Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1974 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del

codice penale, in relazione all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n.

932, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1973 dal pretore di

Oristano nel procedimento penale a carico di Meli Mario ed altro,

iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice

penale, in relazione all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 e

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non

include l'avviso di procedimento nel novero degli atti interruttivi

della prescrizione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti, né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con sentenza n. 155 del 1973 questa Corte ha

dichiarato non fondata la stessa questione;

che non sono stati prospettati profili nuovi né addotti motivi che

possano indurre la Corte a modificare la sua precedente giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 160 del codice penale, in relazione all'art. 8

della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui non annovera

l'avviso di procedimento (ora comunicazione giudiziaria) tra gli atti

interruttivi della prescrizione, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non

fondata con la sentenza n. 155 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI- Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte