Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1981 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dell'art. 5 della legge 5

maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali),

promossi con ordinanze emesse dal Pretore di Tirano il 29 settembre

1980, dal Tribunale di Ravenna il 16 dicembre 1980 (n. 2 ordinanze),

dai Pretori di Albenga il 19 novembre 1980, di Ancona il 12 dicembre

1980, di Riesi il 3 dicembre 1980 ed il 14 gennaio 1981 e di Cosenza il

17 dicembre 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 111, 116, 117, 166,

179, 220, 221 e 241 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 123, 130 e 144 dell'anno 1981.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state proposte

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma,

del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione

stradale, approvata con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo

sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte

in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di

arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta

quintali il peso complessivo consentito;

che tali questioni sono state sollevate in relazione: all'art. 3

Cost., dai Pretori di Tirano, Albenga e Cosenza e dal Tribunale di

Ravenna; in relazione al medesimo art. 3 nonché agli artt. 24 e 27,

terzo comma, Cost., dal Pretore di Ancona; in relazione agli artt. 3 e

27, primo e terzo comma, Cost. dal Pretore di Riesi;

che le medesime questioni sono state già dichiarate infondate

sotto tutti i profili sopra richiamati - con la sentenza n. 50/1980 e

manifestamente infondate - in riferimento all'art. 3 e talora anche

all'art. 27, primo e/o terzo comma, Cost. - con le ordinanze nn. 167,

168, 169 e 195 del 1980 e 66 del 1981;

Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti

già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda

di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un

veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo

consentito, sollevate in relazione agli artt. 3, 24 e 27, primo e terzo

comma, Cost. dai Pretori di Tirano, Albenga, Cosenza, Ancona e Riesi

nonché dal Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte