Sentenza n. 16/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1981 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 684 cod. pen., 164, n. 3, cod. proc. pen., 16 r.d.l. 20
luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni) promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1975 dal giudice
istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di
Mignanego Pier Leone e Montanelli Indro, iscritta al n. 103 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso dell'istruzione formale del procedimento penale a carico di
Mignanego Pier Leone e Montanelli Indro - imputati del reato di cui
all'art. 684 cod. pen., in relazione agli artt. 164, n. 3, cod. proc.
pen. e 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, per avere, nella loro
qualità di direttori dei quotidiani "Il Corriere della Sera" e " Il
Giornale", fatto pubblicare nei numeri del 27 ottobre 1974 una notizia
di cronaca relativa al processo (a porte chiuse) a carico del minore
Liguori Gian Luca - il giudice istruttore del tribunale di Milano, con
ordinanza 8 febbraio 1975, ha sollevato le questioni di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 684 c.p., 164, n. 3,
c.p.p., 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, in riferimento agli artt. 3
e 21 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le
parti.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 22 maggio 1975, chiedendo che le questioni di
legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate. La causa è
stata chiamata e discussa nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979.
Rinviata a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980, è stata discussa
nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980, nella quale l'Avvocatura
dello Stato ha confermato la richiesta che siano dichiarate infondate
le proposte questioni di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Il giudice istruttore del tribunale di Milano ha considerato
che la questione di legittimità costituzionale - se il divieto penale
di dare notizia di procedimenti a carico di minori sia compatibile con
il principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero,
che comprende logicamente la libertà di cronaca - è stata già
esaminata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 1965,
che dichiarò la incostituzionalità di alcune disposizioni dell'art.
164 c.p.p. e giustificò le rimanenti disposizioni in funzione della
tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti tra cui la
tutela dei minori, osservando che la pubblicità dei fatti di causa
può apportare a questi conseguenze ben gravi sia allo sviluppo
spirituale, sia alla loro vita materiale. Tale assunto, secondo il
giudice istruttore, non sarebbe giustificato in quanto riconosce
rilievo costituzionale alla tutela dei minori senza tenere conto
dell'esigenza di un bilanciamento d'interessi anche garantiti dalla
Costituzione.
In particolare l'imposizione del limite alla libertà
d'informazione - con la quale il legislatore ordinario ha risolto il
conflitto tra l'interesse del minore e l'interesse all'informazione,
entrambi di rilievo costituzionale - sarebbe in contrasto con l'art. 21
della Costituzione, perché nel sistema costituzionale la libertà
d'informazione avrebbe tale fondamentale, preminente valore da
escludere che essa possa essere compressa dalla tutela che nel sistema
costituzionale è riconosciuta al minore. Comunque, il divieto di
pubblicità, concernente i processi contro i minori, potrebbe
considerarsi legittimo sul piano costituzionale soltanto se realizzasse
in concreto la tutela del minore, ma ciò non avviene perché
l'interesse del minore, che sarebbe compromesso dalla cronaca
giudiziaria è, prima, più compromesso da eventuali notizie di cronaca
sul reato da lui commesso, che sono consentite, rientrando nella
generale libertà d'informazione, come si desume dall'art. 596, comma
terzo, n. 2, c.p. E, poiché il suddetto divieto è previsto in una
norma processuale, a fondamento della sua legittimità costituzionale
non potrebbe invocarsi l'interesse di natura sostanziale, come la
tutela del minore, che deve essere disciplinata con norme sostanziali.
Il divieto, infine, sarebbe in contrasto con il principio di
uguaglianza perché opererebbe una distinzione priva di giustificazione
tra notizie ugualmente pregiudizievoli per l'interesse del minore: le
une, notizie sul reato commesso, lecite; le altre, notizie sul
processo, vietate.
2. - Le questioni non sono fondate.
Questa Corte - in coerenza con il canone di ermeneutica che ogni
norma giuridica deve interpretarsi nella sua unità, in connessione tra
le parti che la compongono - ha posto in risalto (sentenza n. 122 del
1970) che la libertà di stampa, prevista nel terzo comma dell'art. 21
della Costituzione, non significa affatto che la stampa, in quanto
strumento di diffusione, non debba soggiacere agli stessi limiti che
circoscrivono la libera manifestazione del pensiero secondo
l'interpretazione del primo comma dello stesso art. 21. Con riguardo a
tale prospettiva (con la sentenza n. 12 del 1971, richiamata la
sentenza n. 25 del 1965, alla quale ha fatto riferimento l'ordinanza
del giudice istruttore del tribunale di Milano) ha affermato che la
regola della pubblicità del dibattimento è coessenziale ai principi,
ai quali, in un ordinamento costituzionale fondato sulla sovranità
popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia. Ed ha
precisato che, quando si tratta del processo penale per il quale la
pubblicità del dibattimento ha un valore particolarmente rilevante, le
deroghe possono essere disposte soltanto a garanzia di beni a rilevanza
costituzionale, mentre negli altri casi un più ampio potere
discrezionale deve essere riconosciuto al legislatore nella valutazione
degli interessi che possono giustificare la celebrazione dal
dibattimento a porte chiuse.
In proposito va posto in risalto che con la stessa sentenza n. 25
del 1965 questa Corte ha affermato il principio che la tutela
costituzionale dei diritti ha sempre un limite nell'esigenza
insuperabile che nell'esercizio di essi non siano violati beni
ugualmente garantiti dalla Costituzione; limite che va stabilito non
ricercando garanzia costituzionale privilegiata o non privilegiata,
bensì accertando quale interesse, per il suo contenuto e per le sue
modalità di esercizio, è garantito in concreto nell'armonica tutela
di diversi fondamentali interessi. E, quanto al divieto dell'art. 164,
n. 3, c.p.p., va rilevato che la deroga alla pubblicità del
dibattimento costituisce un mezzo per il conseguimento di un'alta
finalità di tutela dei minori, ai quali la pubblicità dei fatti della
causa può apportare conseguenze gravi sia allo sviluppo spirituale,
sia alla vita materiale, conseguenze che hanno rilevanza costituzionale
ai termini dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione, che prevede
la tutela dei minori, intesa in correlazione con il principio
fondamentale dell'art. 2 della Costituzione, per gli effetti che la
diffusione di fatti emersi nel dibattimento può provocare sulla
formazione sociale ove si svolge o potrà svolgersi la personalità del
minore.
3. - Tanto meno ha fondamento l'opinione che il divieto di
pubblicità del processo contro il minore non realizzerebbe il fine di
tutela sia perché l'interesse tutelato sarebbe stato già gravemente
compromesso dalle precedenti notizie di cronaca sul fatto da lui
commesso, sia perché la tutela costituzionale del minore
presupporrebbe una disciplina sostanziale.
Nell'adempimento di tale particolare tutela costituzionale il
legislatore, nell'art. 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, che
s'inquadra nella complessa normativa dello stesso regio decreto a
favore dei minori, col disporre che le udienze del tribunale per i
minorenni e della Sezione di Corte di appello per i minorenni sono
tenute a porte chiuse secondo le modalità in esso previste, persegue
il fine che la verità sostanziale dei fatti sia accertata dagli organi
competenti, e soltanto da essi ai termini dell'art. 101 della
Costituzione, senza che notizie emerse nel corso del dibattimento e
valutazioni da parte della stampa anteriori o successive alla notizia
del reato possano comunque incidere a favore o contro il minore.
In proposito va, altresì, rilevato che dalla premessa che
"l'attività della stampa trova nelle norme scritte disciplina e limiti
ovviamente insufficienti" la dichiarazione dei doveri dei giornalisti
della Federazione internazionale dei giornalisti, adottata dal secondo
Congresso internazionale dei giornalisti di Bordeaux (maggio 1954), ha
tratto argomento per precisare i doveri essenziali dei giornalisti
nella ricerca, nella redazione e nei commenti degli avvenimenti. La
dichiarazione, pubblicata sul Bollettino della Federazione nazionale
della stampa italiana, numero di giugno 1957, ha affermato, nell'art.
1, essere diritto inalienabile del giornalismo la libertà di attingere
notizie, di pubblicarle e di sottoporle al vaglio della critica,
conformemente alla verità sostanziale dei fatti; ha, nell'art. 5,
precisato che "l'attività giornalistica deve conciliarsi con il
rispetto della personalità sia pubblica che privata del singolo e
degli enti nell'esercizio delle loro funzioni". Ora, se il diritto di
attingere notizie, pubblicarle e sottoporle al vaglio della critica
deve essere conforme alla verità sostanziale dei fatti e l'attività
giornalistica deve conciliarsi con il rispetto della personalità, non
è contestabile che la tutela dei minori postula una particolare
disciplina proprio per quanto attiene alla personalità, che risente,
nella sua evoluzione, dei più diversi fattori biologici, psicologici,
familiari e sociali, i quali incidono in modo definitivo sulla sua
formazione.
Le disposizioni impugnate non meritano pertanto censure, essendo in
esse precisati i limiti del diritto e del corrispondente dovere etico
che la stampa deve osservare nei riguardi dei minori imputati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 684 cod. pen., 164, n. 3, cod. proc. pen. e 16 r.d.l. 20
luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni) proposte dal giudice istruttore del tribunale di Milano, con
l'ordinanza 8 febbraio 1975, in riferimento agli artt. 3 e 21 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte