Sentenza n. 16/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e 27, 28 e 29 del d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633, promossi con due ordinanze emesse il 6 luglio e il
16 ottobre 1978 dalla Commissione tributaria di I grado di Como sui
ricorsi proposti da Giambrone Paolo e Manifattura Cameroni Paolo ed
altro, iscritte ai nn. 608 e 639 del registro ordinanze 1978 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45 e 58
dell'anno 1979;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Gallo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 6 luglio 1978, la Commissione Tributaria di I grado
di Como sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 12
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nella parte in cui non dispone che,
sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio Imposte dirette al contribuente
che presenta la dichiarazione dei redditi, siano indicati anche natura
e numero degli allegati; ovvero nella parte in cui esclude che possano
essere dedotte prove in contrasto con le risultanze degli atti
d'ufficio: e ciò in riferimento all'art. 24 Cost..
La questione trovava la sua origine nell'opposizione proposta da
tale Salvatore Giambrone al provvedimento con cui l'Ufficio predetto
gli aveva inflitto una pena pecuniaria di Lit. centomila per avere
omesso di allegare alla dichiarazione le attestazioni comprovanti il
versamento delle ritenute effettuate ai dipendenti nel 1974, a norma
dell'art. 7 del citato d.P.R.. Il ricorrente affermava invece di avere
effettivamente allegato le dette attestazioni alla dichiarazione dei
redditi, anche se la ricevuta non ne portava menzione perché
l'impiegato aveva rifiutato l'annotazione.
All'udienza del 7 giugno 1978 il rappresentante dell'Ufficio aveva
confermato che effettivamente l'impiegato addetto alla ricezione delle
dichiarazioni non suole elencare sulla ricevuta gli allegati perché
all'apertura del plico procede successivamente il funzionario
responsabile. Secondo l'ordinanza il ricorrente, però, non poteva
addurre alcuna prova in contrasto con le risultanze degli atti
d'ufficio, a causa del disposto del 1 comma dell'articolo impugnato.
Conseguentemente, una siffatta normativa era da ritenersi incompatibile
con il diritto costituzionale di difesa sancito nell'art. 24 Cost.
perché impedisce al contribuente di dimostrare in alcun modo
l'adempimento dell'onere di legge, costringendolo a subire gli effetti
sanzionatori conseguenti alla reiezione del ricorso.
Analoga incompatibilità, sempre riguardo allo stesso parametro
costituzionale, veniva denunziata dallo stesso giudice tributario, con
successiva ordinanza 16 ottobre 1978, nei confronti degli artt. 27, 28
e 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Secondo l'ordinanza, nulla disponendo le dette norme circa il
rilascio di ricevuta della dichiarazione annuale dell'I.V.A. e dei
documenti ad essa allegati, veniva a determinarsi situazione anche più
grave della precedente, in quanto il contribuente, privo persino di una
qualunque ricevuta, non avrebbe potuto offrire alcuna diversa prova
dell'adempimento per il divieto di cui al 5 co., dell'art. 35 del
d.P.R. n. 636/1972, che non consente né prova testimoniale né
giuramento decisorio.
Nella specie, l'Ufficio I.V.A. aveva irrogato pena pecuniaria a
tale Paolo Cameroni, contestandogli di avere omesso di allegare alla
denunzia l'elenco dei clienti. Ma il contribuente si era opposto
asserendo di avere allegato l'elenco.
In ambo i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
che ha chiesto per ambo le questioni dichiarazione d'infondatezza. Considerato in diritto :
Le questioni sollevate dalla due ordinanze, pur presentando qualche
particolare profilo, sono identiche nella sostanza e si riferiscono
allo stesso parametro costituzionale: possono, quindi, essere decise
con unica pronunzia.
Per quanto riguarda la questione proposta dalla prima ordinanza,
non sembra che il disposto denunziato comporti le conseguenze
d'illegittimità prospettate dal giudice tributario. Se - come risulta
dall'ordinanza - l'Ufficio non rilascia ricevuta degli allegati e,
d'altra parte, la legge non la prescrive, Così come si arguisce dal
fatto che consente la spedizione del plico anche a mezzo posta, sembra
evidente che la preclusione, di cui all'ultimo inciso del 2 co.
dell'art. 12 denunziato, non possa che riferirsi esclusivamente alla
prova della presentazione della dichiarazione - come correttamente
sostiene l'Avvocatura - ma non dunque a quella concernente l'effettiva
allegazione dei documenti.
Ne consegue che, se l'Ufficio contesti l'omessa allegazione e il
contribuente protesti invece di avere allegati i documenti, questi è
ammesso a provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante
dalle risultanze della ricevuta, che - come s'è detto - non riguarda
gli allegati.
E poiché nella specie, il contribuente ha prodotto copia delle
attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute effettuate ai
dipendenti nel 1974, vedrà il giudice di merito se, essendovi di esse
traccia nella dichiarazione presentata, la prova logica sostenga o meno
l'assunto dell'opponente. Il quale, peraltro, nel tempo dell'ordinanza
(1978), ben avrebbe potuto anche avvalersi dei mezzi di prova, che
all'epoca la giurisprudenza riteneva ammissibili, essendo stato il
divieto di alcune prove introdotto soltanto con la sostituzione
dell'art. 35 del d.P.R. 636/1972, avvenuta ad opera dell'art. 23 del
d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739.
Comunque la si riguardi, la sollevata questione non è fondata.
Né migliore giudizio può incontrare l'altra questione, non
essendo esatto che, - come invece vorrebbe la seconda ordinanza - gli
impugnati articoli del d.P.R. n. 633/1972 non prevedono il rilascio di
alcuna ricevuta al contribuente che presenta la dichiarazione annuale
dell'I.V.A..
Al contrario, come ben osserva l'Avvocatura, l'art. 28 l co., fa
espresso riferimento al modello approvato con Decreto del Ministro
delle Finanze: e il modello approvato con D.M. 8 gennaio 1974
(pubblicato in G.U. 17 gennaio 1974 n. 16) porta inserito sul
frontespizio un talloncino staccabile che reca la seguente dicitura: "
Il presente talloncino serve di ricevuta dell'avvenuta presentazione
della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 197.. e di quietanza del
tributo versato per l'importo sottoindicato ".
Una ricevuta, perciò, viene rilasciata, ed anzi, nell'ultimo
foglio del modello sono riportate delle "avvertenze", che riproducono
sostanzialmente le disposizioni dettate, per la dichiarazione dei
redditi, dal già citato art. 12 del d.P.R. n. 600/1973.
Si ripropone, pertanto, la medesima situazione esaminata a
proposito della precedente ordinanza, per la quale valgono le stesse
considerazioni ed identiche questioni d'infondatezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973
n. 600, nonché degli artt. 27, 28 e 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
633, sollevate dalla Commissione Tributaria di I grado di Como
rispettivamente con ordd. 6 luglio 1978 (n. 608/78) e 16 ottobre 1978
(n. 639/78).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte