Sentenza n. 159/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
approvata il 25 luglio 1989 e riapprovata il 14 novembre 1989 dal
Consiglio regionale dell'Abruzzo avente per oggetto "Interventi
promozionali per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a
favore dei cittadini portatori di handicaps" promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 dicembre 1989
e depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 105
del registro ricorsi 1989;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, è stata impugnata
la legge della Regione approvata il 25 luglio 1989 e riapprovata,
dopo il rinvio del Governo, il 14 novembre successivo, recante
"Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi
socio-assistenziali a favore dei cittadini portatori di handicaps,
per violazione dell'art. 119 Cost. e in relazione agli artt. 10,
legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22, legge 19 maggio 1976, n. 335.
Con la legge impugnata viene concesso un contributo alle Unità
locali socio-sanitarie per il potenziamento e l'integrazione dei
servizi a favore dei portatori di handicaps. E a copertura dell'onere
finanziario, valutato per il 1989 in lire 1.500 milioni, l'art. 5
prevede la riduzione, per un corrispondente ammontare, della somma
iscritta in entrata per lo stesso esercizio.
Da qui il rilievo del Governo secondo cui "il citato art.5,
prevedendo la copertura di una spesa di natura corrente mediante
l'utilizzo di risorse (Cap.324000) del Fondo globale, interamente
alimentato con parte delle disponibilità derivanti dal mutuo
autorizzato con la legge di bilancio 1989, si pone in contrasto col
principio di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970
n. 281".
Risulterebbe violato, infatti, il precetto secondo cui le Regioni
possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere
a "spese di investimento", tra le quali non è suscettibile d'essere
classificata quella dell'impugnata norma regionale, della quale si
chiede, pertanto, dichiarazione d'illegittimità costituzionale. Considerato in diritto 1.1 - Con la legge oggetto d'esame la Regione Abruzzo intende
provvedere a talune iniziative assistenziali nei confronti di
portatori di handicaps (art. 1), prescrivendo le relative procedure
(artt. da 2 a 4); si sopperisce all'onere di spesa (art. 5)
attingendo a un fondo globale di bilancio alimentato col ricavo della
contrazione di mutui.
1.2 - Il ricorrente oppone essersi violato, in tal modo, il
precetto contenuto nell'art. 119, primo comma, Cost., là dove è
disposto che l'autonomia finanziaria regionale è operante nelle
forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. E dei cespiti
d'entrata ottenuti da prestiti resta consentito l'impiego solo per
spese d'investimento (oltreché per l'assunzione di partecipazioni
finanziarie): art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. - La censura è fondata.
Va chiarito che il disposto dell'anzidetto art.10, confermato per
effetto dell'art. 22 della legge 11 maggio 1976, n. 335 (recante
principi fondamentali per il bilancio e la contabilità delle
regioni), è ispirato ad un ovvio criterio, inteso questo a
circoscrivere l'utilizzazione dell'indebitamento pubblico a politiche
d'investimento, all'incremento, cioè, dello sviluppo delle economie
locali coordinate con quella nazionale.
Né la Corte ha ravvisato lesive della autonomia finanziaria
regionale - esigenza indefettibile per la esplicazione delle
necessarie funzioni istituzionali - quei contesti di norme dello
Stato che siano volte a disciplinare con coerenza ed organicità le
erogazioni di bilancio, senza cioè incidere sulle scelte sostanziali
di competenza (cfr. sentenza n. 535 del 1989).
Orbene, con la legge in esame è disposta, con prelievo da mutui,
l'erogazione di una spesa che, diretta com'è a "potenziare,
coordinare ed integrare i servizi", si prospetta di natura corrente:
sono rimasti violati, pertanto, i contenuti degli enunciati principi
imposti, per la ragione che li muove, nell'interesse eminente e
generale delle collettività utenti.
3. - Con la conseguente declaratoria di illegittimità va
confermato, peraltro, che i valori sostanziali in gioco (volti al
sostegno di soggetti che sono espressione delle garanzie di cui
all'art. 3, secondo comma, e 32, primo comma Cost.) impegnano, non
potendo evidentemente la norma avere vita priva della sua copertura,
a ritrovare una corretta allocazione di bilancio, tale da rendere
operanti compiti alla cui attuazione le Istituzioni della Repubblica
sono comunque tenute (cfr. sentenza n. 50 del 1990).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo "Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi
socio-assistenziali a favore dei cittadini portatori di handicaps",
approvata dal Consiglio regionale il 25 luglio 1989 e riapprovata il
14 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte