Sentenza n. 16/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/01/1976 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 574/1951
- art. 5d.P.R. 574/1951
- art. 8d.P.R. 574/1951
- art. 10d.P.R. 574/1951
- art. 11d.P.R. 574/1951
- art. 17d.P.R. 574/1951
- art. 18d.P.R. 574/1951
- art. 19d.P.R. 574/1951
- art. 20d.P.R. 574/1951
- art. 21d.P.R. 574/1951
- art. 23d.P.R. 574/1951
- art. 24d.P.R. 574/1951
- art. 25d.P.R. 574/1951
- art. 26d.P.R. 574/1951
- art. 29d.P.R. 574/1951
- art. 30d.P.R. 574/1951
- art. 31d.P.R. 574/1951
- art. 32d.P.R. 574/1951
- art. 34d.P.R. 574/1951
- art. 37d.P.R. 574/1951
- art. 43d.P.R. 574/1951
- art. 47d.P.R. 574/1951
- art. 48d.P.R. 574/1951
- art. 49d.P.R. 574/1951
- art. 50d.P.R. 574/1951
- art. 51d.P.R. 574/1951
- art. 52d.P.R. 574/1951
- art. 53d.P.R. 574/1951
- art. 62d.P.R. 574/1951
- art. 67d.P.R. 574/1951
- art. 70d.P.R. 574/1951
- art. 72d.P.R. 574/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, 8,
10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 43,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 67, 70 e 72 del d.P.R. 30 giugno 1951,
n. 574 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il
29 successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1975 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
udito l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 19 febbraio 1972 e depositato il 29
febbraio 1972 il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5,
8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37,
43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 67, 70 e 72 del d.P.R. 30 giugno
1951, n. 574, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige", in relazione agli artt. 1, 2, n. 8; 5, nn. 4,
5, 9, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24; 6, nn. 3, 6 ,7, 8, 9, 16, 10, 11, 16,
23, 39, 51, 52, 53 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1,
recante "Modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige", nonché dell'articolo 13 della legge cost. 26
febbraio 1948, n. 5, recante "Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige".
2. - In particolare, le censure mosse dalla Provincia ricorrente al
d.P.R. n. 574 del 1951 investono:
a) l'esclusione del diritto di voto del Presidente della Giunta
provinciale che partecipi alle sedute del Consiglio dei ministri (art.
2), per contrasto con l'art. 23 della legge cost. n. 1 del 1971 che
nulla dispone intorno al voto;
b) la prescrizione della maggioranza assoluta del Consiglio
provinciale per l'impugnazione delle leggi e degli atti con forza di
legge (art. 5) per contrasto con l'art. 51 della citata legge cost. che
non richiede nessuna maggioranza particolare;
c) la limitazione della potestà legislativa provinciale in materia
di utilizzazione di acque pubbliche e la sua esclusione in caso di
domande concorrenti una delle quali rientri nella competenza
dell'autorità statale (art. 8, primo e secondo comma), per contrasto
con gli artt. 6, n. 9, e 16 della citata legge cost. che
rispettivamente attribuiscono alla Provincia potestà legislativa
concorrente in materia di utilizzazione di acque pubbliche e
prescrivono la formazione di un piano generale di intesa tra Stato e
Provincia;
d) i limitati poteri spettanti alla Provincia (ricevere
comunicazioni dei decreti di concessione ed esprimere il proprio
parere) in materia di grandi derivazioni (artt. 10 e li), per contrasto
con gli artt. 10, 11 e 16 della citata legge cost. che dettano un nuovo
ordinamento delle concessioni di grandi derivazioni;
e) la riserva allo Stato di poteri di vigilanza, di intesa, di
amministrazione attiva in materia di agricoltura, industria e
commercio, fiere interregionali, miniere, ferrovie comunicazioni e
trasporti, urbanistica e piani regolatori, polizia e sicurezza pubblica
(artt. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53), per contrasto con gli artt. 5, nn. 21 e 24,
16, 2, n. 8, 5, nn. 9 e 12, 6, nn. 3 e 8, 5, n. 14, 5, nn. 18 e 4, 5,
n. 19, 5, 18 e 19, 5, n. 18, 5, n. 5, 5, nn. 4 e 20, 6, nn. 6 e 7,
della citata legge cost. che attribuiscono alla Provincia potestà
legislativa esclusiva in materia di agricoltura, foreste e settori
affini compresa la bonifica, di opere idrauliche di terza, quarta e
quinta categoria, artigianato fiere e mercati (e potestà legislativa
concorrente per il commercio e incremento della produzione
industriale), miniere comprese le acque minerali, cave e torbiere,
comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, servizi pubblici,
urbanistica e piani regolatori, istituzioni culturali, turismo e
industria alberghiera (e potestà legislativa concorrente in materia
di spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza e di
esercizi pubblici)
f) la limitazione della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura
dello Stato alle controversie riguardanti le sole funzioni delegate
alla Provincia (art. 43), per contrasto con l'articolo 1 della cit.
legge cost. che conferisce alla Provincia una posizione costituzionale
analoga a quella della Regione;
g) la limitazione della facoltà della Provincia di prendere
visione delle operazioni di accertamento tributario compiuto dallo
Stato nei soli tributi assegnati in tutto o in parte alla Provincia
(art. 62), per contrasto con gli artt. 71 dello Statuto del 1948 e 39
della cit. legge cost., il primo non menzionando tale limitazione, il
secondo postulando la visione degli accertamenti relativi a tutti i
tributi statali;
h) la limitazione dell'applicabilità dell'art. 54 dello Statuto,
che prescrive la proporzionale rappresentanza dei due gruppi
linguistici nella costituzione degli organi, ai soli enti pubblici che
svolgano attività nella Provincia o in entrambe le provincie, e sempre
che ciò sia possibile (art. 67, primo e secondo comma), per contrasto
con l'art. 54 dello Statuto del 1948 e dell'art. 51 della cit. legge
cost., il primo non stabilendo tale limitazione, il secondo consacrando
la tutela costituzionale delle minoranze linguistiche;
i) la prevalenza attribuita alla lingua italiana nelle riunioni
degli organi collegiali e nell'uso scritto della lingua tedesca (artt.
70 e 72), per contrasto con gli artt. 52 e 53 della citata legge cost.
che stabiliscono la completa parificazione delle lingue italiana e
tedesca.
3. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con
deduzioni depositate il 4 marzo 1972, nelle quali chiede che venga
dichiarata l'inammissibiltà del ricorso, sostenendo che il contrasto
tra le norme impugnate e la legge costituzionale sopravvenuta nel 1971,
che si caratterizzasse per la diretta ed immediata applicabilità della
nuova normativa, tanto da colmare ogni possibile lacuna nella
disciplina della materia, non darebbe luogo ad una ipotesi di conflitto
tra norme, bensì di successione tra norme, demandato non al giudice
della legittimità costituzionale ma, secondo i principi generali, al
giudice ordinario. Nel merito si chiede la dichiarazione di
infondatezza del ricorso poiché l'esplicito riconoscimento contenuto
negli artt. 57 e seguenti della legge costituzionale n. 1 del 1971
della necessità di nuove norme di attuazione importa che nel
frattempo, per l'oggettiva incertezza di applicazione del nuovo assetto
statutario, debbano continuare ad aver vigore le precedenti norme di
attuazione.
Alla pubblica udienza la difesa della Provincia di Bolzano ha
dichiarato di rimettersi alla giustizia della Corte. L'Avvocatura
dello Stato, dal canto suo, ha insistito per l'inammissibilità del
ricorso anche sotto il nuovo profilo dell'abrogazione espressa e della
sostituzione delle norme impugnate operata dai decreti legislativi,
successivamente intervenuti, recanti le nuove norme di attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso in epigrafe la Provincia di Bolzano denuncia
una serie di norme di attuazione dello Statuto del 1948 della Regione
Trentino-Alto Adige, dettato dal d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per
contrasto con la legge costituzionale n. 1 del 1971, portante
innovazioni al detto Statuto, in relazione all'art. 13 di quest'ultimo
(attributivo alla Provincia delle funzioni amministrative nelle materie
in ordine alle quali le spetta potestà legislativa), nonché - in
qualche caso anche con altre norme del medesimo. Nel ricorso viene
esplicitamente affermato, e di volta in volta specificatamente ribadito
per ciascuna, che la maggior parte delle censure di illegittimità
costituzionale sono proposte in linea eventuale e subordinata, per la
denegata ipotesi che le norme impugnate non siano da ritenersi
abrogate, o per puntuale incompatibilità o per nuova disciplina della
materia, in conseguenza della sopravvenuta legge costituzionale del
1971, testé rammentata.
2. - Ma sopra tutto è da rilevare che il ricorso è stato proposto
con l'esplicita avvertenza, in limine che i problemi in esso sollevati
"riflettono esclusivamente il periodo transitorio intercorrente tra la
data di entrata in vigore della nuova legge costituzionale e la
scadenza del biennio di cui all'art. 57" (rectius: art. 58, primo
comma) di quest'ultima: risultando, per l'appunto, dal combinato
disposto degli artt. 57 e 58 che, entro tale termine, avrebbero dovuto
essere emanate le nuove norme di attuazione, con lo speciale
procedimento regolato dalla prima delle due disposizioni ora citate.
A maggior chiarimento di siffatta impostazione, si assume dalla
Provincia ricorrente che, scaduto il biennio, tutte le precedenti norme
di attuazione, non sostituite od abrogate, diverrebbero
costituzionalmente illegittime per contrasto con il ricordato art. 57,
in quanto a suo tempo adottate attraverso un procedimento difforme da
quello da quest'ultimo prescritto. E non deve in questa sede indagarsi
se tale censura, di ordine formale, sia fondata o meno, dal momento che
la Provincia non la propone attualmente, ma semplicemente fa riserva di
proporla, "se del caso", dopo la scadenza del biennio, impugnando
frattanto le norme del decreto del 1951 sotto altri e diversi profili
(sostanziali), come poc'anzi accennato.
Soggiunge, infine, la Provincia ricorrente che il proprio interesse
alla "immediata impugnativa" delle norme di attuazione del d.P.R. n.
574 del 1951 sorgerebbe - sempre con riguardo al solo periodo
transitorio - per l'ipotesi che, durante tale intervallo di tempo,
qualcuna di esse dovesse ricevere applicazione.
3. - Senonché, a prescindere dal rilievo che, ove una siffatta
eventualità si fosse in concreto verificata, la Provincia avrebbe ben
potuto provvedere alla tutela della sua competenza esperendo i rimedi
consentiti dall'ordinamento (impugnativa di atti legislativi ovvero, a
seconda dei casi, di atti amministrativi in sede di conflitto di
attribuzione), sta di fatto che il biennio è ormai scaduto (e senza
d'altronde che alcuna nuova impugnativa sia stata proposta), venendo
meno con ciò la ragion d'essere del presente ricorso, così come in
esso configurata e temporalmente delimitata.
Giacché una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale
delle norme di attuazione del 1951 non implicherebbe certamente
l'automatica caducazione degli atti in ipotesi emessi in applicazione
delle norme dichiarate incostituzionali; mentre, ove in un qualsiasi
giudizio tuttora pendente si dovesse farne applicazione, la questione
della legittima vigenza o meno della norma su cui si fonda si sarebbe
posta o si porrebbe come questione incidentale, rilevante ai fini della
definizione di quel giudizio.
4. - D'altronde, successivamente al ricorso, sono sopravvenuti i
decreti legislativi presidenziali nn. 49, 686 e 691 del 1973, nn. 279 e
381 del 1974 e nn. da 469 a 475 del 1975, contenenti nuove norme di
attuazione, così come previste dagli artt. 57 e 58 della legge
costituzionale anzidetta, aventi ad oggetto - tra le altre - materie su
cui incidevano numerose norme del decreto legislativo n. 574 del 1951
impugnate dalla Provincia ricorrente: le quali, perciò, o perché da
quelle sostituite e quindi tacitamente abrogate, o perché oggetto di
clausole abrogative espresse che si rinvengono in taluni dei decreti
qui sopra menzionati (art. 53 del d.P.R. n. 49 del 1973; art. 16 del
d.P.R. n. 279 del 1974; art. 38 del d.P.R. n. 381 dello stesso anno),
hanno cessato di avere vigore.
5. - Per le suesposte considerazioni le censure prospettate nel
ricorso della Provincia di Bolzano devono dichiararsi inammissibili
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto dalla
Provincia di Bolzano nei confronti del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574,
recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte