Sentenza n. 16/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con
ordinanza emessa il 18 marzo 1992 dal Tribunale di Foggia, nel
procedimento civile vertente tra Centonza Antonio ed altro, e
Fondazione Domenico ed Antonia Siniscalco-Ceci, iscritta al n. 258
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Centonza Antonio e Matteo nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi gli avvocati Giovanni Di Mattia ed Emilio Romagnoli per
Centonza Antonio e Matteo e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento in cui gli attori, affittuari di
un fondo rustico, avevano richiesto una sentenza attuativa
dell'obbligo del concedente di asservire il fondo ad una nuova
costruzione, il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 18 marzo
1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 44 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 3
maggio 1982, n. 203, nella parte in cui, pur prevedendo la
possibilità dell'affittuario di eseguire sul fondo opere di
miglioramento, ovvero addizioni e trasformazioni con l'osservanza
della procedura ivi stabilita, non esclude l'obbligo del proprietario
di sottoporre il fondo a vincoli di natura reale, ove ciò si renda
necessario per l'esecuzione di dette opere.
Espone il giudice a quo che gli attori erano stati autorizzati
dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ad eseguire un progetto
di ristrutturazione di locali per il ricovero del bestiame
nell'azienda cerealicola-zootecnica da essi condotta ed avevano poi
ottenuto la concessione edilizia subordinata all'asservimento del
fondo alla nuova costruzione, ma, a seguito del rifiuto del
proprietario di sottoscrivere il relativo atto notarile di
asservimento, avevano adito il tribunale ex art. 2932 del codice
civile.
Secondo il giudice rimettente, la norma non porrebbe limiti al
diritto dell'affittuario di eseguire migliorie e trasformazioni,
anche in presenza del rifiuto del proprietario, così risolvendosi in
una limitazione della proprietà terriera, potenzialmente riduttiva
del valore di mercato dei fondi e lesiva dell'art. 44 della
Costituzione.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza, in quanto la norma
risulterebbe mal richiamata e perché non sarebbe nella specie
esperibile l'azione ex art. 2932 del codice civile.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti gli
attori nel giudizio a quo che hanno anche depositato memoria
ulteriore nell'imminenza dell'udienza.
La difesa delle parti private ha preliminarmente eccepito
l'irrilevanza della questione per l'asserita inefficacia di una
pronuncia d'illegittimità costituzionale nei confronti dei vincoli
contenuti nei piani regolatori e l'inammissibilità in quanto la
richiesta sentenza verrebbe a configurarsi come mera esecuzione di un
giudicato già formatosi sulla decisione dell'Ispettorato (onde il
problema riguarderebbe l'incremento - o meno - di valore del fondo,
da esaminarsi soltanto in sede d'indennizzo). Nel merito, si insiste
sull'infondatezza, sottolineandosi come la ristrutturazione del
manufatto fosse finalizzata a quel più razionale sfruttamento del
suolo che la legge favorisce e la stessa Corte costituzionale nella
sentenza n. 53 del 1974 ha legittimato, sia pure con riguardo alla
previgente normativa. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Foggia denuncia l'illegittimità
costituzionale dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme
sui contratti agrari), nella parte in cui la detta norma,
autorizzando l'affittuario ad eseguire, secondo una prestabilita
procedura, opere di miglioramento del fondo, non esclude
espressamente l'obbligo, per il proprietario, di sottoporre a vincoli
di natura reale il fondo stesso (nella specie: asservimento a nuova
costruzione).
L'omessa previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 44 della
Costituzione, che riserva al legislatore l'imposizione di obblighi
alla proprietà terriera privata onde conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali.
2. - La questione è inammissibile.
La norma impugnata sancisce al primo comma il diritto per il
locatore e l'affittuario di eseguire opere di miglioramento
fondiario, addizioni e trasformazioni di ordinamenti produttivi e
fabbricati rurali nel rispetto della destinazione agricola del fondo,
dei programmi regionali di sviluppo o, in mancanza di questi ultimi,
delle vocazioni colturali delle relative zone.
All'esercizio di tale diritto è ordinato un dettagliato
procedimento, descritto nei commi successivi, attivato dall'impulso
propositivo della parte che intende eseguire le opere, la quale, in
difetto di accordo, ne comunica la natura, le caratteristiche e le
finalità all'altra parte ed all'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura.
L'Ispettorato promuove quindi, attraverso la convocazione del
locatore e dell'affittuario, con l'eventuale assistenza delle
rispettive organizzazioni professionali, un tentativo di accordo
sulla descritta proposta. In mancanza, viene emessa una motivata
pronuncia, sostanzialmente conformativa del contenuto del diritto,
sia sul piano delle modalità di esecuzione che dei tempi di inizio
ed ultimazione delle opere.
A questo punto compete al proprietario-locatore la facoltà di
eseguire le opere stesse. Peraltro, nel caso di inerzia di questi, è
l'affittuario a surrogarsi in tale posizione soggettiva, procedendo
all'esecuzione, e perfino richiedendo, ove occorrano, permessi,
concessioni, autorizzazioni ed eventuali finanziamenti (cfr. art. 17,
quinto comma).
3. - L'intero meccanismo è volto a superare le contrapposte
situazioni nel pubblico e prevalente interesse allo sviluppo della
produzione agraria: in tale quadro, la declaratoria richiesta dal
giudice a quo a questa Corte risulta incompatibile con la struttura
della norma impugnata ed in contraddizione con la ratio dell'intera
legge sui contratti agrari, in particolare con la preminenza da essa
accordata all'iniziativa imprenditoriale dell'affittuario.
La sentenza additiva auspicata dal Tribunale di Foggia, ove mai
fosse ipotizzabile, verrebbe infatti a vanificare la logica di
mediazione sottesa alle descritte previsioni, paralizzando quelle
istanze di miglioria che non possono invece trovare limite
nell'inerzia di una delle parti, a fortiori di quella proprietaria,
che non partecipa all'attività d'impresa.
In realtà, il senso della censura non risiede tanto nell'omessa
previsione dell'esclusione di un obbligo di sottoporre il fondo a
vincoli, quanto si traduce piuttosto in una critica al modo in cui la
legge ha preventivamente risolto il conflitto d'interessi tra
proprietario ed affittuario. Ma l'ordinanza di rimessione interviene
in un momento in cui tali interessi ormai sono stati già
contemperati nel procedimento dinanzi all'Ispettorato, conclusosi con
la decisione - non impugnata - da questo assunta ed in una fase
sostanzialmente attuativa della stessa. Superato tale momento
procedimentale, del quale questa Corte ha già valutato la congruità
nella logica degli "equi rapporti sociali" (cfr. ordinanza n. 601 del
1988), è chiaro come la dichiarazione di asservimento - presupposto
di efficacia della concessione edilizia - altro non sia che una delle
conseguenze della pronuncia dell'Ispettorato, e pertanto un giudizio
di costituzionalità finalizzato a ridiscutere la sequenza attuativa
della iniziativa di miglioria, per la sua intrinseca illogicità, non
può essere ammesso;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti
agrari), sollevata, in riferimento all'art. 44 della Costituzione,
dal Tribunale di Foggia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte