Sentenza n. 16/1975
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1975 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 274/1929
- art. 4r.d. 274/1929
citata
- art. 33r.d. 274/1929
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del
r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di
geometra), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1973 dal Consiglio
nazionale dei geometri sul ricorso di Call Giovanni contro il Collegio
dei geometri di Bolzano, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1973
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8
agosto 1973.
Visto l'atto di costituzione del Collegio dei geometri di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice
relatore Paolo Rossi;
udito l'avv. Giuseppe Guarino, per il Collegio dei geometri di
Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Consiglio nazionale dei geometri, esaminando, in sede
giurisdizionale, il ricorso promosso dal geometra Call contro la
reiezione della sua domanda di iscrizione all'Albo professionale
pronunciata dal Collegio di Bolzano, ha sollevato questione incidentale
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del "Regolamento per
la professione di geometra, approvato con r.d.11 febbraio 1929, n.274",
in riferimento all'art.33, quinto comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione si osserva che la domanda d'iscrizione
era stata respinta avendo il ricorrente conseguito il titolo di
maturità tecnica in base alla legge 5 aprile 1969, n. 119, titolo
ritenuto oggettivamente diverso da quello disciplinato dal r.d. 6
maggio 1923, n. 1054, il cui conseguimento era invece sufficiente per
la diretta iscrizione all'Albo professionale, ai sensi delle impugnate
disposizioni regolamentari sulla professione di geometra.
Rileva il giudice a quo che la Corte costituzionale, nella sentenza
n. 43 del 1972, ha dedotto dal principio costituzionale invocato la
necessità che l'esame professionale di Stato sia strutturato in
maniera tale da essere, anche se in misura ridotta, e però appena
sufficiente, idoneo ad un conveniente accertamento della preparazione
pratica di chi, in possesso del titolo di studio, aspiri a svolgere in
modo autonomo e pubblico l'attività professionale. Tali caratteri non
potrebbero riscontrarsi nell'esame di Stato previsto dalla citata legge
119 del 1969, giacché questo non assicura la sua rispondenza a
finalità tecnico-professionali. Invero, delle due prove scritte, una
consiste in un tema e l'altra in una dissertazione su una materia
oggetto d'insegnamento negli istituti tecnici; il colloquio verte su
due sole materie (una scelta dal candidato); della commissione
giudicatrice non fanno parte appartenenti alla libera professione, e la
dichiarazione di maturità è decisa a maggioranza semplice. In
conclusione l'esame non concerne tutte le materie la cui conoscenza è
indispensabile all'esercizio professionale e può essere superato
nonostante il risultato nelle prove tecniche: pertanto esso non può
configurarsi come l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione
all'esercizio professionale dal chiaro disposto dell'art. 33, quinto
comma, della Costituzione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in
giudizio. Si è costituito il Collegio dei geometri di Bolzano,
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lubrano, con atto depositato
il 4 luglio 1973, sviluppando ampiamente gli argomenti prospettati
dall'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto :
1. - Il Consiglio nazionale dei geometri (con ordinanza del 6 marzo
1973), interpretati gli artt. 1 e 4 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274
(regolamento per la professione di geometra) nel senso che essi
comportino "la iscrizione negli alti professionali dei geometri che
abbiano conseguito il titolo di studio previsto dalla legge 5 aprile
1969, n. 119", solleva la questione di legittimità costituzionale di
dette norme, assumendo che le stesse, "in quanto non prevedono come
condizione per l'iscrizione nell'albo un esame (separato o congiunto
rispetto a quello accademico) avente carattere professionale e diretto
ad accertare la specifica capacità e preparazione
tecnico-professionale dei richiedenti, ma ritengano all'uopo
sufficiente il superamento del solo esame di Stato accademico, appaiono
in contrasto con il principio dell'art. 33 Cost., onde, come già
rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 43 del
1972, appare necessario porle a raffronto con le disposizioni ed i
principi della Costituzione".
2. - Questi, ad avviso della Corte, sono i termini della questione.
E soprattutto, soltanto le norme di cui agli artt. 1 e 4 del r.d. n.
274 del 1929 costituiscono oggetto della denuncia, e non anche, come ha
invece sostenuto in pubblica udienza la difesa del Collegio dei
geometri di Bolzano, quella contenuta nell'art. 7 della legge 24 giugno
1923, n. 1195, nella parte in cui, demandando al regolamento la
disciplina della professione di geometra, non ha imposto di subordinare
l'iscrizione all'Albo dei geometri al superamento di un esame di
idoneità professionale. Manca infatti nell'ordinanza di rimessione
qualsiasi riferimento anche indiretto o implicito alle norme di detta o
di altra legge, per cui possa o debba ritenersi che la questione
sottoposta all'esame di questa Corte abbia il più ampio oggetto, ora
indicato.
3. - Le norme impugnate sono contenute in un regio decreto -
emanato su proposta del Ministro per la giustizia, udito il parere del
Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri - che ha natura
regolamentare e che come "regolamento per la professione di geometra"
è qualificato nel suo stesso titolo ed in numerose sue disposizioni.
La questione di legittimità de qua, stante ciò, deve essere
dichiarata inammissibile perché è relativa a norme contenute in un
atto privo di forza di legge e quindi non soggetto a controllo di
questa Corte.
La conseguente pronuncia (di inammissibilità della questione) non
contrasta e tanto meno nega la possibilità ammessa da questa Corte,
con sentenza n. 43 del 1972, che "allo stato attuale della
legislazione..., per la professione di geometra, è il relativo
ordinamento (ed in particolare, e tra le altre, la norma di cui
all'art. 4, lettera c, del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274) che andrebbe
messo a raffronto con le disposizioni e i principi della Costituzione".
E ciò perché, nell'ambito di quell'ordinamento, il controllo di
costituzionalità è assicurato nei limiti e nei modi previsti per le
singole norme che ne fanno parte; e relativamente alle norme
regolamentari, come quelle odiernamente denunciate, ed alla stessa
stregua di quanto è statuito per ogni altro atto amministrativo, il
riscontro della loro legittimità costituzionale è riservato a
qualsiasi giudice chiamato ad applicarle e può condurre alla loro
disapplicazione (art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E)
o all'eventuale annullamento in sede amministrativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 4 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per
la professione di geometra) sollevata, in riferimento all'art. 33,
comma quinto, della Costituzione, dal Consiglio nazionale dei geometri
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte