Sentenza n. 158/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1975 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 669Codice penale
- art. 46legge 426/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 46
della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), e
dell'art. 669 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 22
gennaio e il 7 marzo 1973 dal pretore di Padova nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Sartié Raimondo e di Vacca Cosimo,
iscritte ai nn. 100 e 158 del registro ordinanze 1973 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973 e
n. 169 del 4 luglio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Raimondo Sartié,
tratto a giudizio per rispondere del reato di vendita ambulante senza
licenza, il pretore di Padova, con ordinanza del 22 gennaio 1973, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46
della legge 11 giugno 1971, n. 426, e 669 del codice penale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La violazione del principio di eguaglianza trarrebbe, per il
proponente, la sua derivazione dalla diversa regolamentazione penale
che, in tema di vendita senza licenza, si è venuta a determinare, per
effetto della legge 11 giugno 1971, n. 426, innovatrice della legge 10
luglio 1962, n. 889, tra vendita ambulante e vendita attraverso
esercizi stabili.
Si osserva, infatti, che, mentre la legge n. 889 del 1962 all'art.2
comminava una stessa pena per le due forme di vendita senza licenza
(ammenda da lire 10.000 a lire 200.000), l'art. 46 della legge n. 426
del 1971, abrogativa della precedente, avrebbe previsto, per la vendita
senza licenza attraverso l'apertura di esercizi stabili, una pena
diversa e più favorevole di quella per la vendita ambulante senza
licenza, che ricadrebbe, per effetto della ricordata abrogazione, sotto
la sanzione dell'art. 669 cod. pen. (ammenda fino a lire 40.000 o
arresto fino a due mesi). Tale nuova disciplina penale si
presenterebbe, pertanto, più sfavorevole nei riguardi del venditore
ambulante senza licenza, sia perché prevederebbe la possibilità di
comminare, in alternativa, anche una pena restrittiva della libertà
personale, sia perché il trasgressore non potrebbe beneficiare
dell'istituto dell'oblazione e sia perché l'eventuale condanna
dovrebbe essere iscritta nel casellario giudiziario.
La differente valutazione, ai fini delle conseguenze penali,
operata dal legislatore, non potrebbe essere giustificata dal fatto che
le due attività commerciali illecite si presenterebbero oggettivamente
diverse. Avuto riguardo alle limitate dimensioni della attività
commerciale ambulante di fronte a quella di una attività in esercizi
stabili, la diversità oggettiva dovrebbe portare a ritenere meno grave
la prima violazione.
Conseguirebbe, da quanto sopra dedotto, che l'assoggettamento a
trattamento penale complessivamente più sfavorevole nei riguardi di un
illecito che, sotto il profilo della lesione del bene giuridicamente
tutelato, apparirebbe meno grave di quello assoggettato a un
trattamento più favorevole, esorbiterebbe da quel criterio di
ragionevolezza a cui sarebbe tenuto il legislatore nel disciplinare
situazioni giuridiche con aspetti comuni o affini.
Non vi è stata costituzione di parte.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
L'Avvocatura dello Stato, considerando l'art. 669 cod. pen. nel
complesso delle fattispecie ipotizzate, che sulla base della
giurisprudenza della Corte di cassazione renderebbero possibili forme
di concorso, ravviserebbe una differenza non solo qualitativa, ma anche
quantitativa tra detto articolo e l'art. 39 della legge 426 del 1971.
Proprio per la diversità degli interessi tutelati dalle due norme,
l'uno attinente alla regolarità ed alla buona fede degli scambi
commerciali e l'altro all'ordine pubblico e alla pubblica incolumità,
sarebbe giustificata la diversità di trattamento penale prevista dal
legislatore.
Inoltre, a parte le esigenze di ordine pubblico particolari al
settore del commercio ambulante, la diversità di trattamento penale
tra le due ipotesi troverebbe giustificazione anche nelle
considerazioni di politica economica che stanno a base della legge n.
426 del 1971. Questa, infatti, avrebbe avuto di mira unicamente la
modernizzazione dell'apparato distributivo delle merci mediante
l'accertamento dei requisiti soggettivi per un esercizio tecnicamente
adeguato alle esigenze del settore e il contenimento della
proliferazione delle imprese commerciali.
In sostanza, la conservata disciplina del commercio ambulante
prevista dall'art. 2 della legge 327 del 1934 e dall'articolo 121 del
t.u. delle leggi di p.s. non sarebbe stata modificata dalla legge del
1971 proprio in considerazione che la vendita ambulante senza licenza
si presenterebbe maggiormente pregiudizievole in ordine all'interesse
generale che si è inteso tutelare.
Identica questione, basata sulla stessa linea argomentativa è
stata sollevata dallo stesso pretore di Padova anche nel corso del
procedimento penale a carico di Cosimo Vacca, con l'ordinanza 7 marzo
1973. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze del pretore di Padova pongono una identica
questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi
vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Le ordinanze sollevano, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
46 della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina
del commercio, per avere, con l'abrogazione della legge 10 luglio 1962,
n. 889, posto in essere una disciplina differenziata, ai fini penali,
tra la vendita abusiva effettuata in forma ambulante e quella
effettuata in esercizi stabili e dell'art. 669 del codice penale nella
parte in cui prevede per la vendita ambulante senza licenza una pena
comparativamente più grave di quella prevista dall'art. 39 della
suindicata legge n. 426 del 1971 per i non ambulanti.
La questione non è fondata.
3. - L'esercizio del commercio di vendita al pubblico è stato
oggetto, nel tempo, di discipline diverse, alle quali, ai fini della
questione sollevata dal pretore di Padova, occorre fare riferimento.
Il r.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18
dicembre 1927, n. 2501, disciplinò il commercio di vendita al pubblico
in genere, disponendo l'obbligo di una speciale licenza, da rilasciarsi
da parte dei rispettivi comuni, per chi intendeva dedicarvisi. A breve
distanza dalla emissione di tale provvedimento legislativo, che
abbraccia ogni specie di commercio, il legislatore ritenne opportuno
seguire criteri diversi per il rilascio delle licenze per il commercio
ambulante, stabilendo una disciplina legislativa più accurata con la
legge 5 febbraio 1934, n. 327, e con il relativo regolamento approvato
con r.d. 29 dicembre 1939, n. 2255.
Peculiare caratteristica della licenza per il commercio ambulante
è quella del suo collegamento, per l'esercizio dell'attività ad essa
relativa, con la iscrizione del titolare nel registro degli esercenti
di mestieri ambulanti tenuto dalla locale autorità di pubblica
sicurezza (art. 121 del r.d. 18 giugno 1931, n. 733 - testo unico delle
leggi di p.s.).
L'art. 669 del codice penale ha previsto per la vendita ambulante
senza licenza una sanzione del tutto particolare, che costituisce,
anch'essa, una differenziazione con altre attività della stessa natura
esercitate non in forma ambulante e precisamente l'arresto fino a tre
mesi o l'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000. Con d.l.l. 14 marzo 1945,
n. 111, in dipendenza della eccezionale situazione del momento veniva
comminata, per ogni forma di vendita di merce senza licenza, la pena
della multa fino a cento volte il valore della merce venduta o posta in
vendita, congiunta a quella della reclusione fino a tre anni. Tale
decreto veniva abrogato dalla legge 10 luglio 1962, n. 889, che
riduceva la pena per la vendita senza licenza, in qualsiasi modo questa
venisse esercitata, da lire 10.000 a lire 200.000 di ammenda.
È da rilevare che, per le peculiari caratteristiche del commercio
ambulante, è stato ritenuto configurabile dalla giurisprudenza della
Cassazione il concorso tra il reato previsto dalla legge n. 889 del
1962 e quello previsto dall'art. 669 del codice penale, attesa la loro
diversa obiettività giuridica.
La legge n. 426 del 1971 ha nuovamente disciplinato il commercio
abrogando, nell'impugnato art. 46, il r.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2174;
l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, nonché la legge 10
luglio 1962, n. 889.
Detta legge fa riferimento agli ambulanti solo nell'art. 3
sottoponendoli all'obbligo della iscrizione ad una speciale sezione del
registro istituito, a norma dell'art. 1, presso ciascuna camera di
commercio; l'iscrizione può avvenire se e in quanto il richiedente sia
in possesso del certificato di iscrizione nel registro di cui all'art.
121 della legge di p.s. Le altre disposizioni della legge riguardano
esclusivamente gli esercenti il commercio non ambulante e sono dirette
a dare a tale settore una struttura organica e programmata. Le
violazioni degli obblighi imposti agli operatori commerciali stabili
vengono punite dall'art. 39 con l'ammenda da lire 20.000 a lire
5.000.000. Tale sanzione s'estende anche agli ambulanti limitatamente
alle violazioni della disposizione di cui al ricordato art. 3 della
legge.
4. - Ciò premesso, la Corte rileva che la diversa disciplina delle
due forme di attività commerciale tiene conto di esigenze particolari
proprie dell'una e dell'altra. Nel caso di vendita in esercizi stabili
il legislatore ha avuto di mira la tutela del commercio, attraverso
l'intervento della pubblica autorità, ai fini di una ordinata
distribuzione quantitativa e qualitativa delle merci, nell'interesse
generale della produzione, del consumatore e delle stesse categorie che
vi partecipano. Nel caso, invece, di vendita ambulante, alle esigenze
di cui sopra il legislatore sovrappone un'altra esigenza - e di qui il
controllo preventivo di polizia - quella, cioè, di impedire che nella
categoria si infiltrino soggetti pericolosi, il che, per il modo e le
forme in cui l'attività si svolge e si sviluppa, può essere reso
facile, con evidente pericolo potenziale per la sicurezza e la libertà
dei cittadini.
Questa Corte si è già occupata con le sentenze n. 32 del 1959 e
n. 41 del 1971 della legittimità costituzionale della legge 5 febbraio
1934, n. 327, e dell'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in riferimento rispettivamente all'art. 41 e all'art. 4,
primo comma, della Costituzione, dichiarando non fondate le questioni
proposte.
In particolare con la sentenza n. 41 del 1971 la Corte, nel
dichiarare la legittimità costituzionale dell'art. 121 del testo unico
di p.s., nella parte in cui prevede un certo controllo sulle persone
che esercitano i mestieri girovaghi con l'iscrizione nell'apposito
registro presso la locale autorità di p.s., ha precisato che il
principio della libertà di scegliere una attività di lavoro non è
leso né compromesso in modo tale da essere annullato per effetto di
limitazioni poste dalla legge a tutela di altri interessi e di altre
esigenze sociali, quali il controllo, per esigenze preventive di
pubblica sicurezza, delle persone che esercitano i mestieri girovaghi.
Una volta riconosciuto legittimo tale controllo da parte delle
autorità amministrative (rilascio di licenza) e delle autorità di
p.s. (iscrizione nel registro), discende come conseguenza logica, la
legittimità di disposizioni penali a sé stanti nei riguardi di chi
tale controllo tenda ad eludere od eluda.
Nel caso sottoposto all'esame della Corte non può ritenersi
violato il principio di eguaglianza per il fatto che il legislatore ha
inteso prevedere pene differenziate per la violazione della diversa
disciplina normativa strutturata per la concessione della
autorizzazione amministrativa a chi intenda dedicarsi al commercio in
esercizi stabili e per il rilascio della licenza per chi intenda
dedicarsi al commercio ambulante.
L'ambito del principio di eguaglianza è stato ormai precisato da
questa Corte in numerose occasioni. È stato, in particolare,
riconosciuto come riservato al potere discrezionale del legislatore lo
stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che egli
ritiene ragionevolmente e non arbitrariamente diverse e per il
perseguimento di finalità apprezzabili costituzionalmente.
Invero non può considerarsi del tutto identica la situazione di
chi si dedichi al commercio in esercizi stabili con quella di chi vi si
dedichi in forma ambulante. Il secondo aspetto è una varietà
particolare del primo, e crea, di per se stesso, determinati problemi a
questo estranei, quale può essere l'ordine e la sicurezza pubblica che
il legislatore ha inteso considerare e porre in dovuta evidenza ai fini
della loro tutela. Tutto ciò si inquadra nei poteri propri del
legislatore, che implicano valutazioni di natura politica il cui
sindacato non può spettare alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 669 del codice penale e dell'art. 46 della legge 11 giugno
1971, n. 426 (Disciplina del commercio) sollevata, con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte