritto penale ordinario
riguardanti i pubblici impiegati, trattandosi di situazioni diverse che
contemplano una diversa intensità del prestigio della Pubblica
Amministrazione. Considerato in diritto :
La pena accessoria prevista nell'art. 58 c.p.m.p. suscita
perplessità nel giudice a quo: perplessità che trovano effettivamente
qualche giustificazione soprattutto nella rigorosa automaticità della
misura che impedisce qualsiasi valutazione in ordine all'entità del
fatto, e alla misura del concorso. Inoltre, sembra eccessivo che,
quando il concorso si verifica con inferiore pure provvisto di grado,
il superiore debba essere ridotto addirittura allo stato di soldato o
equiparato: specie allorché fra i due concorrenti nel reato vi sia
lieve differenza di grado.
Tutte situazioni, però, sulle quali evidentemente è auspicabile
l'intervento del legislatore, soprattutto per consentire al potere
discrezionale del giudice la valutazione di tutte le modalità e le
circostanze che accompagnano il fatto, adeguando ad esse, e
all'intensità del dolo, l'uso ed una graduale commisurazione della
sanzione accessoria. Ma la Corte non potrebbe, comunque, emettere sul
punto decisioni autoapplicative così articolate, contenenti previsioni
diversificate o alternative.
Il vero è che - fatti salvi i rilievi di cui sopra per una più
corretta e adeguata amministrazione della Giustizia militare - la norma
impugnata non è di per se stessa priva di razionalità, e
particolarmente non lo è per i motivi esposti nell'ordinanza di
rimessione.
Che la sanzione accessoria sia comminata solo al superiore in grado
trova, infatti, giustificazione proprio nella ratio della norma. La
quale non tanto è diretta - come suggerisce l'Avvocatura - a tutelare
il prestigio della posizione di comando sul concorrente, quanto la
responsabilità che il superiore assume nella funzione di comando
rispetto ai sottordinati, specie in relazione all'esempio che è tenuto
a dare nella scrupolosa osservanza della legge. Situazione di grande
delicatezza nel contesto dell'ordinamento militare, come tale non
paragonabile alla ben diversa qualità dei rapporti intercorrenti
nell'ambito della gerarchia degl'impieghi civili: non rileva, perciò,
in relazione al parametro costituzionale invocato, che analoga sanzione
accessoria non sia prevista nel diritto penale ordinario.
La questione, pertanto, non è fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 58 c.p.m.p., sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. dal
Tribunale militare di Padova con ordinanza 9 giugno 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte