Sentenza n. 159/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 57legge 270/1982
- art. 11legge 140/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge
20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3
maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola),
convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246,
promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1990 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul
ricorso proposto da D'Auria Giovanna ed altra contro il
Provveditorato agli studi di Latina ed altro, iscritta al n. 752 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubnblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione
staccata di Latina, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1990, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, in legge
4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non prevede l'estensione
delle disposizioni contenute nell'art. 57 della legge 20 maggio 1982,
n. 270 - di cui in parte qua si solleva di ufficio questione di
costituzionalità - anche agli esperti in servizio nell'anno
scolastico 1981-82 con nomina conferita dalla Giunta esecutiva degli
Istituti professionali.
Dalla eventuale dichiarazione di illegittimità delle norme
impugnate deriverebbe l'illegittimità e quindi l'annullamento, in
parte qua, dell'ordinanza n. 185 del 5 luglio 1988 con cui il
Ministro della pubblica istruzione ha disciplinato l'immissione in
ruolo del personale docente beneficiario del decreto-legge n. 140 del
1988 nonché, in parte qua, del decreto 26 agosto 1988, con cui il
Provveditore agli studi di Latina ha escluso le ricorrenti dalle
graduatorie per l'immissione nei ruoli dei docenti degli istituti e
scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistiche.
Precisato che le ricorrenti non avevano conseguito l'inclusione
nelle graduatorie in quanto nell'anno scolastico 1981-82 non avevano
prestato servizio in virtù di nomina conferita dal Provveditore,
bensì per effetto del provvedimento adottato dalla Giunta esecutiva
dell'I.P.S.I.A. "Fermi" di Formia e che, rientrando nella categoria
degli esperti, non avrebbero potuto conseguire la nomina da parte del
Provveditore agli studi, dato che questo personale doveva essere
nominato "tra gli aspiranti che avevano presentato domanda a ciascun
istituto professionale" e la scelta "era stata operata con
deliberazione dalle rispettive Giunte esecutive e non sulla base
delle graduatorie predisposte ai sensi dell'ordinanza ministeriale 30
aprile 1980 e utilizzate dal Provveditore agli studi", il giudice a
quo rileva che tale modalità di nomina è stata in vigore sia per
l'anno scolastico 1981-82 che per il precedente anno 1980-81 preso in
considerazione dall'art. 11 del decreto-legge n. 140 del 1988.
Il giudice a quo ricorda come, con sentenza n. 249 del 1986,
questa Corte abbia dichiarato la illegittimità costituzionale
dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui
non era prevista la estensione agli insegnanti in servizio con titolo
di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi
disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico
nell'anno scolastico 1980-81. Peraltro - ricorda il giudice a quo -
nel citato art. 57 della legge n. 270 del 1982 era prevista
l'immissione in ruolo anche per il personale esperto in servizio
nell'anno scolastico 1980-81. Pertanto, la ratio della dichiarazione
di illegittimità dell'art. 57 dovrebbe valere, secondo il giudice
rimettente, per l'analoga dichiarazione d'illegittimità dello stesso
art. 57 con riferimento al personale esperto e, conseguentemente, per
la dichiarazione di illegittimità dell'art. 11 del decreto-legge n.
140 del 1988, nella parte in cui è prevista l'immissione in ruolo
del personale docente nominato dal Provveditore agli studi per l'anno
scolastico 1981-82, ma non anche del personale esperto nominato per
lo stesso anno dalle Giunte esecutive degli Istituti professionali,
con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione per
ingiustificata disparità di trattamento tra il personale esperto
nominato per l'anno scolastico 1980-81 e quello nominato per l'anno
scolastico 1981-82.
2. - Nell'atto prodotto dall'Avvocatura dello Stato, intervenuta
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ci si
richiama all'ordinanza di questa Corte n. 204 del 12 aprile 1990,
"trattandosi di identica questione di principio, senza che a nulla
rilevi la marginale diversità di qualche presupposto di fatto, come
la nomina da parte della Giunta esecutiva dell'istituto
professionale, anziché dal Capo di istituto". L'Avvocatura insiste
perciò per l'inammissibilità o per la manifesta infondatezza della
questione. Considerato in diritto 1.1 - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione
staccata di Latina, con ordinanza del 12 ottobre 1990 (R.O. n. 752
del 1990), solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 20
maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3
maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola),
convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246.
1.2 - Secondo il Tribunale rimettente, le norme impugnate
violerebbero l'art. 3 della Costituzione "per ingiustificata
disparità di trattamento tra il personale esperto nominato per
l'anno scolastico 1980/81 e quello nominato per l'anno scolastico
1981/82".
Gli uni avrebbero conseguito la immissione in ruolo secondo la
previsione dell'art. 57 della legge n. 270 del 1982, malgrado fossero
stati come i secondi nominati con delibera delle Giunte esecutive
degli Istituti professionali; questi ultimi sarebbero invece esclusi
dall'immissione in ruolo in forza dell'art. 11 del decreto-legge n.
140 del 1988, che al primo comma, richiamando le categorie contemplate nel citato art. 57, esige la nomina di durata annuale conferita
dal Provveditore agli studi.
2.1 - La questione è infondata.
Non può essere invocata a confronto della pretesa disparità di
trattamento tra personale esperto dell'anno scolastico 1980-81 e
quello dell'anno scolastico 1981-82, l'apparente analogia con i
docenti incaricati annuali dell'anno 1980-81 e supplenti annuali
dell'anno 1981-82, gli uni e gli altri nominati dal Provveditore agli
studi.
Per costoro, questa Corte con sentenza n. 249 del 1986, rilevando
l'identità della fattispecie sostanziale - nomina della stessa
autorità scolastica sulla base di una medesima graduatoria
provinciale - dichiarava la irrilevanza del diverso nomen iuris,
"incaricati" o "supplenti", mutato nella sequenza dei due anni
scolastici considerati. La ingiustificata diversità di trattamento
per quelle categorie di docenti concretava violazione del principio
di eguaglianza e se ne sanzionò la illegittimità costituzionale.
Del tutto diversa è la situazione organizzatoria per il personale
esperto.
Per adempiere prestazioni tecnico-pratiche utilizzate in
insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, gli esperti sono
scelti dalle Giunte esecutive degli Istituti professionali e, quindi,
con la disciplina introdotta dall'anno scolastico 1984-85, nominati
dal Capo d'istituto.
Per essi non può prospettarsi invece nomina del Provveditore agli
studi, tenuto ad attingere a graduatorie provinciali distinte per
classi di concorso.
2.2 - La non assimilabilità del personale esperto al personale
docente, sotto il profilo della garanzia procedimentale -
partecipazione a graduatorie provinciali - ai fini della nomina
provveditoriale, che sussiste per questo soltanto, non per quello,
non rende censurabile la scelta del legislatore di far cadere una
cesura temporale tra l'anno scolastico 1980-81 e 1981-82 per limitare
l'immissione in ruolo al solo personale esperto in servizio nel primo
dei due anni indicati.
Trattandosi di personale designato in sede locale da organi
interni degli Istituti professionali, quali le Giunte esecutive, la
sola omogeneità del reclutamento non ha forza di vincolare il
legislatore a eguale trattamento, limitativo di scelte discrezionali
fondate su evidenti giustificazioni di buon andamento
dell'organizzazione scolastica.
Se la legge n. 270 del 1982 tendeva ad eliminare il precariato
esistente, con il decreto-legge n. 140 del 1988 il legislatore non
irragionevolmente vuole richiedere per il personale da immettere in
ruolo un requisito selettivo quale la nomina provveditoriale,
assistita dalla garanzia procedimentale su richiamata, che ricorre
per il personale docente e non per il personale esperto.
Non offende il principio di eguaglianza il legislatore che
discrimini all'interno di una stessa categoria usando di una cesura
temporale che esprima un mutamento non arbitrario di fini ricompresi
nella sua discrezionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della
disciplina del reclutamento del personale docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli
organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente), e
dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140
(Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con
modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte