Sentenza n. 159/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 34/1981
- art. 7legge 892/1984
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3,
della legge 28 febbraio 1981, n. 34 (Norme concernenti la gestione
provvisoria delle farmacie), introdotto dall'art. 7 della legge 22
dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via
provvvisoria di farmacie e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968,
n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), promosso con ordinanza emessa il 3
giugno 1986 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale - sul
ricorso proposto da Pierleoni Anselmo ed altri contro la Commissione
di Controllo sull'Amministrazione della Regione Abruzzo ed altri,
iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale,
dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Pierleoni Anselmo ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987, il giudice relatore
Virgilio Andrioli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - In seguito alla morte avvenuta il 28 ottobre 1980 della
dott.ssa Maria Castro, titolare dell'unica farmacia rurale del Comune
di Collelongo, il marito avv. Anselmo e i figli Cesare e Nicola
Pierleoni, suoi eredi, erano stati autorizzati in sanatoria a gestire
la sede farmaceutica per tre anni dal 28 ottobre 1980 con delibera 11
novembre 1982 n. 8565 della Giunta regionale d'Abruzzo.
Con delibera 29 marzo 1984 n. 1623 la Giunta regionale dispose la
chiusura della farmacia dando nel contempo mandato al Servizio
Decentrato del Settore Sanitario de L'Aquila per il reperimento di un
farmacista cui affidare la gestione provvisoria in attesa
dell'espletamento del pubblico concorso e con delibera 10 gennaio
1985 n. 30 autorizzò la dott.ssa Anna Bertone a gestire
provvisoriamente la farmacia.
Con sent. 21 maggio 1985, n. 255 il T.A.R. per l'Abruzzo rigettò
i ricorsi proposti l'uno dall'avv. Anselmo Pierleoni contro la
delibera 29 marzo 1984, n. 1623 e l'altro da Cesare e Nicola
Pierleoni contro la delibera 10 gennaio 1985, n. 30 della Giunta
regionale nel contraddittorio della Giunta stessa della Commissione
di controllo dell'Amministrazione della Regione Abruzzo, del Servizio
Decentrato del Settore Sanità de l'Aquila e, limitatamente al
ricorso proposto da Cesare e Nicola Pierleoni, nel contraddittorio
della dott.ssa Anna Bertone.
Spiegarono appello i tre soccombenti lamentando 1) la mancata
notifica individuale a Cesare e Nicola Pierleoni della delibera n.
1623/1984 della Giunta regionale, 2) la violazione dell'art. 61 r.d.
30 luglio 1938 n. 1706 e del t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, eccesso di
potere sotto vari profili, 3) mancata applicazione dell'art. 7 l. 22
dicembre 1984, n. 892, tenuto conto che entro la scadenza del
triennio di gestione provvisoria della farmacia i due figli della
defunta titolare si erano iscritti alla Facoltà di medicina, ma il
Cons. Stato, sez. IV giurisd., con dec. 3 giugno-21 agosto 1986 n.
568 respinse gli appelli limitatamente alle censure sub 1) e 2).
1.2. - Con ordinanza emessa il 3 giugno 1986 (notificata il 6 e
comunicata il 24 del successivo ottobre; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1ª serie speciale, del 17 gennaio 1987 e iscritta al n. 765
R.O. 1986) il Cons. Stato, sez. IV giuriusd., ha sollevato d'ufficio
e giudicato, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del comma terzo
dell'art. 3 l. 28 febbraio 1981, n. 34 (Norme concernenti la gestione
in via provvisoria delle farmacie) introdotto con l'art. 7 l. 27
dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via
provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile
1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 35).
Ad avviso del giudice a quo, l'art. 7, con fissare al 1° luglio
1984 la decorrenza retroattiva delle nuove disposizioni sulla durata
massima della gestione provvisoria dell'esercizio farmaceutico da
parte degli eredi del suo titolare iscritti alla Facoltà di
farmacia, deroga il principio di cui all'art. 11, co.1 disp. prelim.
c.c., limitatamente ai rapporti non ancora definiti alla data
anteriore del primo luglio 1984, e tale disparità di trattamento non
giustificata dalla diversità delle posizioni considerate suona
offesa al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
2.1. - Avanti la Corte si è costituito nell'interesse di
Pierleoni Anselmo, Cesare e Nicola l'avv. Giovanni Ciccarelli giusta
procura in calce alle deduzioni depositate il 27 gennaio 1987, con le
quali ha riassunto la motivazione della ordinanza di rimessione e
concluso con la declaratoria di illegittimità costituzionale della
disposizione impugnata. Non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
2.2. - Nella pubblica udienza del 7 aprile 1987 il giudice
Andrioli ha svolto la relazione nell'assenza della difesa dei
Pierleoni. Considerato in diritto
3.1. - Il testo dell'art. 3 co. 3 l. 28 febbraio 1981, n. 34
(Norme concernenti la gestione provvisoria delle farmacie)
introdotto con l'art. 7 l. 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme
concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie
e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio
1981, n. 34), che lo ha sostituito, così rescrive:
"Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare e
proprietario risultino iscritti alla facoltà di farmacia, in
qualità di studenti presso università statali o abilitate a
rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma
precedente, è prorogato sino alla data del conseguimento da parte
del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge,
e comunque non oltre sette anni dalla morte del titolare e
proprietario. 'Le disposizioni di cui al comma precedente hanno
effetto dal 1° luglio 1984'".
A sua volta, il comma primo dell'art. 3 l. n. 34 del 1981,
richiamato sia nel testo originario sia nel testo novellato del comma
secondo, così statuisce: "Nel caso di decesso del farmacista
titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in
ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria
della stessa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2
aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre
anni".
3.2. - L'incidente non merita accoglimento perché costante è
l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in virtù del quale non
contrasta con il principio di eguaglianza un differenziato
trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti
diversi nel tempo (sent. n. 38 del 1984 che richiama quattro
precedenti conformi). Né il giudice a quo adduce contrari argomenti
nuovi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 co. 3 l. 28 febbraio 1981, n. 34 (Norme concernenti la
gestione provvisoria delle farmacie) introdotto dall'art. 7 l. 22
dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via
provvisoria di farmacie e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n.
475 e 28 febbraio 1981, n. 34), sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., con ord. 3 giugno 1986 (n. 765 R.O. 1986) del Cons. Stato,
sez. IV giurisdizionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte