Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza

emessa il 6 novembre 1979 dal Pretore di Salerno, nel procedimento

civile vertente tra Gasser Carlotta e Loia Michele, iscritta al n. 988

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza n. 988/79 è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e

59 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, censurandosi

la discriminazione che consente il recesso dai contratti di locazione

per necessità del locatore, e la conseguente azione di rilascio,

soltanto nei confronti dei conduttori con reddito inferiore agli otto

milioni annui.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata

alla Corte, sia pure con la denuncia del solo art. 59 della legge

citata;

che l'estensione della censura all'art. 30, ottavo comma, della

stessa legge appare, tuttavia, giustificata, più che da un denunciato

vizio di detta norma, dalla circostanza che il giudice a quo era

chiamato a decidere sull'azione di rilascio, in base appunto alla

previsione del citato art. 30, ottavo comma (contenente la procedura

per il rilascio);

che, pertanto, la sostanziale ed unica censura investe la

disparità di trattamento di cui all'art. 59, sicché non vengono

prospettati ulteriori profili né addotti nuovi argomenti.

Considerato che detta censura è stata già respinta con la

sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1980 e dichiarata

manifestamente infondata con le ordinanze nn. 88 e 130 del 1980.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e

59 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con

l'ordinanza di rimessione n. 988/1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte