Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/05/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15

luglio 1997 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico

di Sanna Giuseppe ed altro, iscritta al n. 744 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 15 luglio 1997 il tribunale di

Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 452,

comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina l'adozione del

giudizio abbreviato, nell'ambito e in prosecuzione di quello

direttissimo, al consenso del pubblico ministero;

che il giudice rimettente, contestualmente revocando una propria

precedente e contraria ordinanza, solleva la questione osservando che

il legislatore non ha, a tutt'oggi, provveduto a rivedere la

disciplina del giudizio abbreviato, nonostante che la Corte

costituzionale, nella sentenza n. 442 del 1994, nel dichiarare

inammissibili - perché implicanti scelte e interventi normativi -

diverse questioni di costituzionalità sul tema del consenso

dell'accusa quale presupposto della adozione del rito speciale,

avesse formulato una esplicita sollecitazione nel senso di una

riforma legislativa, accompagnata dal rilievo che la perdurante

inerzia legislativa avrebbe imposto alla Corte una riconsiderazione

della questione;

Considerato che la presente questione di costituzionalità è

sollevata esclusivamente sull'assunto che il legislatore non ha dato

seguito all'invito a provvedere alla riforma del giudizio abbreviato,

contenuto nella sentenza n. 442 del 1994;

che l'ordinanza di rimessione, infatti, non indica alcuna ragione

di dubbio sulla costituzionalità della norma impugnata, limitandosi

a richiamare i parametri costituzionali senza motivare circa la loro

violazione;

che, non risultando dall'ordinanza di rinvio i "termini ed i

motivi" (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) della proposta

questione di costituzionalità - non surrogabili dal mero rilievo

dell'inerzia del legislatore rispetto a una precedente sollecitazione

di questa Corte -, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla non

manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio

1948, n. 1);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 452, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25

della Costituzione, dal tribunale di Sassari, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte