Corte costituzionale

Ordinanza n. 157/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni amministrative e penali), promosso con ordinanza

emessa il 20 febbraio 1997 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Bolzano, iscritta al n. 614 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Bolzano - in sede di udienza preliminare nel

procedimento a carico di una persona trovata in possesso di un

"alambicco rudimentale" e di otto litri di liquido "presumibilmente

grappa", e per ciò imputata del reato di cui all'art. 41 del decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni amministrative e penali), per aver fabbricato

illegalmente otto litri di grappa - prima di pronunciarsi sulla

istanza di patteggiamento avanzata dall'imputata, con ordinanza in

data 20 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della

citata disposizione, nella parte in cui punisce la fabbricazione

clandestina di alcole o di bevande alcoliche con la pena minima di

sei mesi di reclusione e di lire quindici milioni di multa;

che, ad avviso del giudice a quo, il legislatore, con la

previsione di sanzioni minime così elevate, sembrerebbe non aver

tenuto conto "della realtà sociale del fenomeno disciplinato, delle

concrete limitate dimensioni dei singoli casi, della inferiorità

economica delle persone che distillano (in genere modesti

agricoltori), delle tradizioni agricole e domestiche di alcune zone

d'Italia, della mancanza di disvalore della condotta sanzionata",

essendo notorio che la grappa e altri distillati verrebbero prodotti

anche dai contadini per uso domestico in piccoli quantitativi ed

essendo comprensibile che i contadini stessi non ritengano di doversi

assoggettare ai gravosi adempimenti imposti da una legge che

finirebbe con l'essere percepita come una imposizione puramente

vessatoria;

che, comunque, la sanzione prevista dalla disposizione censurata,

che punisce la fabbricazione clandestina di alcole con la pena della

reclusione da sei mesi a tre anni e della multa dal doppio al decuplo

dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire quindici

milioni, risulterebbe del tutto sproporzionata rispetto alla gravità

della condotta e alla funzione della pena (nel caso di specie, a

fronte di accise evase per lire 100.000, l'imputata dovrebbe essere

condannata quantomeno alla pena di sei mesi di reclusione e lire

quindici milioni di multa), e violerebbe, di conseguenza, gli

indicati parametri costituzionali, sia sotto il profilo

dell'irragionevole uso della discrezionalità legislativa, sia sotto

il profilo dell'assoggettamento al medesimo trattamento sanzionatorio

dell'uso di alambicchi di differente portata;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata, apparendo tutt'altro che ingiustificato il rigore cui è

ispirata la disposizione sanzionatoria impugnata;

che, infatti, ad avviso dell'Avvocatura, poiché la distillazione

clandestina sarebbe attività particolarmente pericolosa dal punto di

vista fiscale, tenuto conto dell'elevato livello dell'accisa sugli

alcoli, della facile occultabilità dei prodotti della distillazione

e della assoluta irrilevanza sotto il profilo della capacità

produttiva delle dimensioni dell'apparecchio utilizzato, il potere di

graduazione della pena sarebbe stato esercitato dal legislatore non

irragionevolmente.

Considerato che l'articolo 41 del decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504, contiene una descrizione assai analitica delle parti

dell'apparecchio di produzione rilevanti ai fini della prova della

fabbricazione clandestina di alcoli, individuando come tali la

caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme,

lo scaldavino, il deflemmatore e il refrigerante;

che il remittente ritiene integrata la previsione normativa con

il rinvenimento presso l'imputata di otto litri di un liquido

"presumibilmente grappa" e di un "alambicco rudimentale";

che, poiché il termine alambicco non compare nella disposizione

legislativa nella quale sono invece descritte dettagliatamente le

componenti dell'apparecchio, l'aggettivo rudimentale usato dal

remittente genera, in sede di controllo della rilevanza della

questione, spettante a questa Corte, il dubbio che l'oggetto

rinvenuto presso l'imputata sia effettivamente riconducibile a quelli

indicati nel censurato articolo 41 ai fini della prova del reato di

fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;

che, in presenza di una così modesta quantità di liquido

rinvenuto, si impone una più circostanziata descrizione della

fattispecie che renda immediatamente evidente la rilevanza della

questione;

che non può dirsi bastevole a tal fine il proposito

dell'imputata, riferito dal remittente, di chiedere l'applicazione

della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., posto che tale

richiesta non integra quella più puntuale definizione della

fattispecie necessaria all'individuazione della rilevanza della

questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni amministrative e penali), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte