Sentenza n. 158/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/11/1973 · relatore Ercole Rocchetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge
regionale siciliana 27 novembre 1961, n. 22 (proroga delle agevolazioni
fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con la legge 18
ottobre 1954, n. 37), promossi con cinque ordinanze emesse il 24
novembre 1970 dal tribunale di Caltanissetta nei procedimenti civili
vertenti tra Alù Michele ed altro, Alù Ubaldo, Principato Giuseppe ed
altro, Del Popolo Carciopolo Michele ed altri, Grasso Pompeo ed altri e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritte ai nn. 441, 442,
443, 444 e 445 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 15 gennaio 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente della Regione siciliana
e di Costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1973 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Francesco Pignatone, per il Presidente della Regione
siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per l'Amministrazione finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con cinque ordinanze dello stesso tenore, emesse il 24
novembre 1970, in cinque procedimenti civili di opposizione ad
ingiunzione fiscale, il tribunale di Caltanissetta ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione siciliana 27 novembre 1961, n.
22, nella parte in cui proroga le disposizioni di cui all'art. 6, primo
comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, richiamata dalla
legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, per contrasto con l'art. 36
dello Statuto della detta Regione.
Secondo le ordinanze di rimessione, la riduzione delle imposte di
registro e ipotecaria alla misura fissa, sembra in contrasto col tipo
di agevolazioni contenute nelle leggi dello Stato, le quali prevedono,
in tema di agevolazioni tributarie in materia edilizia, semplici
riduzioni di aliquote e non il sistema di imposizione a tassa fissa.
Le ordinanze sono state ritualmente notificate comunicate e
pubblicate.
2. - Nei giudizi dinanzi alla Corte si è costituita
l'Amministrazione delle finanze, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale, con distinte ma identiche deduzioni,
chiede che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della
legge denunciata, nonché, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, della legge regionale 30 luglio 1965, n.
29, nella parte in cui sono richiamati i benefici di cui alle leggi
tributarie impugnate.
Negli stessi giudizi è intervenuto, ai sensi dell'art. 25, terzo
comma, della legge n. 87 del 1953, il Presidente della Giunta regionale
siciliana, il quale, con deduzioni del 24 novembre 1971, chiede, in via
pregiudiziale, che la Corte restituisca gli atti al tribunale di
Caltanissetta per una più esatta formulazione della questione di
legittimità costituzionale, e, nel merito, che dichiari inammissibile
o comunque infondata la questione dedotta nelle ordinanze di rinvio.
La difesa della Regione ritiene che la questione di legittimità
investe, in realtà, la disposizione contenuta nell'art. 6, primo
comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, che concede il
beneficio della imposta fissa di registro al primo trasferimento a
titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione, costruiti e da
costruire, sempre che la costruzione sia stata iniziata e ultimata nei
termini stabiliti dalla stessa legge e dalle successive leggi di
proroga. Ora, secondo la Regione, il beneficio della riduzione della
imposizione a tassa fissa, anche se presenta maggiore intensità
rispetto alla semplice riduzione di aliquote, prevista dalla
legislazione nazionale, risulta comunque compreso nel concetto di
riduzione e, pertanto, non può essere considerato un diverso tipo di
imposizione rispetto alle agevolazioni contenute nelle corrispondenti
leggi dello Stato.
Nella memoria illustrativa, infine, la difesa della Regione
sostiene che non si potrebbe correttamente giudicare a posteriori delle
leggi regionali in esame, perché, al tempo in cui esse furono emanate,
ancora non erano stati definiti compiutamente i limiti della potestà
normativa della Regione siciliana in tema di esenzioni fiscali.
3. - Nella discussione orale, all'udienza del 3 ottobre 1973, le
parti costituite hanno ribadito ed illustrato le tesi espresse negli
scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - Le cause, proposte dal tribunale di Caltanissetta con cinque
ordinanze, di pari data e di identico contenuto, vanno riunite e decise
con unica sentenza.
2. - Con tali ordinanze il giudice a quo ha denunciato alla Corte,
per violazione dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana,
l'articolo unico della legge regionale in data 27 novembre 1961, n. 22,
"nella parte in cui proroga le disposizioni di cui all'art. 6 della
legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, recepita con legge regionale 18
ottobre 1954, n. 37".
Per identificare l'oggetto della questione così proposta, occorre
precisare che la legge n. 22 del 1961 dispone nel suo unico articolo
che "il termine di efficacia delle disposizioni della legge 18 ottobre
1954, n. 37, di cui all'art. 1 della legge e successive modifiche, è
prorogato al 31 dicembre 1965".
L'art. 1 della citata legge n. 37 del 1954 a sua volta stabiliva
poi che gli sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, concessi
dagli artt. 2 e seguenti della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11,
si applicavano alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel
periodo decorrente dal 18 ottobre 1954 a tutto il 31 dicembre 1957
(termine che veniva, come sopra, prorogato al 31 dicembre 1965).
La legge del 1961 prorogava quindi il termine, e con esso
l'applicabilità, dell'intera legge del 1954, interessante tutti i vari
benefici fiscali concessi in materia.
Ma il tribunale di Caltanissetta limitava, come era logico, la sua
censura a quella parte della legge di proroga interessante
l'agevolazione tributaria che era oggetto del giudizio e cioè a quella
che, protraendo l'efficacia dell'art. 6, primo comma, della legge
regionale 28 aprile 1954, n. 11, consentiva l'ulteriore applicazione
della riduzione a misura fissa, in quell'articolo prevista, delle
imposte di registro e trascrizione dovute per il primo trasferimento a
titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione, costruiti o da
costruire entro il termine previsto, e che veniva appunto prorogato.
La censura ha quindi per oggetto l'art. 1 della legge regionale 27
novembre 1961, n. 22, limitatamente alla parte in cui, prorogandosi il
termine contenuto nell'art. 1, primo comma, della legge regionale 18
ottobre 1954, n. 37, si dispone l'applicazione dell'art. 6, primo
comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, alle costruzioni
iniziate e condotte a termine nel periodo decorrente dal 1 gennaio 1958
al 31 dicembre 1965.
3. - La questione, dedotta in riferimento all'art. 36 dello Statuto
della Regione siciliana, è fondata.
Come è noto, il citato art. 36, il quale dispone che "al
fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi
patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi deliberati dalla
medesima" è stato sempre interpretato dalla Corte nel senso che, nella
deliberazione che concerne i detti tributi, la Regione è tenuta ad
osservare i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato (sent. n. 2 del 1965) adeguandosi alla
tipologia da essa adottata in materia per ogni singolo tributo
(sentenze n. 90 del 1965 e 23 del 1966).
Ora non è dubbio che la riduzione delle dette imposte alla misura
fissa contrasta col tipo di agevolazioni contenute nelle leggi dello
Stato sulla stessa materia che, per i trasferimenti di case non di
lusso, prevedono soltanto semplici riduzioni di aliquote pari alla
metà dell'imposta di registro e al quarto di quella ipotecaria (art.
17 legge 12 luglio 1949, n. 408, e proroghe successive).
E poiché il sistema di imposizione a tassa fissa, adottato dalla
legge regionale, risponde invece a un tipo di tassazione diverso da
quello tuttora vigente nello Stato, il contrasto con l'art. 36 dello
Statuto siciliano risulta evidente (sent. 23 del 1966).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge della Regione siciliana 27 novembre 1961, n. 22, nella parte in
cui, prorogandosi il termine contenuto nell'articolo 1, primo comma,
della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, si dispone l'applicazione
dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11,
alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel periodo
intercorrente dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1965.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte