Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/1993

Altra decisione · depositata il 08/04/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 41legge 685/1975
  • art. 105legge 162/1990
  • art. 32legge 162/1990
  • art. 45legge 162/1990
  • art. 14d.P.R. 217/1986
  • art. 41d.P.R. 309/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, terzo

comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope"),

promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1992 dal Pretore di

Pisa nel procedimento penale a carico di Rossetti Francesco, iscritta

al n. 744 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale nei confronti di

Rossetti Francesco per il reato di cui all'art. 41, comma 3, d.P.R. 9

ottobre 1990 n. 309 - che punisce con pena detentiva (arresto fino ad

1 anno) e pena pecuniaria (ammenda da lire un milione a lire venti

milioni) chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o

psicotrope non ottemperando alle disposizioni del detto articolo - il

Pretore di Pisa, con ordinanza del 16 settembre 1992, ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale di tale

disposizione per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che - secondo il pretore rimettente - la fattispecie

contravvenzionale di cui dall'art. 41 cit., ricalca quella prevista

dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 che, all'art. 41, prevedeva la

sanzione alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria;

che tali pene venivano successivamente elevate (dall'art. 105

legge n. 685/75 così come sostituito, insieme all'intero titolo XII

di detta legge, dall'art. 32 legge 26 giugno 1990 n. 162) senza però

che fosse modificata la caratteristica delle pene stesse, confermate

come alternative;

che invece l'art. 45, comma 1, del successivo testo unico

(d.P.R. n. 309/90 cit.) sanziona con pena congiunta quanto in

precedenza sanzionato con pena alternativa dal citato art. 41 l. n.

685/75 con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione per

eccesso di delega;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo

che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente

inammissibile atteso che con errata-corrige pubblicato sulla Gazzetta

ufficiale del 14 novembre 1992 è stato comunicato che la norma

censurata deve leggersi " .. con l'arresto fino ad un anno o con

l'ammenda", ossia con la stessa dizione che il giudice rimettente

considera conforme al parametro di costituzionalità;

Considerato che è stato pubblicato - ai sensi dell'art. 14 del

d.P.R. 14 marzo 1986 n. 217, concernente la correzioni di errori

verificatisi nella stampa dei provvedimenti - il comunicato del

seguente tenore: all'art. 41, comma 3, terzo rigo (del d.P.R. 9

ottobre 1980 n. 309) dove è scritto " ..con l'arresto fino ad un

anno e con l'ammenda .." si legga " ..con l'arresto fino ad un anno o

con l'ammenda ..";

che gli atti vanno restituiti al giudice a quo per nuovo esame

della rilevanza alla luce del comunicato predetto;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte