Sentenza n. 158/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1985 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 28/1980
- art. 13d.P.R. 382/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. d,
della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e art.
13, comma primo, n. 7 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, promosso con
ordinanza emessa il 12 maggio 1983 dal TAR per la Liguria sul ricorso
proposto da Cuocolo Fausto contro Università degli Studi di Genova,
iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco;
udito l'Avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il prof. Fausto Cuocolo, ordinario di istituzioni di diritto
pubblico presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di
Genova, con decreto del Rettore del 9 novembre 1981, in quanto eletto
alla carica di Presidente del Consiglio Regionale della Liguria, è
stato collocato in aspettativa di ufficio, ai sensi dell'art. 13, comma
primo, n. 7 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, emanato in attuazione
della legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28, sul riordinamento della
docenza universitaria.
Il prof. Cuocolo ha impugnato dinanzi al TAR della Liguria il
decreto del Rettore ed ha sollevato, in quella sede, questione di
illegittimità costituzionale del suddetto art. 13 per contrasto con
Il TAR, con ordinanza del 12 maggio 1983, regolarmente pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, ha ritenuto la questione rilevante e non
manifestamente infondata ed ha disposto la trasmissione degli atti a
questa Corte.
Il TAR, anzitutto, ha ritenuto di verificare d'ufficio la
conformità alla Costituzione dell'art. 4 della legge di delega n. 28
del 1980 e ne ha rilevato un primo dubbio di costituzionalità per
violazione dell'art. 76 Cost..
A) Premesso che detta norma ha segnato un radicale mutamento del
regime delle incompatibilità per i dipendenti pubblici, nominati alle
cariche politiche, in quanto, mentre prima l'art. 88 del d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361 (testo modificato dall'art. 4 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261), in caso di mandato parlamentare, ha disposto il
collocamento in aspettativa, di ufficio, del dipendente pubblico ed
invece a domanda per il docente universitario, ora, la norma suddetta
ha disposto il collocamento in aspettativa d'ufficio anche per il
docente universitario, il giudice a quo ha rilevato che, per giunta,
tale mutamento è intervenuto relativamente ad ipotesi più ampie e
diverse per le quali è previsto il collocamento in aspettativa del
dipendente pubblico a domanda: ciò, poi, in base a criteri qualitativi
ed estrinseci, senza specifico riguardo all'impegno effettivo che la
carica può importare.
Inoltre, a suo giudizio, l'indeterminatezza del concetto di "carica
elevata" sfocia in scelte di merito legislativo che si sottraggono a
qualunque sindacato giurisdizionale ed anche in possibili scelte
discriminanti ed irrazionali, in assenza di specifici principi
informatori.
B) Lo stesso giudice ha ritenuto che la citata norma di delega
viola anche gli artt. 1 e 3 della Costituzione, in relazione all'art.
51 Cost. che garantisce il diritto di elettorato passivo del cittadino.
A suo giudizio, situazioni sostanzialmente identiche non risultano
discriminate in base ad elementi obiettivi e, quindi, la distinzione
non è ragionevole. Ed in definitiva, è stata attuata una limitazione
all'accesso alle cariche pubbliche per una categoria di persone.
La discriminazione effettuata in base a criteri generici, nuoce al
docente che è sottratto all'insegnamento e nuoce alle istituzioni, con
conseguente lesione dell'interesse pubblico in quanto determina un
forzato allontanamento dalle cariche politiche di persone di provata
esperienza.
Tanto più che non è stato considerato il tipo di carica cui ci si
intende riferire, le sue caratteristiche ed il grado di impegno, anche
in termini temporali, che essa richiede.
Il sospetto di incostituzionalità non può essere fugato dalla
possibilità, data al docente in aspettativa, di svolgere, presso
l'università di provenienza, cicli di conferenze, attività
seminariali e di ricerca anche applicativa e, comunque, detta
possibilità si pone in contrasto con le finalità della norma che sono
quelle di assicurare alla funzione di docenza la piena disponibilità
di tempo.
C) Il TAR Liguria, con la stessa ordinanza in epigrafe, ha
ritenuto, poi, sospetta di incostituzionalità la norma delegata, ossia
l'art. 13, n. 7 del d.P.R. n. 382 del 1980;
1) per violazione dell'art. 76 Cost. in quanto non sarebbero stati
osservati i limiti posti dalla legge di delega, poiché questa menziona
solo il caso di "nomina ad elevate cariche" mentre la norma impugnata
riguarda una carica alla quale si accede "per elezione" e, comunque,
quest'ultima consegue l'effetto di una compressione dell'esercizio dei
diritti politici, ipotizzabile, del resto, sia rispetto a cariche cui
si accede per nomina, sia rispetto a cariche cui si accede per
elezione.
Inoltre, la dedotta violazione sussiste in ogni caso in quanto non
risulta che si sia tenuto conto dei minori impegni che la carica di
Presidente del Consiglio regionale importa, poiché i suoi compiti sono
limitati alla direzione dei lavori del Consiglio regionale e
all'esercizio della rappresentanza esterna; il che consente anche il
compiuto esercizio dell'attività di docente universitario;
2) per violazione dell'art. 4 Cost. in quanto, a parere dello
stesso giudice, la sancita situazione di incompatibilità presenta
carattere arbitrario e conculca il diritto al lavoro che è correlativo
all'esercizio dei diritti politici; presenta caratteri di arbitrarietà
stante l'assenza di giustificazioni obiettive e ragionevoli, a
fondamento del trattamento discriminatorio riservato ai docenti
universitari rispetto alla generalità dei cittadini;
3) per violazione dell'art. 3 della Cost. sotto un triplice profilo
di disparità di trattamento:
a) in danno dei docenti universitari nei confronti degli altri
dipendenti pubblici per cui è prevista l'aspettativa a domanda;
b) esistente in seno alla stessa categoria di professori
universitari per i quali è stata disposta l'aspettativa a domanda, se
eletti alla carica di Consiglieri regionali, e l'aspettativa d'ufficio
se eletti alla carica di Presidente del Consiglio regionale, senza
ragionevoli motivi per ritenere che tale carica comporti oneri più
rilevanti rispetto alla carica di Consigliere regionale o di
Vice-presidente del Consiglio regionale;
c) tra professori ordinari e professori incaricati per i quali la
norma impugnata non trova applicazione, pur sussistendo una sostanziale
parità di condizioni e la ricorrenza alla stessa ratio legis.
Nel giudizio ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei
ministri con memoria. Essa ha contestato:
a) la pretesa violazione dell'art. 76 Cost., in quanto è carattere
connaturale e necessario della legge di delega la indicazione, oltre
che di limiti temporali, di principi generici, da specificarsi, poi,
dal legislatore delegato. Il che è avvenuto nella specie in quanto
l'art. 4 della legge di delega n, 28 del 1980 detta una direttiva
(collocamento in aspettativa di ufficio al fine di favorire un impegno
il più possibile esclusivo, a favore dell'attività didattica ed
accademica), mentre la legge delega prevede una scelta opzionale del
docente tra tempo pieno e tempo definito e, nell'ambito del primo, a
seguito della scelta dell'interessato, l'incompatibilità con gli
impegni assunti anche in relazione allo svolgimento della collaterale
attività professionale ed alla eleggibilità alle cariche accademiche;
b) la insussistenza della dedotta compressione dei diritti di
elettorato passivo in quanto le previste situazioni di
incompatibilità, con il conseguente regime di collocamento in
aspettativa di ufficio, corrispondono ad una valutazione dell'interesse
generale in considerazione della qualità e quantità dell'impegno
richiesto dal mandato pubblico, mentre l'obbligo imposto del temporaneo
allontanamento dall'insegnamento universitario è un elemento di
apprezzamento lasciato alla libera determinazione individuale;
c) la insussistenza della violazione dell'art. 3 Cost. per
disparità di trattamento con gli altri dipendenti pubblici in quanto
il regime di incompatibilità instaurato trova adeguata e razionale
giustificazione nella peculiare posizione giuridica dei professori
universitari, disciplinata, anzitutto, da norme speciali e poi da
quelle generali solo in caso di mancata previsione e di insussistenza
di contrasto;
d) la insussistenza di una disparità di trattamento dei professori
ordinari rispetto ai professori incaricati in quanto, anche per questi
ultimi, il regime di incompatibilità è sancito dall'art. 118 del
d.P.R. n. 382 del 1980.
Alla udienza pubblica, la sola Avvocatura Generale dello Stato
presente si è riportata agli scritti. Considerato in diritto :
1. - Per ragioni di ordine logico possono essere esaminate
congiuntamente le violazioni dell'art. 76 Cost., denunciate dal giudice
a quo in relazione all'art. 4 della legge di delega 21 febbraio 1980,
n. 28 ed in relazione all'art. 13, primo comma, n. 7 del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382.
L'art. 4 della legge n. 28 del 1980, alla lett. d) prevede il
collocamento in aspettativa di ufficio del docente universitario, tra
l'altro, "nominato ad elevate cariche amministrative, politiche o
giornalistiche", salva la possibilità di svolgere, nell'università
presso cui è titolare, cicli di conferenze, attività seminariali ed
attività di ricerca, anche applicativa.
L'art. 13, primo comma, n. 7 del d.P.R. n. 382 del 1980, emanato in
attuazione della delega, prevede il collocamento in aspettativa, per la
durata della carica, del docente, tra l'altro, nominato Presidente del
Consiglio regionale.
Il giudice rileva che l'art. 4 della legge di delega innanzi
citata, in contrasto con quanto prescritto dal precetto costituzionale
(art. 76 Cost.), il quale riserva al legislatore delegante la
fissazione dei "principi e dei criteri direttivi" nel cui ambito, poi,
si dovrà esprimere la norma delegata, ha preso in considerazione solo
il concetto ampio e generico di "carica elevata", senza specifico
riguardo all'impegno di tempo che l'esercizio della carica possa
comportare.
Dalla rilevata genericità della formulazione della norma di delega
conseguirebbe, a parere dello stesso giudice, la possibilità di scelte
di merito legislativo sottraibili a sindacato giurisdizionale ed
esorbitanti dai poteri costituzionalmente propri del legislatore
delegato nonché di scelte discriminanti ed irrazionali rispetto alla
ratio della stessa legge di delega.
La stessa ragione del collocamento di ufficio in aspettativa del
docente universitario rimarrebbe inattuata proprio per la mancata
formulazione di principi specifici.
La legge delegata violerebbe l'art. 76 Cost. anzitutto perché,
mentre la legge di delega fa testuale menzione della sola ipotesi della
"nomina" ad elevate cariche politiche, amministrative e giornalistiche,
la legge delegata prevede, invece, tra quelle determinatrici
dell'incompatibilità per il docente universitario, la carica di
Presidente del Consiglio regionale, cui si accede per "elezione".
Inoltre, la stessa norma delegata disattenderebbe la ratio del
regime di incompatibilità, da individuarsi nell'esigenza di assicurare
all'attività del docente pienezza di impegno e di disponibilità,
perché non avrebbe tenuto conto del fatto che la carica di Presidente
del Consiglio regionale comporta l'espletamento di compiti limitati
alla direzione dei lavori del Consiglio ed all'esercizio della
rappresentanza esterna e, quindi, richiederebbe ridotti impegni, in
termini di tempo, tali da non ostacolare l'esercizio dell'attività di
docente.
Le censure non possono trovare accoglimento. Invero, questa Corte,
interpretando l'art. 76 Cost., ha più volte affermato che la legge di
delega deve contenere, oltre i limiti di durata e la definizione degli
oggetti, l'enunciazione dei principi e criteri direttivi e che,
all'uopo, il precetto costituzionale è da ritenersi soddisfatto
allorché sono date al legislatore delegato delle direttive vincolanti,
ragionevolmente limitatrici della sua discrezionalità e delle
indicazioni che riguardino il contenuto della disciplina delegata,
mentre, allo stesso legislatore delegato è demandata la realizzazione,
secondo modalità tecniche prestabilire, delle esigenze, delle
finalità e degli interessi considerati dal legislatore delegante.
Le direttive, i principi ed i criteri servono, da un verso, a
circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga
esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata,
ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di
valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare.
In particolare, la norma di delega non deve contenere enunciazioni
troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad
ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità,
inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del
legislatore delegato.
Il controllo di costituzionalità riservato a questa Corte riguarda
le difformità della norma delegata rispetto a quella delegante e non
le scelte del legislatore che investono il merito della legge delegata.
Nella fattispecie, la legge di delega ha osservato il precetto
costituzionale indicando al legislatore delegato, con sufficiente
approssimazione e nei giusti limiti, quelle situazioni determinatrici
di incompatibilità per l'eventuale, contemporaneo svolgimento
dell'ufficio pubblico e dell'attività di docenza universitaria ed in
concreto individuandole, tra le altre, nelle "elevate cariche
politiche, amministrative e giornalistiche".
L'elevatezza della carica non deve essere valutata soltanto in
relazione all'impegno di tempo che essa richiede per l'espletamento
delle relative funzioni, ma anche in considerazione della posizione che
essa conferisce e per la situazione di prestigio, di imparzialità e di
indipendenza che esige il corretto svolgimento dell'incarico.
La legge delegata ha attuato le direttive ed i criteri della legge
di delega allorché ha compreso, tra le cariche elevate, quella di
Presidente del Consiglio regionale.
Non può dubitarsi che si tratti di una carica elevata se si
considerano le funzioni che ne derivano. Sono, non solo quelle di
rappresentanza esterna del Consiglio Regionale e nei rapporti con la
Giunta, ma quelle di compilazione degli ordini del giorno, della
direzione dei lavori dell'assemblea, di regolamentazione della
discussione, della disposizione della votazione, della proclamazione
dei risultati, del controllo di legittimità delle deliberazioni, di
tutela delle minoranze, della nomina dei Commissari, della
comminazione, delle sanzioni al Consiglieri ecc. ...
Risulta altresì rispettata la ratio della legge di riforma della
docenza universitaria che esige il massimo impegno del docente
universitario nello svolgimento dell'attività didattica di
insegnamento e di ricerca, non potendo, il docente universitario,
svolgere ed attuare i suoi compiti contemporaneamente alle altre
funzioni di così notevole importanza e di così notevole impegno.
Per quanto riguarda, poi, più specificamente la legge delegata,
non è stato certamente violato l'art. 76 Cost. per effetto della
menzione, tra le elevate cariche, di quella di Presidente del Consiglio
regionale per quanto riguarda le modalità dell'accesso alla stessa.
Il termine "nomina", utilizzato dalla legge di delega, è da
intendersi in senso generico, con riferimento specifico alla carica e
non al modo di conseguirla, di guisa che non si può distinguere la
chiamata diretta dalla elezione.
Il significato della norma risulta palese, senza ombra di dubbio,
se si pone attenzione alle altre cariche che ugualmente creano
l'incompatibilità per il docente universitario. Ad alcune di esse si
accede per chiamata diretta o per elezione, quale, ad esempio, la
carica di Presidente del Consiglio, la nomina a giudice della Corte
costituzionale, la nomina a componente del Consiglio Superiore della
Magistratura.
Restano, infine, sottratte a sindacato costituzionale, da parte di
questa Corte, tutte le scelte "di merito" effettuate dal legislatore
delegato nell'esercizio della discrezionalità di cui gode.
2. - Il giudice a quo denuncia, poi, ulteriori motivi di
illegittimità costituzionale dello stesso art. 4, lett. d), della
legge di delega n. 28 del 1980 per violazione dell'art. 51 Cost. in
relazione agli artt. 1 e 3 della Costituzione e dell'art. 13, primo
comma n. 7 della legge delegata n. 382 del 1980 in relazione all'art. 3
Cost..
Rileva all'uopo che la contestata incompatibilità prevista per i
professori universitari, nonostante la garanzia di carattere
costituzionale che assiste il soggetto posto in aspettativa di ufficio,
si pone come limitativa dell'accesso alle cariche pubbliche in quanto
imporrebbe al docente una scelta tra la carriera universitaria e la
carica pubblica e lo costringerebbe a non abbracciare la carriera
politica per non lasciare l'insegnamento universitario.
Sussisterebbe, quindi, anche la violazione del basilare principio
democratico sancito dall'art. 1 della Costituzione e del principio di
uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. in quanto la difformità del
trattamento imposto al professore universitario nei confronti della
generalità dei cittadini, per i quali non vi sono limiti per l'accesso
alle cariche pubbliche, non trova giustificazione in un criterio di
ragionevolezza che consenta una discriminazione, in base ad elementi
obiettivi, di situazioni sostanzialmente identiche, tanto più che la
"elevata carica" non è bene specificata.
Lo stesso giudice a quo soggiunge che il sospetto di
incostituzionalità non può essere fugato dalla possibilità che la
norma impugnata attribuisce al docente universitario collocato
d'ufficio in aspettativa, di tenere, presso l'università di
provenienza, cicli di conferenze e seminari e svolgere attività di
ricerca, anche applicativa.
La violazione dell'art. 4 Cost. da parte della norma delegata
sussisterebbe in quanto, in sostanza, la sancita situazione di
incompatibilità produrrebbe una compressione del diritto al lavoro,
configurandosi questo come uno dei termini della correlazione tra
l'esercizio di diritti politici e la libera esplicazione di attività
lavorativa e stante la mancanza di una giustificazione obiettiva e
ragionevole del trattamento discriminatorio, riservato ai docenti
universitari rispetto alla generalità dei cittadini.
Anche questi motivi non persuadono.
Questa Corte ha più volte precisato che l'art. 1 della
Costituzione afferma solo il principio ispiratore della tutela del
lavoro e non vuole determinare i modi e le forme di questa tutela e che
l'art. 4 Cost. mette solo in risalto l'importanza sociale del diritto
al lavoro (sent. 194/76; 16/80).
Per quanto concerne l'art. 51 Cost., la Corte osserva che la norma
riguarda indubbiamente i rapporti politici in senso ampio; comprende,
cioè, non solo l'elezione a membro dei due rami del Parlamento ma
anche l'elezione agli organi elettivi previsti nel nostro ordinamento,
regionali, provinciali e locali, tutti considerati costituenti il
tessuto connettivo dell'ordinamento statuale e tutti rilevanti per
attuare gli interessi generali, onde rimanga assicurato il pieno
svolgimento della vita democratica del Paese.
Come già ha considerato questa Corte (sent. 194/1976, 16/1980), i
precetti costituzionali invocati (l'art. 51 Cost. in relazione all'art.
3) riconoscono ai cittadini chiamati a ricoprire cariche pubbliche, in
parità ed in eguaglianza per tutti, la disponibilità del tempo
necessario all'adempimento dei compiti propri degli uffici e delle
cariche pubbliche e la conservazione del posto di lavoro.
Ad una esplicita affermazione del principio contenuto nella prima
parte (uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli uffici pubblici ed
alle cariche elettive) corrisponde un'altrettanto esplicita
dichiarazione di volontà, contenuta nell'ultimo comma, con il quale il
costituente ha individuato, come garanzia di attuazione del precetto
contenuto nel primo comma, la disponibilità del tempo necessario per
l'adempimento dei compiti degli uffici e delle cariche pubbliche ed il
mantenimento del posto di lavoro.
L'uguaglianza non solo è riferita al trattamento ed alla
conservazione delle posizioni soggettive del cittadino, nella specie
del dipendente pubblico, ma essa, come la parità delle condizioni
obiettive, riguarda la disponibilità del tempo, l'autonomia e
l'indipendenza da vincoli che possano costituire, in qualsiasi modo,
remore al libero esercizio del mandato e della carica.
Il diritto di conservare il posto di lavoro va inteso però come
diritto a mantenere il rapporto di lavoro o di impiego e non come
diritto all'effettivo esercizio delle funzioni.
Lo stesso art. 51, pur contenendo l'affermazione, come precetto
costituzionale, della uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio
dell'elettorato passivo, contiene anche un rinvio alla legge ordinaria;
riconosce, cioè, al legislatore ordinario la facoltà di disciplinare
in concreto l'esercizio dei diritti garantiti; di fissare, cioè, le
relative modalità, a condizione, però, che non risultino menomati i
diritti riconosciuti. Egli ha, cioè, il potere di disciplinare in modo
diverso situazioni che ritiene abbiano carattere di particolarità, a
condizione, però, che la diversità di trattamento si ispiri a criteri
di razionalità e risultino prese in considerazione intere categorie e
non singoli cittadini.
Nel caso che interessa, il legislatore ha preso in considerazione
l'intera categoria dei docenti universitari ed ha, in concreto,
stabilito quali siano le cariche pubbliche che comportano
l'assorbimento quasi totale delle capacità lavorative di colui che è
chiamato a ricoprirle. E rientra nei suoi poteri la relativa indagine
di fatto che prende in considerazione la natura, la complessità e la
importanza dell'incarico in relazione alla natura dell'ente alla
direzione del quale l'eletto è stato designato.
La diversità del trattamento fatto ai docenti universitari nei
confronti degli altri dipendenti pubblici, trova adeguata e razionale
giustificazione proprio nella ratio della riforma dell'ordinamento
universitario e negli obiettivi che il legislatore con essa ha inteso
raggiungere.
Queste ragioni sono ben individuate nella necessità che sia
garantita un'ampia disponibilità del docente per i compiti propri
della didattica e della ricerca.
Le incompatibilità sancite trovano giustificazione proprio nella
considerazione, fondata, della impossibilità del contemporaneo
svolgimento, in modo adeguato, dell'attività di docente universitario
nei compiti nuovi e complessi derivanti dalla riforma dell'ordinamento
universitario e dei compiti di notevole impegno connessi alla carica
pubblica cui si è eletti nonché nella natura stessa della carica che
esige piena autonomia ed imparzialità.
La norma, altresì si ispira anche a criteri di opportunità
pratica suggeriti, oltre che dalla considerazione dei compiti e del
lavoro che impegna il Presidente del Consiglio regionale, anche
dall'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione.
Il collocamento in aspettativa di ufficio del docente non comprime
i suoi diritti di elettorato passivo a lui spettanti come a qualsiasi
altro cittadino né coarta la sua volontà. Egli è libero nella
scelta e nella autodeterminazione.
In definitiva, il diritto di elettorato passivo risulta tutelato in
maniera più decisa in quanto l'aspettativa che esonera il docente per
la durata della carica conferisce allo stesso una maggiore
disponibilità di tempo.
La disciplina apprestata dal legislatore è certamente ragionevole.
Tanto più che al docente posto in aspettativa è consentito di
svolgere l'attività di ricerca, anche applicativa, ed il lavoro
seminariale, nonché di tenere cicli di conferenze. In tal modo da un
verso si è tenuto conto del valore sociale della docenza universitaria
e del servizio che il docente può rendere in assemblee elettive e,
dall'altro, del servizio che egli può continuare a svolgere
nell'università, garantendo, così, all'università l'apporto
dell'esperienza civile e politica che il docente compie nel campo
politico-amministrativo.
In altri termini, è attuato un collegamento tra attività
reciprocamente utili, dal punto di vista obiettivo e sociale e, per il
profilo soggettivo, è realizzato un equo comportamento tra le
esigenze, da riconoscersi al docente come a tutti i cittadini, di
partecipare alla vita politica con la garanzia dell'accesso alle
cariche pubbliche, e le esigenze del mantenimento dei contatti del
docente con la vita universitaria alla quale non rimane estraniato ed
assente del tutto, svolgendo un'attività di docenza, sia pur limitata.
Pertanto, nessuna delle norme costituzionali invocate risulta
violata, per avere il legislatore stabilito, nei confronti di soggetti
ai quali il lavoro è assicurato da un rapporto di pubblico impiego,
una incompatibilità volta ad assicurare le finalità sociali che il
tipo di lavoro è diretto a realizzare, e le finalità pubbliche, con
la maggiore efficienza possibile per entrambe.
3. - Infine, il giudice a quo ha denunciato la violazione dell'art.
3 Cost. sotto un triplice profilo di disparità di trattamento:
a) che si verificherebbe, senza ragionevole giustificazione, in
danno dei professori universitari rispetto agli altri pubblici
dipendenti per i quali si applica il regime dell'aspettativa a domanda
anziché quello d'ufficio, sia nel caso di elezione alla carica di
Consigliere regionale sia in quello di elezione alla carica di
Presidente del Consiglio regionale;
b) che sussisterebbe nell'ambito della stessa categoria di
professori universitari in quanto per i medesimi opera il regime del
collocamento in aspettativa a domanda, se eletti consiglieri regionali,
e quello del collocamento in aspettativa di ufficio, se eletti,
successivamente, alla carica di Presidente del Consiglio regionale,
sebbene non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che tale carica,
rispetto a quella di Consigliere regionale o di Vice-Presidente del
Consiglio regionale, comporti oneri più rilevanti;
c) che esisterebbe, senza ragionevole giustificazione, tra i
professori ordinari ed i professori incaricati, per i quali non trova
applicazione la norma impugnata, nonostante che, in ordine
all'esercizio della funzione docente, una sostanziale parità di
condizioni sembri caratterizzare entrambe le categorie e si debba
realizzare la stessa ratio legis.
Come questa Corte, in questione analoga (sent. n. 6/1960), ha già
ritenuto e già si è detto innanzi, il legislatore ordinario, nel
disciplinare le modalità di esercizio dei diritti individuali
preveduti dall'art. 51, terzo comma, Cost., può emanare norme che si
adattino alla possibile diversità delle situazioni considerate.
In altri termini, il legislatore ordinario ha il potere di
apprezzare se per talune categorie di dipendenti pubblici ricorrano
situazioni particolari che rendano opportuno disporre per esse un
trattamento speciale o differenziato che tenga conto della effettiva
possibilità di esercitare i relativi compiti contemporaneamente
all'espletamento di attività in altri uffici pubblici o in altre
cariche pubbliche.
Può ritenersi giustificato e razionale il diverso trattamento se
effettivamente l'appartenente ad una categoria abbia maggiore
disponibilità di tempo rispetto all'altro o se ciascun appartenente ad
essa abbia la possibilità di regolare direttamente le modalità o
l'impiego di tempo per il proprio lavoro (così era all'epoca della
fattispecie esaminata per i professori universitari rispetto agli altri
impiegati pubblici).
Ed il trattamento ora previsto per i professori universitari (ossia
il collocamento in aspettativa di ufficio), rispetto agli altri
impiegati pubblici (collocamento in aspettativa a domanda), dal
legislatore ordinario nell'esercizio del potere discrezionale a lui
attribuito, trova adeguata e razionale giustificazione nella situazione
diversa del professore rispetto a quello degli altri impiegati
pubblici, che si è venuta a creare a seguito della riforma della
docenza universitaria per effetto della legge n. 28 del 1980, nella sua
multiforme attività didattica.
Gli attuali impegni del docente universitario (insegnamento,
ricerca, seminari, esami, conferenze nella facoltà e nell'istituto o
nel dipartimento) esigono orari non sempre predeterminabili con
sufficiente anticipo o con un certo margine di certezza, sicché egli
non ha il tempo libero sufficiente per svolgere contemporaneamente
anche l'attività in uffici o cariche pubbliche, specie se elevate ed
impegnative come quella di Presidente del Consiglio regionale rispetto
a quella di Consigliere regionale, come già si è detto innanzi.
Del resto, può anche dirsi che la norma di previsione, diversa per
gli impiegati pubblici, difficilmente può avere pratica attuazione in
quanto anche per essi, in realtà, è difficile lo svolgimento di
attività nell'ufficio di appartenenza e nell'ufficio
politico-amministrativo cui sono stati eletti.
E altresì trova giustificazione razionale il trattamento
differenziato, predisposto per i professori universitari, per la
elezione alle diverse cariche di Consigliere regionale e di Presidente
del Consiglio regionale per la diversità delle cariche e degli uffici.
Il Consigliere regionale non ha certo quegli impegni che ha il
Presidente del Consiglio regionale, che sono stati partitamente
ricordati innanzi, all'interno del Consiglio ed all'esterno; e le due
cariche non sono uguali anche per il rango, l'importanza,
l'imparzialità e l'autonomia assoluta che richiedono.
La stessa carica di Vice-Presidente è diversa, trattandosi
normalmente di un ufficio vicario senza compiti propri, specifici e
particolari.
Infine, non sussiste disparità di trattamento tra i professori
universitari e gli incaricati.
Invero, per gli incaricati stabilizzati sussistono le stesse
incompatibilità ad essi estese dall'art. 118 della stessa legge n. 28
del 1980.
Per i non stabilizzati, il diverso trattamento trova razionale
giustificazione nella situazione del tutto precaria in cui essi si
trovano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 4, lett. d), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 in
riferimento agli artt. 1, 3, 51 e 76 Cost. e dell'art. 13, primo comma,
n. 7 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento agli artt. 3,
4, 76 Cost., proposte dal TAR della Liguria, con ordinanza del 12
maggio 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte