Sentenza n. 159/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1985 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.l. 55/1983
- art. 22d.l. 55/1983
- art. 19d.l. 55/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 19,
20, commi terzo, quinto, sesto, settimo, decimo e undicesimo, e 22,
commi quinto, sesto e settimo del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55
(Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983) convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 aprile 1984 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Agnesi Giuseppe
contro Comune di Bergamo, iscritta al n. 957 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328
dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa l'8 marzo 1984 dal Tribunale amministrativo
regionale del Veneto sul ricorso proposto da Lucatello Mario ed altra
contro Comune di Venezia, iscritta al n. 1241 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 bis
dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa l'8 marzo 1984 dal Tribunale amministrativo
regionale del Veneto sul ricorso proposto da Cappellato Giorgio ed
altra contro Comune di Piove di Sacco ed altra, iscritta al n. 1306 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 bis dell'anno 1985;
4) ordinanza emessa l'8 marzo 1984 dal Tribunale amministrativo
regionale del Veneto sul ricorso proposto da Cameran Antonio ed altro
contro Comune di Padova ed altra, iscritta al n. 1307 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Agnesi Giuseppe, del Comune di
Bergamo, del Comune di Venezia, di Lucatello Mario ed altra,
dell'Associazione proprietà edilizia di Venezia, di Cappellato Giorgio
ed altra, dell'Associazione proprietà edilizia di Padova e di Cameran
Antonio ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi gli avvocati Giangaleazzo Stendardi e Pompeo Magno per Agnesi
Giuseppe, per Lucatello Mario ed altra, per Cameran Antonio, per
l'Associazione proprietà edilizia di Venezia; gli avvocati Pompeo
Magno, Paolo Barile e Giangaleazzo Stendardi per l'Associazione
proprietà edilizia di Padova; gli avvocati Alberto Predieri e Enrico
Romanelli per il Comune di Bergamo; l'avvocato Gian Carlo Mascarin per
il Comune di Venezia e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione
staccata di Brescia, con una ordinanza, e il Tribunale amministrativo
regionale del Veneto con tre ordinanze, queste ultime di identico
contenuto per la parte relativa alle eccezioni di costituzionalità,
censurano la normativa sulla SOCOF (sovraimposta comunale sui
fabbricati) contenuta nel d.l. n. 55 del 1983, convertito con
modificazioni nella legge n. 131 del medesimo anno.
È denunziato, anzitutto, l'art. 19 del decreto legge n. 55,
istitutivo della SOCOF, per il fatto che l'imposta è venuta a colpire
i soli redditi dei fabbricati. Secondo i giudici rimettenti, la norma
non troverebbe razionale giustificazione con il risultato di violare il
principio della capacità contributiva.
In particolare il Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, sezione di Brescia, censura i commi decimo e undicesimo
dell'art. 20, in quanto, col prevedere una riduzione dell'aliquota ILOR
in misura identica per tutti i redditi di fabbricati soggetti alla
SOCOF, determinerebbe fra questi ultimi, soggetti ad aliquote
differenti della sovraimposta, un'irrazionale e grave sperequazione,
sempre in violazione del principio dell'effettiva capacità
contributiva. Gli artt. 3 e 53 Cost. sarebbero poi violati dalla
previsione dell'art. 20, sesto comma. Questa norma contempla detrazioni
per il reddito di ogni singolo fabbricato e non per quello
complessivamente ricavabile dall'insieme di fabbricati situati
nell'ambito dello stesso Comune.
Secondo il giudice a quo, la SOCOF sarebbe peraltro contraria al
principio della progressività del prelievo tributario, perché
colpisce un particolare tipo di reddito, derogando ingiustificatamente
al criterio di tassare i redditi nel loro complesso e in modo
progressivo.
Tanto il TAR Lombardia quanto il TAR Veneto ritengono, inoltre,
incostituzionale il quinto comma dell'art. 20, nella parte in cui non
prevede la detrazione della somma versata come pagamento della SOCOF ai
fini del calcolo dell'IRPEF e dell'IRPEG. Peraltro, secondo il TAR di
Brescia, la normativa in questione vulnera - in quanto attribuisce ai
Comuni la facoltà di applicare oppur no la SOCOF, oltre quella di
stabilire diverse aliquote del tributo - la riserva di legge sancita
dall'art. 23 della Costituzione.
Secondo il TAR Veneto sarebbe stata introdotta una discriminazione
nell'ambito degli stessi possessori di fabbricati, dal momento che i
redditi ricavati da alcuni tipi di fabbricati sono esenti dalla
sovraimposta in parola.
Inoltre, sempre secondo il TAR Veneto, l'istituzione della SOCOF è
venuta ad intaccare un preteso diritto dei possessori di fabbricati
all'esenzione fiscale, che discenderebbe dalla precedente disciplina, e
di conseguenza la loro stessa capacità contributiva, che risulterebbe
arbitrariamente determinata dalla scelta del legislatore.
Infine, secondo il Tribunale amministrativo regionale del Veneto,
il contribuente sarebbe soggetto al rischio di pagare al fisco più del
dovuto, dato il difettoso coordinamento nell'esercizio del potere di
imposizione dello Stato e dei Comuni, che colpiscono i contribuenti su
uno stesso reddito, quello dei fabbricati.
2. - Nei giudizi introdotti dalle suddette ordinanze si sono
costituite le parti private, tra cui le federazioni provinciali della
proprietà edilizia di Venezia e Padova. Si sono inoltre costituiti i
Comuni di Bergamo e Venezia. Ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio per tramite dell'Avvocatura dello Stato.
Le parti private, dopo i dovuti atti di costituzione, hanno
prodotto in comune due memorie in prossimità dell'udienza.
Nella prima di esse, con riferimento alla natura della SOCOF, si
sostiene che l'onere fiscale in questione si aggiunge all'imposizione
sul reddito dei fabbricati già ricompresa in altre imposte, e
costituisce effettivamente una sovraimposta finalizzata, essendo il
gettito destinato al ripiano della finanza comunale.
Quanto alle singole censure mosse alla disciplina della SOCOF nelle
ordinanze di rinvio, le difese di parte privata aderiscono in sostanza
ai rilievi in queste formulati.
3. - La difesa del Comune di Bergamo rileva anzitutto che il
possesso di fabbricati costituisce una consistente manifestazione di
capacità contributiva e che le imposte locali sugli immobili
rappresentano una costante nel diritto comparato.
Con riferimento alla pretesa incostituzionalità dei commi decimo e
undicesimo dell'art. 20 del decreto n. 55, non si intravede il motivo
che determinerebbe in concreto la violazione degli artt. 3 e 53 Cost..
Quanto ai criteri relativi alle detrazioni previsti dal sesto comma
dell'art. 20, si nota che essi sono pienamente razionali alla stregua
della natura reale e non personale del tributo in questione. Con
riguardo, poi, alla pretesa violazione del principio della
progressività del prelievo fiscale, si deduce che tale principio va
riferito al sistema nel suo complesso, non ai singoli tributi. Non
sussisterebbe nemmeno la pretesa violazione della riserva di legge, ex
art. 23 Cost., dal momento che nella specie è il legislatore a
conferire ai Comuni la discrezionalità nella determinazione
dell'imposta.
Infine, sulla non detraibilità di quanto dovuto per la SOCOF ai
fini del calcolo dell'IRPEF e dell'IRPEG, la difesa del Comune di
Bergamo richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in
tema di detraibilità il legislatore dovrebbe tener conto anche delle
esigenze finanziarie dello Stato.
4. - In una memoria presentata in prossimità dell'udienza la
suddetta difesa sostiene l'irrilevanza di quattro delle sei questioni
sollevate dal TAR di Brescia. Avendo previsto il Comune di Bergamo
l'aliquota della SOCOF nella misura più elevata possibile, quella del
20%, il ricorrente non avrebbe interesse concreto ad una dichiarazione
di incostituzionalità dei commi decimo e undicesimo dell'art. 20:
questo perché la censura, com'è formulata, concerne, secondo la
difesa del Comune resistente, la sola ipotesi in cui l'aliquota sia
fissata al livello minimo dell'8%, in relazione alla quale si assume
che il contribuente già soggetto all'ILOR venga a fruire di un
irrazionale beneficio.
Altrettanto si dice per la questione avente ad oggetto il sesto
comma dell'art. 20, dal momento che, se il ricorrente possedesse più
appartamenti non avrebbe interesse alla caducazione della norma; se
egli invece possedesse un solo appartamento, non potrebbe ricevere
vantaggi dall'accoglimento della questione.
Analoghe considerazioni sono svolte con riguardo alla pretesa
inosservanza del principio della capacità contributiva.
Infine, in riferimento al quinto comma dell'art. 20, viene
sostenuto che la relativa questione di costituzionalità può essere
sollevata eventualmente solo in sede di controversie sul calcolo
dell'IRPEF e dell'IRPEG.
5. - Il Comune di Venezia ha presentato due memorie, una
costitutiva e l'altra in prossimità dell'udienza. La sua difesa rileva
anzitutto che la capacità contributiva va intesa come forza economica,
richiamandosi anche alla giurisprudenza di questa Corte; il riferimento
al presupposto di imposta deve essere effettivamente collegato con la
sfera dell'obbligato. Deve dunque farsi capo ad un indice effettivo ai
fini della determinazione della quantità dell'imposta, che da ciascun
contribuente si può esigere.
Nella specie, continua la difesa del Comune di Venezia, occorre
peraltro verificare se la normativa impositiva sia assolutamente
arbitraria e irrazionale: in questa sola ipotesi la Corte potrebbe
giudicarla incostituzionale.
Secondo il detto Comune, l'imposta sui soli fabbricati trova
giustificazione nella sua natura "comunale", dato che i redditi
relativi sono strettamente connessi con i servizi resi dagli enti
locali interessati.
Quanto alla censura relativa all'esenzione dalla SOCOF dei redditi
derivanti da alcuni tipi di fabbricati, viene rilevato, da un lato che
le costruzioni rurali non sono state censite mai in seno al catasto
fabbricati e, dall'altro, che i redditi strumentali all'impresa fanno
parte del reddito derivante da quest'ultima. Riguardo alla pretesa
contraddittorietà della normativa sulla SOCOF con le precedenti
disposizioni che prevedevano esenzioni fiscali per i redditi da
fabbricati, viene rilevato che le norme censurate non hanno affatto
previsto l'abrogazione delle norme sull'esenzione dall'ILOR. Infondata
parimenti sarebbe la censura che concerne i commi quinto, sesto e
settimo dell'art. 22: il coordinamento fra potere impositivo statale e
comunale, osserva il Comune di Venezia, è adeguatamente assicurato
dalla normativa in esame.
Infine, è eccepita l'irrilevanza della questione relativa alla
mancata detrazione di quanto dovuto per la SOCOF, ai fini del calcolo
dell'IRPEF e dell'IRPEG.
La memoria presentata in prossimità dell'udienza ribadisce le
considerazioni in merito alla progressività del sistema tributario; il
carattere proporzionale della sovraimposta avrebbe per presupposto la
sua natura reale e non personale. Quanto al concetto di capacità
contributiva la difesa del Comune di Venezia rileva che da parte della
grande maggioranza della dottrina, e dalla stessa giurisprudenza
costituzionale, essa è intesa come forza economica.
Oltre alle osservazioni già dedotte nella memoria costitutiva,
viene rilevato, conclusivamente, che i cespiti immobiliari sono più
facilmente accertabili da parte dei Comuni, il cui personale non
sarebbe professionalmente preparato all'accertamento dei redditi
effettivi da capitale.
Con riferimento alle altre questioni vengono ribadite le
considerazioni già svolte nella memoria costitutiva.
6. - L'Avvocatura dello Stato è intervenuta tanto nel giudizio
introdotto con l'ordinanza del TAR Lombardia, sezione di Brescia,
quanto nei giudizi introdotti con le ordinanze del TAR Veneto. Con
riferimento all'ordinanza del TAR di Brescia, viene eccepita
l'incompetenza del giudice amministrativo in relazione a controversie
aventi ad oggetto la normativa sulla SOCOF, controversie che sarebbero
di esclusiva competenza delle commissioni tributarie. Tale eccezione
non è però ribadita nell'intervento relativo ai giudizi introdotti
dal TAR Veneto, dopo che quest'ultimo aveva dettagliatamente chiarito
gli elementi che a suo avviso lo rendevano competente a giudicare nel
caso di specie.
Nel merito delle censure proposte dai giudici a quibus la difesa
erariale rileva che la pretesa contraddittorietà della normativa sulla
SOCOF rispetto a quella precedente, non dà certo luogo a problemi di
costituzionalità. Inoltre, la scelta dei cespiti rilevatori di
capacità contributiva appartiene alla discrezionalità del
legislatore, collegata com'essa è a un molteplice ordine di
valutazioni.
In riferimento alla pretesa incostituzionalità del decimo e
undicesimo comma dell'art. 20, viene sostenuto che la normativa
censurata risponde al razionale criterio di non gravare sul
contribuente con un carico fiscale troppo oneroso. Quanto poi ai
criteri relativi alla detraibilità previsti dal sesto comma dell'art.
20, la razionalità della suddetta norma trova il suo presupposto nel
carattere comunale della sovraimposta; e ancora non sarebbe violata la
riserva di legge ex art. 23 Cost., poiché il legislatore avrebbe
fissato non solo l'oggetto e la misura del tributo, ma anche gli
adempimenti spettanti ai soggetti del rapporto tributario. Si sostiene,
infine, che la non deducibilità della somma pagata per la SOCOF è
collegata al fatto che l'intervento stabilito in favore della finanza
locale non avrebbe raggiunto i propri scopi, se avesse inciso
negativamente sul gettito di altri tributi.
Negli interventi, tutti di identico contenuto, relativi ai giudizi
introdotti dal TAR Veneto, l'Avvocatura ribadisce le argomentazioni
sopra richiamate.
La particolare questione sollevata dal TAR Veneto, in relazione
alla pretesa disparità di trattamento nell'ambito della medesima
categoria dei possessori di fabbricati - a parte la considerazione che
potrebbe ritenersi irrilevante, dal momento che ha ad oggetto norme di
esenzione, poste in deroga alla generale previsione del legislatore
fiscale - sarebbe comunque infondata nel merito. Si osserva infatti che
i redditi esenti dalla SOCOF sono redditi di impresa agricola e
commerciale e non di fabbricati.
Sul preteso mancato coordinamento fra potere statale e potere
comunale di imposizione, mancherebbe ogni motivazione sulla quale, in
punto di rilevanza, possa poggiare la relativa eccezione di
incostituzionalità.
Infine, con riguardo alla non detraibilità di quanto dovuto per la
SOCOF, si deduce che non viene violato il principio della capacità
contributiva, dato che l'imposta in questione non assorbe l'intero
reddito: in sostanza, il problema si porrebbe negli stessi termini per
un qualunque onere che gravi sul contribuente.
7. - Le difese di parte privata hanno replicato alle su richiamate
argomentazioni delle parti avverse, nella seconda parte della prima
memoria per l'udienza.
Con riguardo all'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato
sulla competenza dei TAR, si afferma che una tale eccezione non è
stata sollevata dai Comuni, e che i TAR non se ne sono avvalsi per
spogliarsi della competenza nei casi di specie. Vengono quindi
richiamate decisioni giurisprudenziali sulla possibilità di una doppia
tutela giurisdizionale, tanto davanti al giudice ordinario, quanto
davanti a quello amministrativo.
Si assume inoltre che i fabbricati non sempre traggono beneficio
dalle opere comunali, come invece dovrebbe necessariamente presumersi
per giustificare che è esclusivamente tassato il reddito da essi
derivante. La violazione del principio della riserva di legge
sussisterebbe, d'altra parte, inequivocabilmente per il fatto che i
Comuni possono istituire o meno il tributo in questione.
Viene inoltre chiarito che il ricorrente non lamenta che il tributo
sia troppo lieve o chiede che sia aumentato quello gravante su altri,
ma solo deduce che su di lui grava un tributo ingiustificatamente
maggiore rispetto a quello che colpisce soggetti che godono dello
stesso reddito.
Nella seconda memoria si insiste sulla contraddittorietà delle
norme sulla SOCOF, che risulterebbe anche dai lavori preparatori e
dalle relazioni governative al riguardo. Si nota, peraltro, come tutti
i progetti di riforma della finanza locale e le previsioni normative
dei paesi più evoluti contemplino imposte locali sulla ricchezza
immobiliare e non a carico dei soli redditi da fabbricati.
Quanto poi al merito delle singole censure si ribadiscono nella
sostanza le tesi già esposte nella prima memoria.
8. - Nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985, il giudice La Pergola
ha svolto la relazione e le difese di parte privata, dei Comuni di
Bergamo e di Venezia e l'Avvocatura dello Stato hanno ribadito le
conclusioni già adottate. Considerato in diritto :
1. - La presente questione di legittimità costituzionale investe
l'art. 19 ed altre disposizioni del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, che
disciplinano la sovraimposta comunale sui fabbricati (cd. SOCOF). La
normativa ivi posta è denunziata dal TAR della Lombardia, sezione
staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost. e dal
TAR del Veneto. Quest'ultimo collegio deduce, come si spiega in
narrativa, la violazione dell'art. 53 Cost..
Il quadro delle impugnative dell'uno e dell'altro giudice è, in
sintesi, quello qui di seguito descritto. Va intanto precisato che i
provvedimenti di rimessione sollevano questioni identiche o connesse. I
relativi giudizi possono essere quindi riuniti e congiuntamente decisi.
2.1 - Una prima serie di censure concerne, propriamente,
l'imposizione della SOCOF, ed è infatti incentrata sull'art. 19 del
citato d.l. n. 55/1983, che contiene la norma istitutiva del tributo.
a) Ad avviso del TAR di Brescia, tale norma vulnera il principio di
progressività tributaria, la riserva di legge stabilita nell'art. 23
Cost. (in quanto, senza il disposto di idonei criteri direttivi, si
conferisce ai Comuni la facoltà non soltanto di fissare l'aliquota
prescelta fra quelle contemplate dalla legge, ma addirittura di
istituire, oppur no, la sovraimposta), nonché il disposto dell'art. 3
Cost. (i possessori di reddito da fabbricato sarebbero soggetti a
prestazioni tributarie che differiscono irrazionalmente da un Comune
all'altro).
b) Sia il TAR di Brescia, sia quello del Veneto deducono sotto
vario riguardo l'irrazionalità del tributo. Il primo dei due collegi
lamenta una "discrasia" fra lo scopo perseguito e lo strumento fiscale
nella specie adottato dal legislatore, nel senso che, mentre l'intento
è quello di incrementare le entrate per sopperire ai bisogni
dell'intera collettività locale, si fa gravare l'onere fiscale su una
sola cerchia di contribuenti, delimitata in difformità dai canoni di
ragionevolezza e di capacità contributiva. Il TAR del Veneto deduce,
per parte sua, analoga irrazionalità che deriverebbe dall'aver colpito
il reddito da fabbricato, sul quale incide già il regime dell'equo
canone nelle locazioni e dei contributi di urbanizzazione, ad
esclusione di altri redditi da capitale o del reddito dei fabbricati
rurali o strumentali per l'esercizio dell'impresa agricola o
commerciale.
c) Sempre secondo il TAR del Veneto, la norma impositiva della
SOCOF lede gli invocati parametri sotto quest'altro riflesso: essa
concerne redditi che il legislatore aveva, al fine di promuovere lo
sviluppo edilizio ed alleviare la crisi degli alloggi, sinora ritenuto
di dover escludere, sia dall'imposta sui fabbricati, sia, più tardi,
dall'ILOR. Le norme di esenzione dettate in precedenza avrebbero,
infatti, sancito un disconoscimento della capacità contributiva,
sempre in ordine, beninteso, al reddito prima sottratto ed ora soggetto
all'onere fiscale; ai relativi possessori andrebbe così riconosciuto
un diritto soggettivo perfetto all'esonero, in conformità della
normativa previgente, che la disposizione impositiva non poteva
contraddire, laddove, si dice, essa la rimuove addirittura,
sostanzialmente mediante abrogazione, senza il supporto di adeguate e
specifiche ragioni di pubblico interesse.
2.2 - Altre censure non contestano radicalmente la
costituzionalità dell'imposizione, ma si limitano a denunziare come
incompatibili coi principi dell'eguaglianza e della capacità
contributiva singoli aspetti o disposti della normativa dedotta in
giudizio.
a) Il TAR di Brescia impugna il trattamento scaturente dall'art.
20, decimo e undicesimo comma, del d.l. n. 55/1983, che detta
disposizioni per i proprietari di fabbricati, il cui reddito è
soggetto anche all'ILOR. Questi possono, ai sensi delle disposizioni
censurate, fruire di una riduzione della detta imposta, che eccede
addirittura l'onere dovuto per la SOCOF, o viceversa subire un aggravio
aggiuntivo, fino alla misura del 7% dell'imponibile; ciò, tuttavia, in
base alla mera circostanza che il Comune, in cui si trova il
fabbricato, abbia applicato un'aliquota SOCOF dell'8% o un'aliquota
maggiore.
b) Sempre che sia imposta l'aliquota dell'8%, la previsione in
parola determinerebbe altra indebita disparità di discipline, che
concerne i possessori di fabbricati rispettivamente esenti dall'ILOR o
soggetti a tale tributo: i primi, si dice, sono gravati da un onere
aggiuntivo, pari, appunto, all'8% dell'imponibile; i secondi, grazie al
congegno delle agevolazioni ammesse, beneficiano, per parte loro, di
uno sgravio dello 0,20%.
c) Ancora il TAR di Brescia censura il criterio adottato nel sesto
comma dell'art. 20, in quanto la deduzione ivi prevista (nella misura
di L. 190.000) è riferita al reddito di ciascuna unità immobiliare -
destinata ad abitazione non di lusso, e perciò esente dall'ILOR - e
non invece al coacervo dei redditi derivanti dagli immobili posseduti
dal contribuente in uno stesso Comune. È infatti dedotto che per
questa via il possessore di più fabbricati sia ingiustificatamente
favorito rispetto a chi deriva pari reddito dal possesso di un solo
cespite immobiliare.
d) Altra censura è formulata, questa volta dal TAR del Veneto, in
ordine alla mancata previsione nel quinto, sesto e settimo comma
dell'art. 22, dei necessari strumenti per coordinare l'esercizio dei
poteri di accertamento che - quanto al reddito dei fabbricati - sono
conferiti per un verso ai Comuni, per l'altro alle autorità statali.
Il giudice a quo ritiene che il difetto di tale coordinamento venga in
definitiva ad offendere l'art. 53 Cost.. Il legislatore non avrebbe
eliminato il rischio di possibili divergenze di valutazione, laddove
doveva assicurare che il duplice ordine dei previsti accertamenti
giungesse a colpire il reddito corrispondente alla capacità
contributiva dei soggetti interessati.
e) Tutte le ordinanze introduttive della presente controversia
censurano infine il disposto del quinto comma dell'art. 20, in cui è
detto che la sovraimposta non è deducibile ai fini delle imposte sui
redditi. Questa statuizione consentirebbe che l'IRPEF e l'IRPEG
incidano sulla parte del reddito già prelevata mediante la SOCOF e
così insuscettibile di costituire capacità contributiva.
3.1 - Va anzitutto esaminata l'ammissibilità delle questioni poste
alla Corte.
Nel giudizio introdotto dal TAR di Brescia, l'Avvocatura dello
Stato ha eccepito che, in materia di sovraimposta comunale, la
cognizione attribuita alle commissioni tributarie si esercita, senza
che venga in rilievo la distinzione fra diritti soggettivi ed interessi
legittimi, anche con riguardo alle controversie, non importa se
autonomamente proposte, le quali concernono solo la legittimità del
provvedimento istitutivo del tributo. Posto ciò, la questione sarebbe
stata sollevata da un collegio carente di giurisdizione e comunque
senza aver delibato il dedotto profilo d'inammissibilità. Il
pregiudiziale problema sollevato dall'Avvocatura non è tuttavia
sfuggito all'attenzione del TAR del Veneto. Questo ultimo collegio
afferma al riguardo che il giudizio principale verte sulla delibera
istitutiva della sovraimposta, quindi su un atto amministrativo
generale. La giurisdizione di annullamento del TAR, soggiunge il
giudice a quo, trae nella specie diretto fondamento dal testo
costituzionale e non può, anche ai sensi della giurisprudenza della
Corte di Cassazione e della Commissione tributaria centrale, ritenersi
intaccata dai distinti e autonomi poteri di cognizione attribuiti agli
organi del contenzioso tributario. La Corte non ravvisa ragioni per
disattendere le conclusioni del giudice amministrativo, d'altronde
sorrette dalle previsioni dell'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739. Recita
infatti tale disposizione: "Gli atti generali, se ritenuti illegittimi,
sono disapplicati dalla commissione in relazione all'oggetto dedotto in
giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede
competente".
3.2 - Inammissibile, invece, è la questione sollevata con le
censure sopra richiamate al n. 2.2, le quali non coinvolgono
direttamente la norma impositiva della SOCOF, ma afferiscono sotto più
versi alle modalità applicative del tributo. Così, prima di tutto, è
da ritenere per quanto concerne la carenza, lamentata dal TAR del
Veneto con il censurare l'art. 22, quinto, sesto e settimo comma, del
d.l. n. 55 del 1983, degli strumenti normativi, che si assumono
indispensabili per coordinare l'accertamento demandato, in ordine al
reddito dei fabbricati, rispettivamente allo Stato e ai Comuni.
Nell'ordinanza di rinvio non è detto, né si riesce a vedere, come le
disposizioni qui censurate trovino applicazione nei giudizi dai quali
trae origine la presente questione. Altrettanto deve dirsi con
riferimento alla censura che ha come oggetto l'art. 20, quinto comma,
del d.l. n. 55 del 1983. L'uno e l'altro giudice affermano che la non
detraibilità dell'onere scontato per la SOCOF ai fini dell'imposta sui
redditi lede il principio di capacità contributiva. Il problema così
prospettato alla Corte non è però pregiudiziale rispetto alla
definizione del giudizio a quo. La causa di merito riguarda, invero,
l'applicazione della sovraimposta; l'esito della controversia non
potrebbe, dunque, in alcun senso dipendere dall'eventuale accoglimento
della censura in esame, che si riferisce esclusivamente alla
detraibilità dell'onere scontato col versamento della SOCOF in sede di
altre imposizioni fiscali.
3.3 - Del pari inammissibile, perché irrilevante, è la questione
che concerne l'irrazionalità delle discriminazioni derivanti
dall'applicazione della sovraimposta quando l'aliquota del tributo sia
fissata dal Comune nella misura dell'8%. Soltanto, infatti, in
considerazione della circostanza testé richiamata, il TAR della
Lombardia ritiene di poter delineare la violazione dei principi di
eguaglianza e di capacità contributiva. Questo duplice vizio di
illegittimità costituzionale inficierebbe il regime disposto per i
possessori del reddito dei fabbricati soggetto all'ILOR, i quali
fruiscono di agevolazioni non concesse, a parità di condizioni, ai
contribuenti di altri Comuni, dove invece è fissata una aliquota
superiore all'8%. Sempre sul presupposto che l'aliquota sia questa
dell'8%, e non altra di maggior importo, è altresì denunziata come
irrazionale la disparità introdotta nel trattamento di chi è tenuto a
versare, nella misura stabilita, la sola sovraimposta, e di quanti
altri, pur dovendo assolvere, oltre che alla SOCOF, all'ILOR, risultano
tuttavia favoriti con uno sgravio dello 0,20% rispetto all'onere che su
di essi già gravava per l'adempimento di quest'ultimo tributo. Ora, a
dimostrare l'irrilevanza delle censure così configurate basta
osservare che la delibera conciliare del Comune di Bergamo, impugnata
avanti al giudice a quo, istituisce la SOCOF con un'aliquota non
dell'8%, bensì del 20%. Così risulta dall'apposito elenco, contenuto
nel decreto del Ministro delle Finanze del 24 ottobre 1983 e pubblicato
in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai sensi
dell'art. 9 del d.l. n. 55 del 1983. Resta escluso, allora, che la
richiesta declaratoria d'incostituzionalità possa influire sulla
decisione della causa di merito.
3.4 - Identica conclusione s'impone con riguardo alla censura che
grava sul sesto comma dell'art. 20 (cfr. sopra n. 2.2 c).
Nell'ordinanza di rinvio non si spiega se i ricorrenti nel giudizio a
quo, i quali agiscono per ottenere l'annullamento della delibera
istitutiva della sovraimposta, derivino il proprio reddito dal possesso
di un solo o di più fabbricati. Non importa, in proposito, se la
contestata deduzione (pari a L. 190.000, come si diceva), operi in
relazione al reddito di un singolo cespite o a quello complessivo delle
unità immobiliari possedute dal contribuente nel Comune.
Evidentemente, nell'un caso o nell'altro, chi ha impugnato
l'istituzione della SOCOF avanti al TAR (e attende che il giudizio
così instaurato sia definito in base alla pronuncia di questa Corte)
non ha interesse a che si rimuova una norma posta per alleviare la
denunciata imposizione fiscale.
4. - Le residue questioni vanno esaminate nel merito.
Lo strumento tributario di cui si controverte - giova subito
ricordare - rientra in un contesto di misure legislative, che
conferiscono agli enti locali il potere di istituire nuovi tributi: e
cioè, non solo la sovraimposta in discorso ma anche l'addizionale sul
consumo dell'energia elettrica, nonché - dove si tratta della
provincia - l'aumento della tariffa di soggiorno (cfr. art. 24 del d.l.
n. 55/1983). A proposito della SOCOF, il d.l. n. 55 del 1983 prevede
poi, analogamente a quanto dispone l'art. 5 bis del d.l. n. 786/1981
in relazione all'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, che
l'ente interessato, istituito il tributo, possa ricevere, alle
condizioni previste dalla legge, un contributo statale integrativo. Il
Comune che delibera l'istituzione della SOCOF ha titolo per iscrivere
nel bilancio di previsione un'entrata pari ad una percentuale di
trasferimenti statali ordinari, contemplata nell'art. 7 dello stesso
d.l. n. 55/1983; l'ammontare della percentuale aumenta in ragione
dell'aliquota fissata, che può essere, secondo la deliberazione
rimessa al Comune, dell'8 %, del 12 %, del 16 % e del 20 %. All'ente
impositore che abbia istituito anche l'addizionale sul consumo
dell'energia elettrica, spetta un contributo statale integrativo, pari
alla differenza fra l'entrata iscritta in bilancio e il gettito della
sovraimposta, se inferiore. A tutti i Comuni che deliberano
l'istituzione della sovraimposta è comunque concesso un altro
contributo integrativo, che progredisce - sempre secondo l'entità
dell'aliquota applicata - dal 40% sino al 100% delle rate dei mutui, il
cui ammortamento abbia inizio nel 1983. Così strutturato, il tributo
adempie alla funzione di adeguare il livello delle spese del Comune al
costo crescente dei servizi, senza compromettere il pareggio del
bilancio dell'ente autonomo - punto, questo, ormai fermo nell'attuale
assetto della finanza locale - e senza d'altra parte onerare il
bilancio dello Stato di ulteriori aggravi, diversi dai contributi
integrativi che hanno la specifica destinazione sopra richiamata.
Ora, ad avviso di tutti e due i giudici di merito, il restituire ai
Comuni iniziativa, o discrezionalità, nell'esercizio della potestà di
imposizione fiscale serve al lecito e utile scopo di contenere l'onere
gravante sul bilancio statale, e di stimolare la responsabilità degli
amministratori locali, attingendo alla capacità contributiva di quanti
traggono beneficio dal funzionamento degli enti autonomi. In sostanza,
sarebbe dunque corretto il fine dell'imposizione, ma incostituzionale
il mezzo adoperato dal legislatore fiscale per conseguirlo. E per vero,
l'illegittimità della norma impositiva è prospettata sulla base di
due distinti ma convergenti ordini di rilievi. Da un canto si denunzia,
com'è stato premesso, la violazione della riserva di legge in materia
di prestazioni patrimoniali; e per questa via si affaccia altresì il
sospetto dell'ingiustificata disparità nel trattamento dei
contribuenti, che differirebbe da un Comune all'altro senza la guida di
idonei ed uniformi criteri, con la conseguente lesione dei precetti
stabiliti nell'art. 53 Cost.. D'altro lato, si deduce che il principio
di eguaglianza e della capacità contributiva risultano offesi -
quest'ultimo principio anche sotto il riflesso del carattere non
progressivo del tributo - per avere il legislatore deviato dalle
finalità perseguite, concentrando la pressione fiscale su una sola
qualità del reddito, irrazionalmente discriminata dal reddito di pari
quantità, che deriva da altre possibili fonti di prelievo. L'uno e
l'altro ordine di considerazioni non possono, tuttavia, essere
condivisi.
4.1 - Va anzitutto disatteso l'assunto che la previsione dell'art.
19, primo comma, vulneri la riserva di legge contemplata nell'art. 23
Cost.. La prestazione pecuniaria, pur quando si configuri come onere
fiscale in senso proprio, è imposta "in base" alla legge, come
prescrive il suddetto precetto costituzionale, ogni qualvolta sia
adeguatamente delimitata la discrezionalità dell'ente impositore, che
non può, né deve, mai trasmodare in arbitrio. Questo requisito è
soddisfatto nel caso in esame. La disposizione censurata individua
l'oggetto della sovraimposta, ne fissa non solo l'aliquota più elevata
ma tutte le altre applicabili a scelta del Comune, regola gli
adempimenti dell'autorità impositrice e del soggetto passivo.
Circondata da tali cautele, la previsione della potestà impositiva non
può certo risolversi, come sospetta il giudice a quo, in una delega in
bianco al Comune, anche se lascia all'ente autonomo la facoltà di
istituire, oppur no, la sovraimposta. Né si può obiettare che
l'esercizio dei poteri di autonomia qui riconosciuti al Comune finisce
in ogni caso per trascendere i corretti confini della discrezionalità,
in quanto non è ancorato dalla legge all'"oggettiva" insorgenza di
"fatti modificativi della realtà economica". Così ritiene la difesa
di parte privata, secondo la quale la norma censurata demanda
l'istituzione della sovraimposta in ogni Comune esclusivamente al
soggettivo apprezzamento dell'esigenza di maggiori entrate da parte
della maggioranza conciliare. Nel caso in esame, però, anche al lume
della pregressa giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n.
257/1982), l'imposizione del tributo è giustificata, non solo dal
perseguimento di un'esigenza di indubbio rilievo costituzionale, qual
è quella dell'autonomia locale, ma anche dall'adozione di criteri
normativi che rispondono ai dettami dell'art. 23 Cost.: criteri, i
quali andranno di volta in volta applicati in rapporto sia al
fabbisogno del Comune, sia al contributo esigibile dai possessori di
reddito da fabbricato nel relativo territorio.
4.2 - Detto ciò, vien meno qualsiasi ragione per ritenere
irrazionale la differenza nel trattamento dei contribuenti, che deriva
dalla scelta compiuta da ciascun Comune, in ordine all'applicazione
della sovraimposta, nella propria sfera territoriale. Siamo di fronte
alle inevitabili conseguenze del fatto che gli enti impositori godono
di autonomia e possono esercitarla secondo diverse valutazioni e
delibere, senza che ciò comporti offesa degli invocati parametri (cfr.
sent.ze nn. 51/1960, 64/1965 e 113/1970).
Identica conclusione deve adottarsi con riguardo all'irrazionalità
che il TAR di Brescia ravvisa, sempre per impugnare il diseguale
trattamento dei contribuenti, nel sistema di applicazione delle
aliquote. Va precisato che tale ultima questione è stata definita con
pronunzia di inammissibilità (cfr. sopra n. 3.3) per quanto concerne
l'ipotesi, priva di riscontro nella specie, in cui il Comune abbia
fissato l'aliquota dell'8%.
5.1 - Passando all'altro ordine di censure - quello che investe il
criterio della discriminazione qualitativa del reddito, su cui grava la
sovraimposta - cade opportuna una prima riflessione.
I giudici rimettenti deducono l'irrazionalità dell'imposizione,
per difetto ed insieme per eccesso delle previsioni legislative:
perché, vista la sua finalità e struttura, la SOCOF avrebbe dovuto
colpire altre categorie di reddito che non vengono gravate, e viceversa
perché avrebbe dovuto restar ferma l'esenzione del reddito delle
abitazioni non di lusso, riguardo alle quali l'art. 20, sesto comma, si
limita a disporre la deduzione, per ogni singolo cespite, di L.
190.000. Sostanzialmente nella stessa prospettiva, la difesa delle
parti private afferma che lo schema di tributo, al quale il legislatore
ha fatto ricorso, andava configurato, secondo le ragioni sottostanti
all'imposizione, in modo o da ristrutturare organicamente l'intero
comparto della fiscalità immobiliare, ovvero da enucleare come
espressione di capacità contributiva la sola posizione reddituale di
quanti fruiscono del bene della abitazione nell'ambito dell'ente
locale. Analogo genere di argomenti affiora, infine, nelle ordinanze di
rinvio, là dove si dice che lo scopo della sovraimposta poteva essere
attuato, con maggiore economia e snellezza di procedure e con più equa
e razionale distribuzione del carico fiscale, mediante un'addizionale
straordinaria sull'ILOR. Ma così si spinge l'indagine sulla
razionalità del tributo oltre i limiti consentiti al giudice
costituzionale. Spetta infatti alla Corte censurare l'esercizio della
discrezionalità garantita al legislatore fiscale solo quando esso si
traduca in scelte irrazionali od arbitrarie (sent.ze nn. 120/1972,
62/1977 e 126/1979). Tali non sono, per le considerazioni che seguono,
quelle denunziate nelle ordinanze di rinvio.
5.2 - Il TAR della Lombardia rileva che l'imposizione, non
improntata a caratteri di progressività, conduce ad una deviazione del
sistema tributario dall'alveo segnato nella Costituzione. L'argomento
è tuttavia inconferente. Quella in esame è un'imposizione
straordinaria e circoscritta ad un solo anno, che per ciò stesso non
può alterare il sistema tributario, considerato in tutte le sue
componenti. Ed è, occorre aggiungere, all'ordinamento tributario nel
suo complesso, non al singolo tributo, che, secondo la costante
giurisprudenza di questo collegio, si riferisce la progressività
indicata dal precetto costituzionale (sent.ze nn. 12/1960, 30/1964 e
23/1968). Del resto, come la Corte ha in altre pronunzie chiarito
(sent. n. 128/1966), il principio di progressività, se inteso nel
senso che l'aliquota aumenta con il crescere del reddito, presuppone un
rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale del
contribuente, e viene in forza dell'invocata statuizione a governare le
imposte personali: sono queste che debbono essere tecnicamente adeguate
all'attuazione del detto principio, non le rimanenti altre. Data la
natura di imposta reale, propria della SOCOF, vi è dunque un motivo di
più per concludere che la previsione di un'aliquota proporzionale,
invece che progressiva, non concreta il prospettato vizio di
illegittimità costituzionale.
5.3 - L'imposizione non è arbitraria nemmeno sotto il profilo
della discriminazione - come si afferma nei provvedimenti di rinvio,
solo qualitativa - del reddito da fabbricato rispetto al reddito
derivante da altre fonti. Il nucleo essenziale delle censure sta, si
diceva, nel dedurre l'incongruenza della soluzione accolta nella
normativa in esame rispetto alle finalità contemplate dal legislatore
col ripristinare la potestà impositiva del Comune. Ma la tesi così
prospettata all'attenzione della Corte non è sorretta da alcun motivo
che escluda ogni plausibile giustificazione per la scelta normativa di
cui si dolgono i giudici rimettenti.
Il TAR della Lombardia osserva in proposito che il gettito della
sovraimposta gravante sui possessori di fabbricati è destinato non ad
uno scopo che interessi questa sola particolare categoria di soggetti
ma, in modo indifferenziato, ad accrescere le entrate comunali. Il
rilievo è, però, non decisivo e troppo generico, giacché potrebbe
esser mosso ad ogni tributo, che non si estenda indistintamente a tutti
i beneficiari dell'attività gestionale dell'ente impositore. Esso non
acquisterebbe consistenza, va precisato, nemmeno se basato sulla
sottintesa convinzione che la capacità contributiva sia manifestata
dal godimento di pubblici servizi. Tesi del genere non hanno trovato
ingresso nella precedente giurisprudenza (cfr. sent. n. 201/1975), che
la Corte ritiene di non dovere ora rivedere. L'argomento che si
vorrebbe trarre dalla destinazione del gettito non vale, comunque, a
dimostrare che il legislatore fosse secondo Costituzione vincolato a
dilatare oltre i limiti previsti la cerchia dei soggetti passivi del
tributo. D'altra parte, anche a ricostruire lo scopo della sovraimposta
come ritiene il TAR di Brescia, non si può convenire con il detto
collegio che il legislatore abbia fatto un uso arbitrario della sua
discrezionalità nell'individuare i cespiti rilevatori di capacità
contributiva. Non è, infatti, come si osserva dal giudice a quo,
manifestamente irrazionale, presumere che i fabbricati ricevano, più
di ogni altra fonte di reddito, particolari benefici dai servizi e le
attività gestionali dell'ente autonomo. L'idoneità del soggetto a
corrispondere l'onere imposto è stata determinata, certo,
discriminando fra le categorie dei contribuenti, ma in relazione a quel
certo presupposto, con il quale la prestazione pecuniaria è, pur
sempre, effettivamente collegata, come doveva esserlo, per risultare
compatibile con il disposto dell'art. 53 Cost.: il possesso di un
reddito da fabbricato; e quest'indice di capacità contributiva è
stato preso in considerazione al fine di attribuire ai Comuni una
potestà impositiva connessa con la loro posizione di enti autonomi,
come risultato di una scelta che, diversamente da quanto affermano le
ordinanze in esame, non manca, nella specie, di ragionevole supporto.
È sufficiente osservare che gli immobili, da cui deriva il reddito
tassato, hanno una loro precisa localizzazione, possono essere
facilmente ripartiti come base imponibile fra i vari enti in funzione
del luogo in cui sono ubicati e si prestano al tipo di intervento
fiscale qui prefigurato dal legislatore, per essere suscettibili di
diversa valorizzazione, secondo l'ambiente in cui si esercita
l'autonomia dell'ente impositore.
La conclusione non muta, se si ha riguardo al punto di vista da
cui, nel proporre la censura in esame, muove il TAR del Veneto. Assume
il detto collegio che la normativa in parola contraddica gli obiettivi
di lungo termine delle scelte legislative in altri settori, volte ora
ad incentivare la crescita del patrimonio edilizio, ora a gravare lo
stesso reddito colpito dalla sovraimposta per vie diverse, quali
sarebbero quelle previste dalla disciplina sull'equo canone e sui
contributi urbanistici. Ma da questi rilievi non risulta che il
regolamento della specie, peraltro affidato ad un'imposizione
straordinaria e del tutto temporanea, sia frutto di un arbitrio lesivo
del diritto all'eguaglianza e della capacità contributiva di chi è
sottoposto al contestato onere tributario.
5.4 - Deve aggiungersi, ancora in merito alla questione sollevata
dal TAR del Veneto, che l'imposizione, per le ragioni già dette, è
legittima, anche se discrimina (cfr. art. 20, secondo comma) il
reddito tassato da quello derivante dai fabbricati rurali (art. 20,
terzo comma) e dai fabbricati strumentali all'esercizio di imprese
(art. 20, settimo comma).
Correttamente, invero, l'Avvocatura dello Stato rileva che
l'esclusione dalla sovraimposta dei redditi testé menzionati discende
come logica conseguenza proprio dal criterio, adottato dal legislatore,
di gravare solo il reddito dei fabbricati; il reddito escluso è
diverso, perché deriva rispettivamente da impresa agricola o
commerciale; se l'imposizione avesse colpito anche tali componenti del
reddito di impresa, si sarebbe dovuta attrarre nel prelievo ogni altra
componente di quest'ultimo reddito, conferendo al tributo tutt'altra
struttura da quella voluta. Una volta acclarato che la discriminazione
qualitativa del reddito, quale risulta dalla disposizione istitutiva
della SOCOF, non è incompatibile con la norma costituzionale di
raffronto, il risultato va necessariamente tenuto fermo anche di fronte
alla censura ora considerata.
6. - L'asserita violazione della capacità contributiva -
argomentata, in punto di razionalità, in base alla mancata tassazione
dei redditi da diversa fonte - è riproposta, sempre dal TAR del
Veneto, sotto altro angolo visuale. Il giudice a quo attacca qui la
disposizione che tassa il reddito tratto dalle unità immobiliari
esenti dall'ILOR, il quale dovrebbe considerarsi improduttivo, quindi
insuscettibile di prelievo, alla stregua delle previgenti norme di
esenzione. L'esenzione tributaria andrebbe quindi costruita come
specifica espressione del diniego di capacità contributiva; diniego
che, una volta previsto, non potrebbe essere disvoluto dal legislatore
fiscale, senza violare un diritto soggettivo del contribuente
all'esonero, scaturente, in ultima analisi, dall'art. 53 Cost.. Il
ragionamento è, però, viziato alle basi, per l'erroneità
dell'assunto che la previsione di esenzione dalle imposte debba sempre
equivalere ad un riconoscimento legislativo dell'insussistenza della
capacità contributiva. Nel caso che qui interessa, la norma di esonero
è, invece, espressamente dettata per sottrarre alla imposizione
fattispecie che altrimenti vi sarebbero soggette. Essa perciò
presuppone la capacità contributiva all'atto stesso in cui esclude,
per motivi extrafiscali, l'applicazione della disciplina ordinaria. A
voler, poi, tutto concedere alla tesi avanzata nell'ordinanza di
rinvio, questo preteso disconoscimento della capacità contributiva, e
l'asserita intangibilità della disposizione legislativa che lo
sancisse, potrebbero operare esclusivamente in relazione a quella
determinata imposta, per la quale è stabilito l'esonero. Il che,
invece, è da escludere ai fini del presente giudizio, costituendo la
SOCOF un tributo, dopotutto, distinto dall'ILOR, sia nella sfera di
applicazione dell'onere, sia in quella delle relative esenzioni. Anche
sotto questo profilo, quindi, la disciplina dedotta in giudizio non
può ritenersi irrazionale o arbitraria. In conclusione, le questioni
proposte non sono fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1983,
n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131
("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983"), sollevata con le ordinanze in epigrafe dal TAR della Lombardia,
sezione staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. e
dal TAR del Veneto, in riferimento all'art. 53 Cost.;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, sesto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n.
55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131,
sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal TAR della Lombardia, sezione
staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, decimo e undicesimo comma, del d.l. 28
febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile
1983, n. 131, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal TAR della
Lombardia, sezione staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e
53 Cost.;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, quinto, sesto e settimo comma, del d.l. 28
febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile
1983, n. 131, sollevata con le ordinanze in epigrafe dal TAR del
Veneto, in riferimento all'art. 53 Cost.;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con
modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui
attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire la SOCOF e di fissare
diverse aliquote, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal TAR della
Lombardia, sezione staccata di Brescia, in riferimento all'art. 23
Cost.;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con
modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui,
nell'istituire la SOCOF, colpisce i soli redditi dei fabbricati,
sollevata con le ordinanze in epigrafe dal TAR della Lombardia, sezione
staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e dal TAR
del Veneto, in riferimento all'art. 53 Cost.;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con
modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui
assoggetta alla SOCOF i redditi esenti da ILOR, sollevata con le
ordinanze in epigrafe dal TAR del Veneto, in riferimento all'art. 53
Cost.;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, terzo e settimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata
con le ordinanze in epigrafe dal TAR del Veneto, in riferimento
all'art. 53 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte