Corte costituzionale

Ordinanza n. 157/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 48r.d. 12/1941

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); dell'art.

738, primo comma, del codice di procedura civile; dell'art. 16,

secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei

danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e

responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa

il 25 giugno 1988 dal Giudice relatore del Tribunale di Firenze nel

procedimento di volontaria giurisdizione nel ricorso proposto

dall'Immobiliare S. Martino s.r.l., iscritta al n. 634 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il giudice relatore di un procedimento camerale,

instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze per l'omologazione di una

delibera societaria, con ordinanza 25 giugno 1988 (R.O. n. 634 del

1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 97 e 101 della Costituzione: a) dell'art. 48

del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a norma del quale il

tribunale giudica in numero di tre membri; b) dell'art. 738, comma

primo, del codice di procedura civile, che nel disciplinare i

procedimenti camerali stabilisce che il presidente nomina tra i

componenti del collegio un relatore che riferisce in camera di

consiglio; c) dell'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile

1988, n. 117, che regola la verbalizzazione dei provvedimenti

giudiziari collegiali in relazione alla nuova disciplina della

responsabilità dei giudici;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'articolo 48 del regio

decreto n. 12 del 1941 e l'articolo 738 del codice di procedura

civile sarebbero illegittimi, essendo irragionevole l'attribuzione

della competenza in materia di omologazione di delibere societarie al

giudice collegiale anziché a giudice monocratico, mentre l'art. 16

della legge n. 117 del 1988 sarebbe illegittimo, per non avere

differenziato la responsabilità del relatore da quella degli altri

membri del collegio;

Considerato che non sussistono nella specie poteri decisori propri

del giudice che ha sollevato la questione, suscettibili di

giustificare - secondo l'orientamento più volte espresso da questa

Corte (cfr. sentenza n. 1104 del 1988; ordinanza n. 95 del 1987;

sentenza n. 125 del 1980) - il promovimento da parte dello stesso

della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 48 del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), 738, primo comma, del

codice di procedura civile e 16, secondo comma, della legge 13 aprile

1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle

funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),

sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101 della Costituzione con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte