Sentenza n. 16/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15d.P.R. 574/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quinto
comma, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello
Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso
della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini
con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari),
promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1993 dal Pretore di
Bolzano nel procedimento penale a carico di Oberrauch Anton, iscritta
al n. 174 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale dell'anno
1994;
Visti gli atti di intervento di Coran Francesco e della Provincia
di Bolzano, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Oberrauch
Anton, imputato del reato di scarico oltre i limiti di
accettabilità, il Pretore di Bolzano, con ordinanza adottata in data
4 novembre 1993 (R.O. n. 174 del 1994), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 15, quinto comma,
del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con
la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), per
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal momento che
tale norma consente ai soli difensori di fiducia - e non anche ai
difensori d'ufficio - di madrelingua diversa da quella del processo
di svolgere nella propria lingua gli interventi orali per la
risoluzione di questioni pregiudiziali e per l'illustrazione della
difesa, con verbalizzazione nella lingua del processo.
Risulta dall'ordinanza che il processo, nella contumacia
dell'imputato, si svolgeva in lingua tedesca, quale lingua presunta
dell'imputato individuata in base alla notoria appartenenza dello
stesso al gruppo linguistico tedesco, secondo quanto previsto
dall'art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 574 del 1988, e che il
difensore d'ufficio, avv. Francesco Coran, aveva eccepito
l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, quinto comma, del
d.P.R. n. 574 del 1988, senza procedere alla illustrazione del merito
della difesa.
Il Pretore - dopo aver rilevato che la norma impugnata non è
suscettibile di applicazione analogica ai difensori d'ufficio, data
la sua natura eccezionale rispetto alla regola generale secondo la
quale tutti gli atti processuali devono essere posti in essere nella
lingua del processo - ha ritenuto la questione rilevante e non
manifestamente infondata, dal momento che l'art. 15, quinto comma,
del d.P.R. n. 574 del 1988 prevederebbe, senza alcuna giustificazione
razionale, un trattamento differenziato per situazioni identiche,
quali quella del difensore di fiducia e del difensore d'ufficio, diverse solo per la fonte del "potere difensivo", così violando l'art.
3 della Costituzione. Risulterebbe, inoltre, violato l'art. 24 della
Costituzione essendo imposto al difensore di ufficio l'uso della
lingua del processo senza consentirgli quella scelta conferita al
difensore di fiducia proprio per garantire l'effettività e
l'efficacia dell'intervento difensivo.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Dopo aver messo in risalto che nel d.P.R. n. 574 del 1988 la
lingua del processo è individuata in relazione alla lingua materna
dichiarata o presunta dell'imputato, l'Avvocatura rileva che le
situazioni del difensore di fiducia e d'ufficio non possono ritenersi
comparabili.
Secondo la difesa dello Stato la norma impugnata assicurerebbe,
infatti, l'effettività del diritto di difesa sotto il profilo della
libertà dell'imputato di scegliere il difensore anche in un gruppo
linguistico diverso dal proprio, mentre non potrebbe essere invocata
a favore del difensore d'ufficio, la scelta del quale può avvenire
con modalità tali da garantire la nomina di un difensore della
stessa madrelingua dell'imputato. A tal proposito l'Avvocatura
prospetta l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 26,
secondo comma, delle norme di attuazione del c.p.p. (approvate con
d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271) in base al quale, nei procedimenti nei
confronti di appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute,
l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore d'ufficio o
nel designare il sostituto del difensore a norma dell'art. 97, quarto
comma c.p.p., tiene conto, al fine di assicurare l'effettività della
difesa, dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato.
3. - È intervenuto anche l'avv. Francesco Coran, difensore
d'ufficio nel giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della
questione di legittimità costituzionale.
Nella memoria, depositata in prossimità dell'udienza, si sostiene
che nel concetto di "parte" andrebbe ricompreso anche il difensore
dell'imputato e che, nella specie, si discute della costituzionalità
di una norma che riguarda specificamente il difensore.
Quanto al merito, nella memoria sono sviluppate le censure relative agli artt. 3 e 24 della Costituzione e vengono prospettati
ulteriori profili di illegittimità con riferimento agli artt. 2 e 4
della Costituzione.
4. - In data 9 novembre 1994, la Provincia autonoma di Bolzano ha
depositato un atto di intervento, chiedendo di respingere la
questione di costituzionalità.
Dopo aver affermato l'ammissibilità del proprio intervento, in
relazione alla natura della norma impugnata - che ha concorso alla
definizione dell'autonomia regionale e provinciale - ed aver
giustificato la tardività dello stesso quale conseguenza della
mancata notifica della ordinanza di rimessione, la Provincia rileva
che la norma impugnata è stata posta a favore dell'indagato e
dell'imputato e non del difensore di ufficio e che proprio
l'estensione a quest'ultimo della facoltà prevista per il difensore
di fiducia verrebbe a integrare una violazione del diritto di difesa,
consentendo la nomina di difensori di ufficio non in grado di usare
la lingua del processo. Ad avviso della Provincia tale estensione
verrebbe anche a determinare una violazione dell'art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Bolzano dubita, in relazione agli artt. 3 e 24
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 15,
quinto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, in quanto tale
disposizione consente ai soli difensori di fiducia - e non anche ai
difensori d'ufficio - di madrelingua diversa da quella del processo,
di svolgere nella propria lingua gli interventi orali per la
risoluzione di questioni pregiudiziali e per l'illustrazione della
difesa, con verbalizzazione nella lingua del processo.
2. - Deve preliminarmente essere dichiarata l'irricevibilità
dell'atto di intervento della Provincia autonoma di Bolzano in quanto
depositato oltre il termine previsto dagli artt. 25 della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale. Né la tardività potrebbe essere sanata,
come la Provincia richiede, tenendo conto della mancata notifica alla
stessa Provincia dell'ordinanza di rimessione, dal momento che, nella
specie, non essendo in questione una legge provinciale, non
sussisteva, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, un
obbligo di notifica di tale ordinanza al Presidente della Giunta
provinciale.
Deve, inoltre, essere dichiarato inammissibile l'intervento
dell'avv. Francesco Coran, difensore d'ufficio dell'imputato nel
giudizio principale, dal momento che il difensore si viene a
qualificare come rappresentante della parte e non come parte dello
stesso giudizio.
3. - La questione non è fondata.
L'ordinanza di rimessione muove dal presupposto che, nelle norme
di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige in materia di uso della lingua nei procedimenti giudiziari, le
posizioni del difensore di fiducia e del difensore d'ufficio siano
identiche. Su tale premessa il giudice a quo fonda la censura della
norma impugnata, dal momento che la stessa consentirebbe, senza
alcuna giustificazione razionale, un trattamento differenziato di
situazioni identiche, non garantendo altresì l'efficacia
dell'intervento del difensore d'ufficio.
Tale premessa non può essere condivisa per due ordini di ragioni:
in primo luogo, perché non tiene conto della ratio dell'art. 15,
quinto comma, del d.P.R. n. 574 del 1988, quale si desume dall'intero
contesto della disciplina speciale; in secondo luogo, perché non
attribuisce adeguato rilievo alle norme successivamente introdotte,
in tema di lingua degli atti del processo penale, dal nuovo codice di
procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) e dalle relative
disposizioni di attuazione (d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271).
4. - Il d.P.R. n. 574 del 1988, nel disciplinare l'uso della
lingua nel processo penale da parte dei cittadini appartenenti al
gruppo linguistico tedesco, ha posto al centro del sistema la tutela
dell'imputato. Infatti, la lingua da usare per gli atti processuali
è quella materna, che può essere dichiarata dalla persona
inquisita, ovvero individuata in via presuntiva in base alla notoria
appartenenza al gruppo linguistico e ad altri elementi già acquisiti
al processo (artt. 14 e 15 d.P.R. n. 574). L'imputato può inoltre,
nei casi e modi disciplinati, "decidere che il processo prosegua
nell'altra lingua" (art. 17 d.P.R. n. 574).
La disciplina descritta, non imponendo agli appartenenti alla
minoranza linguistica di usare nel processo una lingua diversa da
quella materna, attua nel processo penale la tutela del patrimonio
culturale della stessa minoranza, tutela riconosciuta dall'art. 6
della Costituzione, nonché dall'art. 100, primo comma, dello Statuto
speciale del Trentino-Alto Adige.
La facoltà di scelta della lingua del processo come lingua
diversa da quella materna, attribuita all'imputato dall'art. 17 del
d.P.R. n. 574 a chiusura della disciplina generale, raccorda, d'altro
canto, la tutela dell'imputato, quale appartenente alla minoranza
linguistica, alla tutela connessa alla garanzia, prevista dall'art.
24 Cost., del diritto di difesa anche come difesa tecnica. Attraverso
la disciplina posta con il d.P.R. n. 574 risulta, infatti, assicurata
all'imputato la libertà di scegliere il proprio avvocato anche in un
gruppo linguistico diverso da quello di appartenenza, potendo la
scelta della lingua del processo essere fatta in funzione delle
esigenze della difesa tecnica.
Allo stesso modo la norma impugnata - consentendo solo al
difensore di fiducia di madrelingua diversa da quella del processo di
svolgere interventi orali nella propria lingua, con verbalizzazione
nella lingua del processo - collega il complesso di norme che
individuano la lingua del processo nella madrelingua dell'imputato
con la tutela costituzionale del diritto di difesa, rendendo
possibile la scelta del difensore in un gruppo linguistico diverso da
quello di appartenenza anche quando, nella ponderazione dei propri
interessi, l'imputato ritenga di non esercitare la più ampia
facoltà di variazione della lingua del processo di cui all'art. 17
citato.
Resta, peraltro, innegabile che l'effettività della difesa
tecnica può conseguire la sua realizzazione migliore ove la lingua
del processo venga a coincidere sia con la lingua dell'imputato che
con quella del difensore. Tale principio, nella speciale disciplina
posta dal d.P.R. n. 574 a tutela della minoranza tedesca, può essere
derogato, ma solo in relazione all'esigenza di garantire più
intensamente il diritto di difesa, consentendo all'interessato una
più ampia libertà nella scelta del proprio difensore. Ipotesi,
questa, che non ricorre ove la scelta manchi e si proceda alla
designazione di un difensore di ufficio.
5. - A questo va aggiunto che l'art. 26, secondo comma, delle
norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale (d.P.R. n.
271 del 1989) prevede che nei procedimenti nei confronti di
appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute di cui all'art.
109, secondo comma, dello stesso codice, l'autorità giudiziaria
debba tener conto, nell'individuare il difensore d'ufficio o nel
designare il sostituto del difensore a norma dell'art. 97, quarto
comma c.p.p., dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato
quando ciò serva ad assicurare l'effettività della difesa.
Tale disposizione, posta per garantire a tutti i cittadini
appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute l'effettività e
l'efficacia della difesa tecnica, quando la scelta del difensore non
sia stata effettuata dalla parte interessata, non può non valere
anche per i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco
della Provincia di Bolzano (v., in questo senso la sent. n. 271 del
1994, che ha riconosciuto l'applicabilità ai cittadini di lingua
tedesca della Provincia di Bolzano, dell'art. 109, secondo comma,
del nuovo codice di procedura penale).
Con riferimento alla fattispecie in esame occorre, dunque,
riconoscere che anche nel caso di appartenenti alla minoranza
linguistica tedesca, l'autorità giudiziaria, quando si tratti di
garantire l'effettività della difesa, è tenuta a nominare, ai sensi
dell'art. 26 del d.P.R. n. 271 del 1989, un difensore di ufficio
della stessa madrelingua dell'imputato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, quinto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme
di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto
Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina
nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari), in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione sollevata dal Pretore di Bolzano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte