Ordinanza n. 159/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/05/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
- art. 26legge cost. 1/1948
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15
luglio 1997 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico
di Sanna Giuseppe ed altro, iscritta al n. 744 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,
prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che con ordinanza del 15 luglio 1997 il tribunale di
Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 452,
comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina l'adozione del
giudizio abbreviato, nell'ambito e in prosecuzione di quello
direttissimo, al consenso del pubblico ministero;
che il giudice rimettente, contestualmente revocando una propria
precedente e contraria ordinanza, solleva la questione osservando che
il legislatore non ha, a tutt'oggi, provveduto a rivedere la
disciplina del giudizio abbreviato, nonostante che la Corte
costituzionale, nella sentenza n. 442 del 1994, nel dichiarare
inammissibili - perché implicanti scelte e interventi normativi -
diverse questioni di costituzionalità sul tema del consenso
dell'accusa quale presupposto della adozione del rito speciale,
avesse formulato una esplicita sollecitazione nel senso di una
riforma legislativa, accompagnata dal rilievo che la perdurante
inerzia legislativa avrebbe imposto alla Corte una riconsiderazione
della questione;
Considerato che la presente questione di costituzionalità è
sollevata esclusivamente sull'assunto che il legislatore non ha dato
seguito all'invito a provvedere alla riforma del giudizio abbreviato,
contenuto nella sentenza n. 442 del 1994;
che l'ordinanza di rimessione, infatti, non indica alcuna ragione
di dubbio sulla costituzionalità della norma impugnata, limitandosi
a richiamare i parametri costituzionali senza motivare circa la loro
violazione;
che, non risultando dall'ordinanza di rinvio i "termini ed i
motivi" (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) della proposta
questione di costituzionalità - non surrogabili dal mero rilievo
dell'inerzia del legislatore rispetto a una precedente sollecitazione
di questa Corte -, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla non
manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 452, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25
della Costituzione, dal tribunale di Sassari, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte