Sentenza n. 158/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 38d.P.R. 1067/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.
27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore
commercialista), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1989
dalla Corte d'Appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra
Santocchini Vittorio Veneto e l'Ordine dei dottori commercialisti di
Firenze, iscritta al n. 639 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Santocchini Vittorio Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Udito l'avv. Giuseppe Ferri per Santocchini Vittorio Veneto;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'Appello di Firenze, con ordinanza 22 settembre
1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione
di dottore commercialista), con riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Lamenta il giudice a quo che per il dottore commercialista,
condannato per uno dei delitti elencati nella norma stessa, sia
prevista la destituzione di diritto anziché l'apertura di un
procedimento disciplinare, che consenta la valutazione della condotta
dell'incolpato e l'indispensabile gradualità sanzionatoria.
A sostegno della non manifesta infondatezza della questione il
giudice rimettente richiama la sent. n. 971 del 1988 di questa Corte
che ha ritenuto illegittima la destituzione di diritto nell'ambito
del pubblico impiego, aggiungendo che a soluzione diversa non si può
pervenire nei confronti degli appartenenti ad ordini professionali,
non potendo ravvisarsi una maggiore gravità della lesione del
prestigio e della credibilità della libera professione rispetto a
quella del pubblico impiego.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte
Costituzionale si è costituito il dr. Vittorio Veneto Santocchini,
parte nel giudizio a quo, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giuseppe Ferri ed Ermanno Ugolini.
Aderendo alle considerazioni della Corte d'Appello, la difesa del
Santocchini pone altresì in luce la disparità di trattamento
esistente, in materia di destituzione di diritto, fra dottori
commercialisti ed avvocati e procuratori. Per questi ultimi, infatti,
la sanzione disciplinare è limitata ai casi di condanna soltanto per
alcuni dei delitti contro l'Amministrazione della Giustizia, nonché
alle ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici o
dall'esercizio della professione.
Nessuna ragione logica potrebbe giustificare questa diversità di
disciplina, dato che semmai con maggior rigore dovrebbe essere
considerata proprio la categoria degli avvocati e dei procuratori,
stante la posizione istituzionale ad essa attribuita
nell'amministrazione della giustizia. Considerato in diritto
1. - Lamenta la Corte d'Appello di Firenze che al dottore
commercialista, condannato per uno dei delitti indicati nell'art. 38
del d.P.R. n. 1067 del 1953 (Ordinamento della professione di dottore
commercialista), debba essere inflitta de jure la radiazione, senza
alcuna possibilità di valutare la condotta dell'imputato perché non
è prevista l'apertura del procedimento disciplinare.
Situazione incompatibile con l'art. 3 della Costituzione perché
impedisce di calibrare con gradualità ai diversi fatti illeciti la
sanzione più adeguata, consentendo di distinguere tra illeciti non
eguali.
A sostegno si invoca l'ormai ben nota sentenza di questa Corte n.
971 del 1988 che ha dichiarato illegittima la destituzione di diritto
nell'ambito del pubblico impiego. Tanto più, perciò, il principio
deve valere per le libere professioni, ben più allarmante essendo la
lesione del prestigio e della credibilità di un pubblico impiegato
rispetto ad analoga situazione concernente il libero professionista.
La difesa privata ha fatto inoltre rilevare che il principio di
eguaglianza è violato anche in relazione al trattamento usato nei
confronti della categoria degli avvocati e procuratori, per i quali
la sanzione di diritto è limitata a poche ipotesi: e ciò nonostante
la ben diversa posizione istituzionale a questi attribuita nel campo
dell'Amministrazione della Giustizia.
2. - La questione è fondata. Il precedente di questa Corte
invocato dall'ordinanza ha successivamente trovato un seguito
specifico nella sentenza n. 40 del 1990 che ha delegittimato
sospensione e destituzione di diritto nel campo della professione
notarile, alla quale sicuramente sono affidate in esclusiva funzioni
pubblicistiche che certo non competono ai dottori commercialisti. Ivi
la Corte rilevava l'inderogabilità "che il principio di proporzione,
che è alla base della razionalità che domina il principio di
eguaglianza, regoli sempre l'adeguatezza della sanzione al caso
concreto".
Si deve ora aggiungere che lo stesso legislatore è, alla fine,
intervenuto con la legge 7 febbraio 1990 n. 19 (Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 36 del 13 febbraio 1990) sancendo all'art. 9,
comma primo, che "il pubblico dipendente non può essere destituito
di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria
disposizione di legge". Mentre poi avverte al secondo comma che "la
destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento
disciplinare...".
Sarebbe, perciò, contrario al principio di eguaglianza che la
destituzione di diritto dovesse rimanere ferma soltanto per le libere
professioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.38 del d.P.R. 27
ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore
commercialista).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte