Sentenza n. 16/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1960 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 6
agosto 1958, n. 790, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 29 novembre 1958 emessa dal Pretore di Aversa nel
procedimento civile vertente tra Pastena Vincenzo e Chiariello
Cristoforo, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 31 gennaio 1959;
2) ordinanza 10 giugno 1959 emessa dal Pretore di Marcianise nel
procedimento civile vertente tra Lombardi Antimo, Maietta Giuseppe e
Scalera Antonio, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1
agosto 1959;
3) ordinanza 27 maggio 1959 emessa dal Pretore di S. Maria Capua
Vetere nel procedimento civile vertente tra Fossataro Giovan Giuseppe e
Della Valle Matteo, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31
ottobre 1959.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 2 marzo 1960 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Costantino Mortati, per Pastena Vincenzo e Fossataro
Giovan Giuseppe, e il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano
Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Questa Corte, con la sentenza n. 53 del 9 luglio 1958,
dichiarò l'illegittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1956,
n. 1422, intitolata "Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici
composti in canapa nelle Provincie della Campania", e, come conseguenza
di questa pronunzia, dichiarò anche la illegittimità della legge 9
luglio 1957, n. 601, intitolata "Norme interpretative della legge 20
dicembre 1956, n. 1422".
Poco tempo dopo fu promulgata la legge 6 agosto 1958, n. 790,
recante "Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti
in canapa nelle Provincie della Campania". Questa legge stabilisce
all'art. 1 che "a decorrere dall'annata agraria 1957 - 58 e sino al
termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore
di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i
canoni di affitto dei fondi rustici convenuti in canapa o con
riferimento al prezzo della stessa nelle Provincie della Campania,
relativamente ai quali non sia intervenuta pronuncia passata in
giudicato delle Sezioni specializzate previste dalla legge 18 agosto
1948, n. 1140, sono ridotti, a seconda dei casi, da un minimo del 25% a
un massimo del 30%. Stabilisce ancora questo articolo che, in mancanza
di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la Sezione
specializzata, di cui all'art. 5 dell'ora citata legge 18 agosto 1948,
determina la misura della riduzione stessa, tenendo presenti le
particolari circostanze e le determinazioni della Commissione tecnica
provinciale prevista dall'art. 2 di questa medesima legge n. 1140.
L'art. 1 stabilisce inoltre che, nel caso il canone sia composto
parte in canapa e parte in altri prodotti, la riduzione si applica
limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo
della canapa.
Con l'art. 3 la legge estende la riduzione anche ai rapporti
relativi alle annate agrarie 1955 - 56 e 1956 - 57 e non ancora
esauriti alla data del 20 luglio 1958 e per "non esauriti" intende quei
rapporti in relazione ai quali "il pagamento del canone sia stato
eseguito solo in parte e per i quali non sia intervenuto accordo tra le
parti, o nel caso in cui il pagamento sulla base del 70% di quello
convenuto sia stato accettato dal locatore con riserva formulata per
iscritto".
Sono queste le norme della legge alle quali fanno implicitamente o
esplicitamente riferimento le, ordinanze che hanno introdotto i giudizi
di legittimità costituzionale e intorno ad esse discutono le parti
costituite nei giudizi.
L'illegittimità costituzionale di questa legge è stata infatti
sollevata nel corso di tre giudizi, rispettivamente davanti al Pretore
di Aversa, a quello di Marcianise e a quello di S. Maria Capua Vetere e
tutti e tre questi Pretori hanno ritenuto la questione non infondata
(quello di Marcianise ha anche superato la circostanza che dalla parte
non era stata indicata la norma costituzionale impugnata, integrando di
ufficio la questione) e hanno in conseguenza, con ordinanza, sospeso il
giudizio e rimesso gli atti a questa Corte.
Le tre ordinanze sono state pubblicate rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1959, 1 agosto 1959 e 31 ottobre
1959.
2. - In particolare l'ordinanza del Pretore di Aversa ritiene che
la nuova legge violi, come già la precedente, il principio della
eguaglianza dei cittadini davanti alla legge:
a) perché, laddove la riduzione del 25% si dovrà applicare anche
a canoni che il Pretore qualifica "irrisori", gli altri, che sempre il
Pretore qualifica "esagerati", non potranno subire una riduzione
superiore al 30% e inoltre perché lo "sconto" fissato nella misura del
5% tra il minimo e il massimo "non sembra proporzionale al rapporto tra
i canoni esistenti, fissati dalle parti in misura minima, e quelli
massimi";
b) perché la riduzione non si applica ai canoni determinati in
misura fissa in danaro relativamente a terreni coltivati
prevalentemente in canapa;
c) perché la riduzione non si applica ai canoni per i quali sia
intervenuta pronuncia passata in giudicato delle Sezioni specializzate
con conseguente trattamento diseguale dei cittadini che abbiano fissato
i loro canoni nella misura stabilita dalle Sezioni specializzate o
addirittura in misura più tenue.
3. - L'ordinanza del Pretore di Marcianise denuncia anch'essa la
violazione del principio di eguaglianza dei cittadini come conseguenza
del fatto che siano esclusi dalla riduzione i canoni determinati in
misura fissa in danaro e come conseguenza dell'altro fatto che alla
riduzione sono sottratti i canoni determinati con sentenza passata m
giudicato che sarebbero spesso di misura eguale agli altri e, quanto
alle annate agrarie 1955-56 e 1956-57, quelli relativi ai rapporti già
esauriti (art. 3 della legge).
Più minutamente viceversa sono illustrati i motivi che dovrebbero
portare alla conclusione che la nuova legge si pone in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione negli stessi termini della legge
precedente.
Il fatto che essa abbia eliminato dalla riduzione quei canoni
fissati con pronuncia passata in giudicato delle Sezioni agrarie
specializzate non eliminerebbe quella indiscriminata riduzione di tutti
i canoni che, imponendo a rapporti diversi una medesima disciplina,
giustificò la dichiarazione di illegittimità della Corte
costituzionale. Invero sarebbero soggetti a indiscriminata riduzione
tutti i canoni, e quelli fissati in maniera esosa dal locatore e quelli
convenuti in maniera equa dalle parti e quelli conformi alle tabelle
della Commissione tecnica provinciale. Con la conseguenza che la
riduzione di questi ultimi porterebbe i canoni stessi al di sotto del
limite considerato equo dalle Commissioni.
4. - L'ordinanza del Pretore di S. Maria Capua Vetere ritiene che
gli artt. 1 e 3 della legge 6 agosto 1958, n. 790, violino gli artt. 3,
24 e 136 della Costituzione.
L'art. 1 viola il principio di eguaglianza perché riduce
indiscriminatamente del 25% tutti i canoni, violazione che non sarebbe
eliminata dal fatto che per l'applicazione dell'ulteriore 5% di
riduzione, in caso di mancato accordo fra le parti, è consentito il
ricorso alle Sezioni agrarie specializzate né dal fatto che
quell'articolo sottrae alla riduzione quei canoni per i quali sia
intervenuta una decisione dell'autorità giudiziaria, trattandosi, ad
avviso del Pretore, di una sottrazione meramente illusoria, dato che
essa, riferendosi ai canoni dell'annata 1957-1958, non avrebbe mai
luogo di applicarsi, dovendosi ritenere impossibile che in questo breve
spazio di tempo si sia potuto formare il giudicato.
La legge violerebbe l'art. 24 perché limitando il ricorso alle
Sezioni specializzate solo all'ipotesi dell'ulteriore riducibilità del
canone del 5%, impedirebbe il ricorso al giudice per la tutela di un
proprio diritto quale quello dell'effettiva perequazione del canone e
per ogni altra questione relativa a questo stesso diritto.
In terzo. luogo l'art. 3 della legge violerebbe l'art. 136 della
Costituzione perché nell'estendere l'applicazione della legge anche ai
rapporti relativi alle annate agrarie 1955 - 56 e 1956 - 57 e non
ancora esauriti alla data del 20 luglio 1958 e dando quella particolare
definizione che s'è visto, dei rapporti non esauriti, avrebbe ritenuto
"esauriti" quei rapporti per i quali è stato corrisposto in ossequio
alla legge del 1956 il 70% del canone, riproducendo perciò la
situazione ai illegittimità della legge dichiarata incostituzionale
dalla sentenza di questa Corte.
5. - Nel giudizio di legittimità costituzionale introdotto con
l'ordinanza del Pretore di Aversa si è costituito il sig. Vincenzo
Pastena, attore nel giudizio a quo, rappresentato e difeso dall'avv.
Costantino Mortati, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura dello Stato.
Il deposito delle deduzioni è stato fatto rispettivamente il 20
febbraio e il 7 gennaio 1959.
La difesa del Pastena sostiene la tesi che le lievi differenze che
la nuova legge presenta nei confronti di quella dichiarata
costituzionalmente illegittima da questa Corte non sono tali da
eliminare il contrasto con la norma costituzionale e precisamente col
principio di eguaglianza consacrato dall'art. 3;
La riduzione del 25% si attua ope legis e con carattere generale a
tutti i canoni siano o non conformi alle tabelle disposte dalla
Commissione provinciale. Di più la nuova legge rivela con maggiore
evidenza il suo carattere di incostituzionalità in quanto, pur
riconoscendo l'efficacia e la funzionalità degli istituti della nostra
legislazione diretti a rettificare i canoni fissati contrattualmente
per adeguarli alla realtà delle varie situazioni, ne limita poi
l'intervento soltanto all'applicabilità o meno della riduzione di un
ulteriore 5%. Dice la difesa del Pastena che qui ci sarebbe
"contraddizione logica tra parte e parte della disciplina tale da
rendere questa invalida". Aggiunge che il diseguale trattamento
risulterebbe anche dalla circostanza che la legge non comprende fra i
canoni, ai quali deve essere applicata coattivamente la riduzione,
quelli convenuti in misura fissa di denaro.
In secondo luogo avere eliminato dalla legge la espressione
"comunque determinati" non serve se non a "occultare" la permanenza del
proposito ispiratore della precedente norma, di trattare in modo eguale
rapporti riconosciuti dallo stesso legislatore sostanzialmente
differenti fra loro. In realtà aver sottratto alla riduzione i canoni
per i quali sia intervenuta una pronuncia delle Sezioni specializzate
passata in giudicato è una eliminazione meramente apparente dato che
la norma si riferisce all'annata agraria 1957 - 58 e nei confronti dei
canoni relativi a questa annata non è possibile che si fosse formato
alcun giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge. E se,
continua la difesa del Pastena, l'aver escluso dalla riduzione dei
canoni quelli determinati con pronuncia delle Sezioni agrarie
specializzate ha fatto salvo il principio del rispetto del giudicato,
non ha viceversa eliminato là disuguaglianza del trattamento dei
cittadini dato che ha sottoposto alla riduzione canoni di ammontare
eguale o addirittura inferiori, a parità di condizione, di quelli
oggetto delle decisioni rese dalle Sezioni specializzate.
6. - La tesi dell'Avvocatura dello Stato è che con la nuova legge,
eliminando la rigidità della riduzione dei canoni e rimettendo al
magistrato ordinario la riduzione dal 25 al 30% sarebbe pienamente
rispettato il precetto è costituzionale. Né varrebbe opporre che tale
elasticità nell'applicazione della riduzione, tenuta com'è tra il 25
e il 30%, sia troppo limitata per consentire di ridurre "a
equiparazione equitativa" canoni che nella realtà divergono assai più
di quel 5%, perché tale divario dipenderebbe dalla libera stipulazione
dei contraenti, che a sua volta discende dalla varia produttività dei
fondi e dalle diverse situazioni e condizioni aziendali. Il
legislatore non avrebbe voluto se non correggere l'eccessività
iniziale dei canoni in tutta la zona considerata, lasciando inalterate
le differenze derivanti dalla diversità obiettiva delle Varie
situazioni. La misura della riduzione stabilita dal 25 al 30% è frutto
dell'apprezzamento discrezionale del legislatore al quale è parso che
tale riduzione corrisponda al divario che nel fatto esiste nella misura
dei canoni corrisposti in canapa, o con riferimento alla canapa, nelle
Provincie di Caserta e di Napoli.
Né si potrebbe dedurre la violazione del principio
dell'eguaglianza dal fatto che la legge non considera i canoni
determinati in misura fissa di danaro: nelle Provincie campane una
determinazione siffatta del canone costituisce una eccezione
irrilevante agli scopi che la legge si è proposti, sicché sarebbe
pienamente giustificato che essi non siano stati presi in
considerazione.
Anche irrilevante, che siano stati esclusi dalla riduzione i canoni
prequati con pronuncia passata in giudicato delle' Sezioni agrarie
specializzate. Vero è che le Sezioni possono esercitare la loro
competenza soltanto quando nel corso del contratto siano venuti fatti
nuovi a turbare l'iniziale equilibrio contrattuale; è Vero però che,
quando ciò avvenga, il giudice prende in considerazione tutte le
condizioni del rapporto e non soltanto le conseguenze del nuovo evento.
Nessun significato può attribuirsi alla circostanza meramente casuale
di una coincidenza tra canoni fissati tra le Sezioni agrarie
specializzate e quelli liberamente convenuti tra le parti.
7. - L'8 febbraio 1959 l'Avvocatura ha depositato due tabelle
dell'equo canone per la Provincia di Napoli e per la Provincia di
Caserta, nonché un estratto degli usi e consuetudini di quest'ultima
Provincia, che dovrebbero dimostrare l'infondatezza della tesi
affacciata nell'ordinanza del Pretore, dell'esistenza di canoni
"fissati in danaro per terreni coltivati prevalentemente a canapa".
8. - Nel giudizio di legittimità introdotto con l'ordinanza del
Pretore di Marcianise non ci è stata costituzione di parte privata. È
intervenuto invece il Presidente del Consiglio rappresentato e difeso,
come per legge, dall'Avvocatura dello Stato, depositando le sue
deduzioni il 1 luglio 1959, nelle quali si sostiene la tesi della non
fondatezza della questione di legittimità costituzionale e la si
svolge coi medesimi argomenti addotti nel precedente giudizio.
9. - Nel giudizio di legittimità introdotto con l'ordinanza del
Pretore di S. Maria Capua Vetere si è costituito il sig. Giovanni
Giuseppe Fossataro, attore nel giudizio a quo, rappresentato e difeso
dall'avv. Costantino Mortati. È intervenuto il Presidente del
Consiglio rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Le
deduzioni sono state depositate rispettivamente il 17 novembre e il 1
luglio 1959.
La difesa del Fossataro riproduce con svolgimenti e approfondimenti
le tesi già prospettate nel primo di questi tre giudizi di
legittimità costituzionale e in particolare sottolinea che la legge,
escludendo dalla riduzione i canoni per i quali siano intervenute
pronunce delle Sezioni specializzate passate in giudicato al momento
dell'entrata in vigore della legge, violerebbe l'esigenza di giustizia
perché ammetterebbe o escluderebbe la tutela giurisdizionale del
diritto sulla base di un evento del tutto accidentale quale quello
dell'esaurimento di un giudizio pendente davanti alle Sezioni stesse.
La norma contenuta nell'art. 3 della legge che estende, come si è
visto, la riduzione dei canoni alle annate agrarie dal 1955 al 1957 con
alcune esclusioni, violerebbe anche essa l'art. 3, perché pone tra i
casi ai quali l'applicazione della riduzione non ha luogo casi che è
impossibile si siano realizzati, come quelli dei rapporti relativi alle
annate agrarie regolate dalla legge del 1956 sotto il cui impero non
avrebbe avuto senso formulare riserva, e per di più per iscritto, e
anche perché sarebbe illogico attribuire significato di acquiescenza
all'accettazione da parte del locatore della prestazione effettuata in
misura diversa da quella pattuita, quando poi questa misura era imposta
dalla legge.
La violazione dell'art. 24 della Costituzione si avrebbe per il
fatto che la legge rende in pratica inoperante il rimedio dei ricorsi
in perequazione per i canoni dei fondi rustici. Vero è che, sotto
l'impero della legge del 1956 codesta limitazione della difesa
giudiziaria era stata esplicitamente stabilita dalla legge n. 601 del
1957, legge pur essa dichiarata incostituzionale; ma è vero anche che
codesta limitazione sussiste con la legge attuale, perché non può
essere considerata eliminata dal fatto che sia possibile ammettere la
difesa giudiziaria nel limite dell'applicabilità dell'ulteriore
riduzione del 5%.
10. - Nelle sue deduzioni l'Avvocatura, mentre riconferma la sua
tesi della non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale di questa legge in relazione all'art. 3 della
Costituzione, assume che egualmente infondate sono le lamentate
violazioni degli artt. 24 e 136 della Costituzione. Secondo
l'Avvocatura dello Stato l'impedimento della difesa giudiziaria non
dipenderebbe dalla legge, ma dal fatto che le Sezioni agrarie
specializzate sarebbero competenti soltanto a risolvere quei casi in
cui la riduzione a equità dei canoni sia richiesta in conseguenza di
eventi successivi alla stipulazione del contratto che ne abbiano
modificato l'iniziale equilibrio, mentre non sarebbero competenti, come
ha stabilito la Cassazione, per la riduzione a equità di canoni
contrattuali inizialmente "eccessivi": incompetenza che a detta
dell'Avvocatura avrebbe provocato la presente legge. Non sussiste
nemmeno la violazione dell'art. 136 della Costituzione, che, secondo la
tesi dell'ordinanza, si avrebbe in quanto la nuova legge esclude dalla
riduzione quei canoni delle annate 1955 - 56 e 1956 - 57 definiti
irrevocabilmente, per tali intendendo anche quelli il cui proprietario
o locatore abbia accettato il canone ridotto al 70% giusta la legge
dichiarata illegittima, perché l'art. 136 stabilisce che la norma
dichiarata incostituzionale cessa di avere effetto dal giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale,
salvi tutti gli effetti prodottisi anteriormente in modo definitivo.
11. - Nei giudizi introdotti con le ordinanze del Pretore di Aversa
e di S. Maria Capua Vetere la difesa dei signori Pastena e Fossataro ha
depositato il 18 febbraio 1960 una memoria nella quale, in primo luogo,
precisa quale sia, a suo avviso, l'esatta portata della sentenza di
questa Corte che dichiarò l'illegittimità costituzionale della legge
n. 1422 del 1956, che sarebbe da ritrovare nel fatto che la legge
avrebbe diminuito nella stessa misura l'ammontare dei canoni di affitto
"pur nella chiara consapevolezza che tale riduzione veniva a incidere
su canoni diversamente determinati".
Assume la difesa che le modifiche che la nuova legge ha apportate
non hanno tolto fondamento a questa principale censura, che resterebbe
insuperabile anche se fosse fondata la tesi dell'Avvocatura che
considera il margine di oscillazione del 5% esattamente rispondente al
divario medio esistente di fatto nell'entità dei canoni e ritiene
comunque insindacabile il giudizio del legislatore sulla sufficienza di
codesto margine per sanare eventuali sperequazioni esistenti tra
contratto e contratto. La difesa sostiene, viceversa, che la violazione
lamentata è resa più grave dal riferimento espresso alla funzione
perequatrice delle Sezioni specializzate, che l'eliminazione
dell'inciso "comunque determinati" non impedisce di far gravare oneri
eguali su rapporti che la legislazione vigente fa presumere diseguali,
e che non è esatto presumere una generale eccessività dei canoni in
una zona dove hanno funzionato o hanno funzionato parzialmente codesti
congegni perequativi.
Quanto all'esclusione dall'obbligo della riduzione del 25% dei casi
in cui sia intervenuta una pronuncia passata in giudicato la difesa
delle parti private, ribadita la sua tesi che codesta esclusione
violerebbe il principio dell'eguaglianza e la norma dell'art. 24 della
Costituzione, fa l'ipotesi che la norma in questione possa essere
interpretata come a suo dire l'interpreta l'Avvocatura dello Stato, nel
senso che essa lascerebbe aperta agli interessati in ogni tempo "la
possibilità di ricorrere alle Sezioni specializzate per ottenere le
perequazioni dei canoni per l'intero e non già solo per il 5%, con
l'effetto di sottrarre questo alla riduzione ope legis". Peraltro la
difesa dà atto del richiamo che l'Avvocatura fa alla giurisprudenza
della Cassazione secondo la quale la competenza delle Sezioni
specializzate sarebbe limitata ai casi di mutamenti dell'equilibrio
contrattuale iniziale, ma aggiunge che, a parte il giudizio da dare
della validità e della costanza di questa giurisprudenza, sta di fatto
che le Sezioni specializzate hanno giudicato e continuano a giudicare
nel merito i ricorsi promossi per ottenere l'adeguazione dei canoni
anche fuori dei casi di sopraggiunti cangiamenti e che questa
interpretazione dovrebbe comunque essere valida nel caso della legge
impugnata, che così appunto stabilisce, sia pure nei limiti tra il 25
e 30%, con la conseguenza che "per ovvie ragioni sistematiche" non può
non riferirsi a compiti analoghi il primo comma dell'art. 1 quando si
richiama ai giudicati emessi dalle Sezioni specializzate.
12. - Il 18 febbraio 1960 l'Avvocatura dello Stato ha depositato
memorie in tutti e tre i giudizi ribadendo e svolgendo gli argomenti
che, a suo avviso, provano la infondatezza della proposta questione di
costituzionalità.
Inoltre, in risposta alle tesi avversarie, l'Avvocatura:
1) nega che l'esclusione dalla riduzione, che la nuova legge fa,
dei canoni già perequati dall'autorità giudiziaria sia priva di
concreto significato, dato che la legge della quale si discute si
applica in virtù della norma dell'art. 3 anche ai rapporti delle
annate agrarie dal 1955 al 1957;
2) nega che la nuova legge sveli la sua incostituzionalità anche
per il fatto che, pur riconoscendo gli istituti stabiliti dalla legge
per la perequazione dei canoni, limiti poi, contraddicendosi, il
ricorso a tali istituti soltanto per l'applicazione di una riduzione
dei canoni nei ristretti limiti dal 25 al 30%, dato che codesta censura
non tiene conto del fatto che la riduzione, che può essere stabilita
dalle Sezioni agrarie specializzate, deve muovere dalla sopravvenienza
di un fatto nuovo che sconvolga l'equilibrio contrattuale, mentre
quella imposta dalla legge in esame muove da tutt'altra considerazione
e cioè da un iniziale squilibrio contrattuale generalmente esistente
nelle Provincie campane;
3) nega, infine, che l'esclusione dalla riduzione dei canoni
fissati con sentenza passata in giudicato delle Sezioni specializzate,
dia luogo a una violazione del principio di eguaglianza rispetto agli
altri canoni di eguale ammontare stabiliti dalle parti dato che le due
situazioni apparentemente identiche, tali nella sostanza non sono,
dovendosi presumere per quelli "perequati" dalle Sezioni specializzate
l'eliminazione dell'esosità che, invece, sarebbe dei canoni
liberamente pattuiti, secondo la valutazione che il legislatore ha
fatto delle condizioni economico - sociali delle Provincie campane.
13. - Alla pubblica udienza del 2 marzo 1960, nella quale il
Presidente ha disposto che le tre cause fossero discusse
congiuntamente, le parti hanno confermato le tesi e svolto le
argomentazioni già avanzate negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - I tre giudizi che sono relativi alla medesima questione di
legittimità costituzionale devono essere decisi con unica sentenza.
2. - Il quesito fondamentale al quale la Corte deve rispondere può
essere formulato nei termini seguenti, nei quali, del resto, le parti
costituite nei giudizi l'hanno formulato. Si tratta di stabilire se la
legge 6 agosto 1958, n. 790, disponendo nelle Provincie campane una
riduzione coattiva dei canoni in canapa o commisurati al prezzo della
canapa nella misura dal 25 al 30%, consentendo il ricorso alle Sezioni
specializzate per la determinazione, nei limiti ora detti, della esatta
misura della riduzione ed escludendo da codesta riduzione i canoni
fissati dalle Sezioni agrarie specializzate con pronunzia passata in
giudicato, viola, tuttavia, così come la legge precedente 20 dicembre
1956, n. 1422, il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla
legge.
Gli altri quesiti, infatti, che risultano dalle ordinanze e dagli
atti difensivi delle parti, non hanno il rilievo di questo primo ai
fini della decisione della causa e, ch'è più, a giudizio della Corte,
possono essere risolti negativamente anche dopo un sommario esame.
Così quello che propongono tutte e tre le ordinanze e che le
parti private ripropongono, dell'illegittimità della esenzione dalla
riduzione coattiva di quei canoni determinati in misura fissa in
danaro, ma relativi a terreni coltivati prevalentemente a canapa, che
sarebbero a volte più onerosi di quelli che la legge assoggetta,
viceversa, a riduzione.
In verità il legislatore, ponendo questa norma di esclusione, ha
inteso propriamente di adeguare la disciplina normativa dei canoni di
affitto dei terreni coltivati a canapa nelle Provincie campane, alla
diversa realtà dei rapporti esistenti. Né, nell'accertamento di
questa fattispecie particolare nell'ambito di quella più generale dei
canoni fissati in canapa o con riferimento al prezzo della canapa, si
possono rilevare quei tratti che, trasformando la discrezionalità
legislativa in manifesto arbitrio, consentono, a giudizio della Corte,
di affermare violato il principio dell'eguaglianza dei cittadini
davanti alla legge.
3. - Pure senza fondamento la censura mossa dall'ordinanza del
Pretore di Aversa alla legge per il fatto che ha escluso dalla
riduzione quei canoni per i quali sia intervenuta pronuncia delle
Sezioni agrarie specializzate passata in giudicato. La tesi prospettata
dall'ordinanza che, cioè, con questa norma sono sottratti alla
riduzione canoni di misura identica a quella di canoni liberamente
contrattati dalle parti e invece soggetti a riduzione, è una tesi
errata. L'identità della misura dei canoni non significa, in sé
considerata, identità di rapporti o di situazioni, potendo quella
medesima misura essere espressione di rapporti o situazioni affatto
diversi. La riprova è nella circostanza che la difesa delle parti
private, pur riprendendo la censura dell'ordinanza, si è affrettata ad
aggiungere che la violazione del principio di eguaglianza si avrebbe
soltanto a parità di tutte le altre condizioni dei rapporto, Coeteris
paribus. Ma, pur così specificata, la censura è da respingere. Il
legislatore, anche qui, anziché pareggiare e confondere con un
medesimo trattamento situazioni che possono presumersi non identiche,
ha voluto regolare ciascuna di esse con diversa disciplina,
nell'intento appunto di rispettare il principio di eguaglianza secondo
la Corte lo ha interpretato e definito nelle sue precedenti pronunzie.
Il fatto che possano, ciononostante, darsi casi in cui
quell'identica misura del canone sia espressione di rapporti, anche
sotto ogni altro aspetto, identici, non può invocarsi contro la legge,
essendo evidente che questi casi, eccezionali o casuali, non rendono
illegittima la determinazione di una categoria di rapporti
contraddistinta dal fatto che i canoni relativi siano stati stabiliti
con pronunzie passate in giudicato. Né la rende illegittima la
circostanza, messa in rilievo nelle ordinanze o dalle parti private,
che difficilmente si possono dare casi nei quali si sia già formato il
giudicato al 20 luglio 1958 per rapporti relativi all'annata agraria
1957 - 1958, e nemmeno infine l'altra che la tutela di un diritto
dipenderebbe dal fatto meramente accidentale che sia esaurito oppure
non, il giudizio pendente davanti alle Sezioni specializzate. Si tratta
anche qui di circostanze che, appunto per la loro casualità o
accidentalità, non possono condurre alla dichiarazione di
illegittimità di una norma, il cui intento è stato correttamente
quello di escludere dall'ambito della sua efficacia i rapporti coperti
dal giudicato.
4. - La Corte non ritiene giustificata nemmeno la censura mossa
dall'ordinanza del Pretore di S. Maria Capua Vetere e ripresa dalla
difesa del sig. Fossataro, secondo la quale la legge, escludendo la
possibilità del ricorso al giudice per la tutela del diritto alla
"effettiva perequazione" del canone, avrebbe violato l'art. 24 della
Costituzione.
È evidente che il contrasto che così si assume esistente, della
legge con questa norma costituzionale, è, più esattamente, da porre
col primo comma di quell'articolo, secondo il quale "tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi". Ora la Corte, pur lasciando impregiudicata la questione
dell'esatta interpretazione e della portata di questo precetto
costituzionale, ritiene evidente che il riferimento a "diritti" o
"interessi legittimi", che sono da intendere nella loro accezione
tecnica, vieta che esso possa dirsi violato quando l'ordinamento non
riconosca a una pretesa la qualifica di diritto o interesse legittimo,
che è il caso del presunto diritto alla "effettiva perequazione" che
si lamenta escluso dalla tutela giurisdizionale. D'altra parte, la
legge impugnata non vieta il ricorso alle Sezioni specializzate per la
perequazione dei canoni, come invece stabiliva la legge 9 luglio 1957,
n. 601, dichiarata incostituzionale da questa Corte, ma lo consente,
con l'ovvia limitazione che esso potrà essere proposto ed accolto nei
limiti nei quali le leggi in vigore in questa materia ne consentono
proponibilità e accoglimento: determinare, poi, quali essi siano,
tutte le volte che non urtino contro un precetto della Costituzione, è
questione di interpretazione della legge e non già questione di
costituzionalità, di competenza di questa Corte.
5. - Né può accogliersi la censura che si trova formulata
nell'ordinanza del Pretore di S. Maria Capua Vetere e che per altro la
difesa del sig. Fossataro non ha fatto propria, giusta la quale la
legge avrebbe violato l'art. 136 della Costituzione perché ha escluso
dalla riduzione coattiva, considerandoli "esauriti", quei rapporti
regolati a norma della legge dichiarata costituzionalmente illegittima
da questa Corte. L'invocato articolo della Costituzione stabilisce che
quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma
di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Ne
consegue che una norma come quella impugnata, la quale fa salvi gli
effetti di una legge dichiarata incostituzionale fino al giorno
successivo alla pubblicazione della decisione (che nel caso era il 20
luglio 1958), lungi dal violare il precetto costituzionale, questo ha
puntualmente applicato. Il discorso potrebbe essere diverso, se si
assumesse che la legge, in frode alla Costituzione, considerasse
esauriti rapporti che invece tali non fossero, ma questo l'ordinanza
non dice e non può dire di quei canoni che, senza contestazione da
parte del locatore, furono ridotti al 70% in applicazione della legge
in vigore.
6. - Ma neppure il quesito, che si è detto principale di questa
controversia, può essere risolto positivamente.
Vero è che la riduzione dal 30 al 25% dei canoni in canapa o
commisurati in canapa può apparire di così lieve entità da non
rimuovere gli ostacoli che si opponevano alla legittimità
costituzionale della precedente legge. Ma è altrettanto vero, come
riconoscono concordemente le parti costituite nei giudizi davanti alla
Corte, che la sentenza n. 53 del 9 luglio 1958 non ritrovò la ragione
dell'illegittimità della norma impugnata nella misura della riduzione
coattiva del canone, bensì nel fatto che essa si applicava a rapporti
che la legge medesima prima riconosceva diversi e poi,
contraddittoriamente, sottoponeva all'identica disciplina. Non ritiene
la Corte che si possa dire lo stesso della legge impugnata e perché
essa ha fatto salvi i canoni determinati con pronunzia passata in
giudicato delle Sezioni agrarie specializzate, e perché consente alle
parti di concordare l'esatta misura della riduzione, sia pure nei
limiti ricordati, e di rivolgersi al giudice in caso di mancato
accordo. Il legislatore ha tenuto presente, così, la varietà dei
rapporti, che ha cercato di individuare e di regolare con differenziata
disciplina. Né la Corte ritiene che, così operando, abbia mutato la
discrezionalità in quel manifesto arbitrio, in quella patente
irragionevolezza, il cui esercizio è tra i modi in cui si può
concretare la violazione del principio dell'eguaglianza dei cittadini
davanti alla legge.
E nemmeno si può dire che abbia posto in essere un sistema di
norme internamente contraddittorio e perciò invalido, giusta quanto
afferma la difesa dei signori Pastena e Fossataro. Lasciando da parte
l'ideale disciplina di questi rapporti, che non può essere oggetto di
considerazione in questa sede, non è fondato sostenere che qui una
riduzione dei canoni ope legis sia in insanabile contrasto con una
riduzione del canone ope iurisdictionis, potendo la prima trovare
giustificazione in una valutazione della generale situazione del
mercato dei fitti dei terreni a canapa delle Provincie campane, e
l'altra invece in quella delle particolari situazioni di questa o
quella zona, di questo o quel fondo ricompresi nel territorio delle
ricordate Provincie, che richiedono determinazioni caso per caso,
ispirate ai criteri imposti dalla legge alle Sezioni agrarie
specializzate e contenute nella misura dal 25 al 30% del canone
originario. Valutazioni tutte che la Corte non può fare o rifare al
posto del legislatore al quale devono essere, invece, riservate nei
limiti sopra segnati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 6 agosto 1958, n. 790, recante "Disposizioni sui canoni di
affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della
Campania" in riferimento agli articoli 3, 24 e 136 della Costituzione,
proposta con ordinanze dei Pretori di Aversa, Marcianise e S. Maria
Capua Vetere, rispettivamente del 29 novembre 1958, 10 giugno 1959 e 27
maggio 1959.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte