Sentenza n. 16/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/01/1991 · relatore Ettore Gallo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo
comma, lett. a), della legge regionale della Lombardia 25 maggio
1983, n. 44 (Destituzione di diritto di dipendente regionale a
seguito di condanna penale), promosso con ordinanza emessa il 29
marzo 1990 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Marro
Dante contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 537 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 29 marzo 1990 il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia - Sezione terza - sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lett. a),
della legge regionale della Lombardia 25 maggio 1983, n. 44, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che il Presidente della
Regione aveva destituito, con decreto 18 marzo 1987, n. 3304, un
funzionario della Regione perché condannato, con sentenza
definitiva, per il delitto di truffa aggravata ai danni della Regione
stessa, nonché di falso ideologico continuato in atto pubblico:
reati comportanti la destituzione di diritto, ai sensi dell'art. 26
sopra citato.
Ricorreva, però, il funzionario deducendo come unico motivo
l'illegittimità costituzionale della norma regionale posta a
fondamento della sanzione espulsiva, perché non prevede un previo
procedimento disciplinare. Il che rappresentava offesa al principio
di cui all'art. 3 della Costituzione per carenza di qualunque
criterio di adeguatezza di una sanzione unica e automatica alla varia
gravità e natura degl'illeciti elencati dalla norma impugnata.
D'altra parte, l'allontanamento automatico di un dipendente,
senza alcuna valutazione della rilevanza disciplinare del fatto
commesso, non era nemmeno compatibile con il principio di buona
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
1.2. - Nelle more del giudizio, interveniva la sentenza 14
ottobre 1988, n. 971, di questa Corte che dichiarava l'illegittimità
costituzionale di numerose norme statali di contenuto analogo a
quello di cui all'art. 26 impugnato, e proprio nella parte in cui non
prevedono l'apertura e lo svolgimento di un procedimento disciplinare
in luogo della destituzione di diritto.
A seguito di ciò, i legislatori statale e regionale adeguavano i
rispettivi ordinamenti alla detta pronuncia, con legge 7 febbraio
1990, n. 19, e con l. reg. 13 febbraio 1990, n. 10, abolendo
l'istituto della destituzione di diritto e disponendo che il
provvedimento di destituzione possa essere assunto solo a seguito di
procedimento disciplinare.
Ambo le leggi, poi, prevedevano che i dipendenti, precedentemente
destituiti di diritto, potevano essere riammessi in servizio, a
domanda, previo procedimento disciplinare.
2. - Secondo l'ordinanza, tuttavia, tali eventi non avrebbero
capacità d'influenzare il presente giudizio, né sul piano
sostanziale né su quello processuale.
Non sul piano sostanziale, perché la citata sentenza di questa
Corte, pur riguardando norme di analogo tenore, come l'art. 85, lett.
a), del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, non ha travolto, però, l'art. 26
impugnato. Ben è vero che successivamente si è avuta l'abrogazione
della norma, ad opera della citata legge regionale n. 10 del 1990, e
prima ancora in virtù della richiamata legge statale n. 19 del 1990,
ma queste leggi non producono effetti se non "ex nunc". Di qui la
validità dei provvedimenti assunti sulla base della legge impugnata,
e quindi anche della destituzione de qua.
Non sul piano processuale perché, nonostante la norma
transitoria, la riammissione in servizio non consegue alla domanda ma
soltanto all'esito favorevole del giudizio disciplinare: mentre
l'eventuale declaratoria di illegittimità della norma, facendo
decadere "ex tunc" il provvedimento destitutorio, consentirebbe al
ricorrente di riassumere servizio, salvo l'esito del procedimento
disciplinare.
Si tratterebbe - conclude l'ordinanza - di un'utilità autonoma e
più ampia rispetto a quella assicurata dalla norma transitoria.
Nessuno è intervenuto o si è costituito nel giudizio innanzi
alla Corte. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata è incentrata essenzialmente sulla
rilevanza della richiesta declaratoria d'illegittimità della norma
impugnata a fronte di una legge sopravvenuta, che non solo l'ha
abrogata, ma ha anche predisposto un complesso di norme transitorie
che consente a chi fosse stato destituito di diritto in precedenza di
poter essere riassunto, a domanda, all'esito favorevole di un
procedimento disciplinare.
2. - Come osserva esattamente l'ordinanza di rimessione,
nonostante l'abrogazione della norma impugnata, persiste l'interesse
del ricorrente ad ottenere la dichiarazione d'illegittimità della
norma, che non è stata contemplata dalla sentenza 14 ottobre 1988,
n. 971, di questa Corte. Proprio per questo, infatti, il
provvedimento destitutorio assunto dalla Pubblica amministrazione,
sulla base di una norma che all'epoca era ancora vigente, conserva
tuttora la sua validità perché l'abrogazione della norma,
sopravvenuta in epoca successiva, fa cessare la vigenza solo da
quest'ultimo momento, e non elimina, perciò, il fondamento del
provvedimento assunto in allora.
Ne consegue che, nonostante la citata sentenza di questa Corte, e
la successiva abrogazione della norma impugnata da parte della legge
regionale, il ricorrente conserva la situazione soggettiva di
"destituito di diritto", e la norma transitoria gli consente soltanto
di "chiedere" la riammissione in servizio, ma non di ottenerla, se
non dopo avere favorevolmente superato il procedimento disciplinare.
Procedimento che, fra termine per iniziarlo e termine per definirlo,
può giungere a conclusione anche dopo 180 giorni, durante i quali il
ricorrente resterebbe pur sempre nella condizione di "destituito di
diritto".
Al contrario, ove la norma fosse dalla Corte delegittimata,
cadrebbe al contempo "ex tunc" il provvedimento assunto sulla base
della norma dichiarata illegittima, e il ricorrente si troverebbe di
nuovo automaticamente in servizio, salva l'iniziativa della pubblica
amministrazione in ordine al procedimento disciplinare.
Quand'anche fosse applicabile nei suoi confronti il terzo comma
dell'art. 2 della legge reg. Lombardia 13 febbraio 1990, n. 10,
secondo cui, quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a
causa del procedimento penale (e, nella specie, c'è stata), la
stessa conserva efficacia, se non revocata, ciò non influirebbe
sulla posizione giuridica di impiegato in costanza di rapporto di
servizio, sia pure sospeso, sicuramente più favorevole rispetto a
quella di impiegato destituito. La rilevanza, pertanto, non può
essere negata.
3. - Nel merito, non può esservi dubbio che la norma denunciata
presenti gli stessi aspetti di incompatibilità, rispetto all'art. 3
della Costituzione, che questa Corte ha rilevato nei riguardi
dell'art. 85, lett. a), d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli
impiegati civili dello Stato), e delle altre norme di cui è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale con la citata sentenza 14
ottobre 1988, n. 971, peraltro ribadita con la sentenza 31 gennaio
1990 n. 40. In ambo le decisioni, la nota dominante
dell'incompatibilità costituzionale è stata ravvisata
nell'automatismo della sanzione della "destituzione" che colpisce,
senza alcuna distinzione, la molteplicità dei comportamenti
possibili nell'area dello stesso illecito penale. Il che offende quel
"principio di proporzione" che è alla base della razionalità che
domina "il principio di eguaglianza", e che postula l'adeguatezza
della sanzione al caso concreto. Adeguatezza che non può essere
raggiunta se non attraverso la valutazione degli specifici
comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito
amministrativo, che soltanto il procedimento disciplinare consente.
L'automatismo della massima sanzione è, perciò, la causa prima
dell'illegittimità della norma in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. La violazione di questo parametro, d'altra parte, è
assorbente della incompatibilità che l'ordinanza denuncia anche in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, giacché, in questi casi,
alla base dell'offesa ai valori di imparzialità e buon andamento
della pubblica amministrazione c'è pur sempre quell'inadeguatezza al
caso concreto che sostanzia la violazione del principio di
eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma,
lett. a), della legge regionale della Lombardia 25 maggio 1983, n.
44.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte