Sentenza n. 16/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
citata
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 1legge 203/1995
- art. 2legge 203/1995
- art. 3legge 203/1995
- art. 17legge 400/1988
- art. 30legge 400/1988
- art. 31d.lgs. 29/1993
- art. 32d.lgs. 29/1993
- art. 30d.lgs. 29/1993
- art. 9legge 292/1990
- art. 12legge 292/1990
- art. 10legge 292/1990
- art. 14legge 292/1990
- art. 4legge 292/1990
- art. 5legge 292/1990
- art. 6legge 292/1990
- art. 7legge 292/1990
- art. 2legge 400/1988
- art. 4r.d. 1102/1925
- art. 7legge 217/1983
- art. 12legge 217/1983
- art. 8legge 217/1983
- art. 1legge 650/1996
- art. 3legge 800/1967
- art. 7legge 327/1935
- art. 2legge 1142/1935
- art. 3legge 1213/1965
- art. 27legge 1213/1965
- art. 3legge 337/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione:
A) del d.-l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con
modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203 "Riordino delle
funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" limitatamente a:
articolo 1;
articolo 2;
articolo 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del
settore dello spettacolo e del turismo);
comma 1
(1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo
specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata
in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la
danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti
governativi adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e degli artt. 30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni
parlamentari, si procede a:
b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e
del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero
del turismo e dello spettacolo.);
comma 2
(2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti
criteri e principi:
b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze
della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a
societ o enti anche di natura privata quando ci sia conforme a
criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti
degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo
il riordino degli enti stessi;);
comma 3
(3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e
dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del
turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della
costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente
per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le
commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua
tedesca e in lingua francese, da proiettare, rispettivamente, in
provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su
delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente
della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta, sentita la commissione nominata dalla
giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla
osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n.
161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del
film in lingua tedesca e in lingua francese.);
comma 8
(8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con
l'osservanza degli artt. 30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato,
che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti
commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei
seguenti princpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli
uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai
vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali
uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con
adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze
linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo
di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine
l'ENIT - autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo
criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per
il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati
operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con
soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione
turistica;
b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale
con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il
trasferimento del personale in esubero con le modalità previste
dall'art. 5;
c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della
promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione
dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la
predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di
promozione turistica;
d) previsione della possibilità di costituzione o di
partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche
attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di
programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre
amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia
all'estero.);
comma 9
(9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di
amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata
qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di
categoria di cui uno con funzioni di; presidente, e da tre esperti
designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione
durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.);
comma 10
(10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si
provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da
un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non
inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale
dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da
un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è
previsto un supplente.);
comma 11
(11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono
collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.);
comma 12
(12. Gli artt. 9, 12, comma 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre
1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite
all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 ottobre
1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione,
fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del
nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di
amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.);
comma 13
(13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al
comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi
dell'art. 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.);
articolo 4;
articolo 5;
articolo 6;
articolo 7 (Adeguamento della legislazione in materia
alberghiera);
comma 1
(1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di
settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con
atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'art. 2,
comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di
adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte
dell'Unione europea delle seguenti normative:
a) la disciplina recata dall'art. 4 del r.d. 24 maggio 1925, n.
1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di
attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente,
è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto
e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle
strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due
stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture
alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o
cinque stelle lusso;
b) la disciplina recata dagli artt. 7 e 12 della legge 17 maggio
1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;
c) la disciplina recata dall'art. 8 della legge 17 maggio 1983,
n. 217, in materia di vincolo di destinazione.);
B) del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante
"Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva
e delle telecomunicazioni", limitatamente a: art. 1 (Disposizioni
urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel
settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva
e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in
forma codificata):
comma 59
(59. La commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della
legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa,
di cui all'art. 7 del regio d.-l. 1 aprile 1935, n. 327, convertito
dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'art. 2 del d.lgs. 20
febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia
ed il comitato per il credito cinematografico, di cui,
rispettivamente, agli artt. 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo
spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968,
n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono
sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate
commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la
prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il
credito cinematografico e commissione consultiva per le attività
circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono
attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già
proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione
consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo
intenda loro affidare.);
comma 60
(60. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla
quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già
esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonché ogni
altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che
l'autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda
affidarle.);
comma 61
(61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono
composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello
spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel
numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo
e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della
Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente
qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle
commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo
competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di
convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la
nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può
delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
presiedere le singole sedute delle commissioni.);
comma 62
(62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano
in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore
biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo
incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un
componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio,
cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.);
comma 63
(63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59
e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non
versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta,
derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto
delle competenze istituzionali delle commissioni.);
comma 64
(64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo
procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle
commissioni, ai sensi del comma 61.);
comma 65
(65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo
spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato,
nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse
commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti
delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la
partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.);
comma 66
(66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in
carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996,
fino all'insediamento delle nuove commissioni.);
comma 67
(67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma
59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla
costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso
in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza,
la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo
viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono
attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla
elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in
particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri
generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il
sostegno alle attività dello spettacolo.);
comma 68
(68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede
alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i
problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del
numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna
sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione
dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di
categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del
comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che può
delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
partecipare alle singole sedute delle sezioni.);
comma 69
(69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto
dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica
quanto previsto dal comma 62.);
comma 70
(70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello
spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei
commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il
funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.),
iscritto al n. 84 del registro referendum;
Vista l'ordinanza del 26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta e la successiva ordinanza del 20
gennaio 1997 con la quale è stato modificato il quesito;
Udito nelle camere di consiglio dell'8 e del 22 gennaio 1997 il
giudice relatore Giuliano Vassalli;
Uditi gli avvocati Giovanni Motzo e Beniamino Caravita di Toritto
per i delegati dei Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte,
della Valle d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Toscana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare, presentata il 30 settembre 1996, dai delegati
dei Consigli regionali delle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte,
Valle d'Aosta, Calabria, Toscana, sul seguente quesito: "Volete voi
che sia abrogato il d.-l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge,
con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203 "Riordino delle
funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" limitatamente a:
articolo 1; articolo 2; articolo 3 (Riordino degli organi consultivi
e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo); comma 1 (1.
In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificam
ente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore
delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il
teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti
governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
competenti commissioni parlamentari, si procede a: a) riordinare gli
organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo
e dello spettacolo; b) riordinare gli enti operanti nel settore dello
spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.) comma 2 (2. I
regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e
principi: a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli
organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo
e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica,
danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli
viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra
rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente
qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in
carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati
prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo
incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di
associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle
quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi
avanzate dalla rispettiva categoria; b) il riordino degli enti già
vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e
dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di
natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e
funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi
dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti
stessi; c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai
comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di
attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la
imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari
pubblici.); comma 3 (3. Le funzioni amministrative in materia di
revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano
attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo
specificatamente competente per le attività culturali, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e
di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in
lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese, da
proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione
Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio
dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e
dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita la
commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta
regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana,
rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi
anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in
lingua francese.); comma 8 (8. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli artt. 30, 31 e 32 del
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo
parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta
giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino
dell'ENIT, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a)
razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici
all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari
paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici,
anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate
conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze
linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo
di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine
l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo
criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per
il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati
operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con
soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione
turistica; b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del
personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il
trasferimento del personale in esubero con le modalità previste
dall'articolo 5; c) attribuzione di funzioni specifiche per lo
sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di
rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale,
nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali
di promozione turistica; d) previsione della possibilità di
costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento
di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad
accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con
altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia
all'estero.); comma 9 (9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti,
di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico,
designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le
associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente e da
tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di
amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un
solo mandato.); comma 10 (10. Entro il medesimo termine e con le
medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori
dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro,
con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della
Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per
ogni membro effettivo è previsto un supplente.); comma 11 (11. I
membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati
fuori ruolo per la durata del loro mandato.); comma 12 (12. Gli
artt. 9, 12, comma 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292,
sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono
esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i
controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di
amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'
ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.); comma 13 (13. Fino alla
costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in
carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'art. 14 della
legge 11 ottobre 1990, n. 292.); articolo 4; articolo 5; articolo 6;
articolo 7, comma 1 (1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in
campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni
vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti
normative: a) la disciplina recata dall'art. 4 del r.d. 24 maggio
1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di
attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente,
è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto
e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle
strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due
stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture
alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o
cinque stelle lusso; b) la disciplina recata dagli artt. 7 e 12 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione
alberghiera; c) la disciplina recata dall'art. 8 della legge 17
maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.)?".
2. -
Con ordinanza del 26 novembre 1996, relativa alla presente e ad altre
11 richieste di referendum di iniziativa regionale, l'Ufficio
centrale per il referendum, dato atto che le deliberazioni assunte
dai Consigli regionali sono state ritualmente adottate, ha dichiarato
la legittimità della richiesta di referendum come sopra formulata,
denominata, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, della legge n. 352
del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173,
"Soppressione del Dipartimento del turismo e dello spettacolo presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri" e contrassegnata con la
sigla B/3, disponendo le conseguenti comunicazioni di legge.
3. -
Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
relativa alla presente e ad altre richieste referendarie, il
Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per la
conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione.
4. - Con
ordinanza dell'11 dicembre 1996, l'Ufficio centrale per il
referendum, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 352 del 1970, ha
disposto la correzione di errori materiali nella formulazione del
quesito referendario, prevedendo che in luogo delle parole: "art. 3,
comma 1 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore
dello spettacolo e del turismo)" siano introdotte le parole: "art. 3
(Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello
spettacolo e del turismo), comma 1".
5. - Con memoria depositata il
4 gennaio 1997 i delegati dei consigli regionali, dopo avere
illustrato la ratio del quesito referendario all'esame della Corte,
identificabile nella eliminazione del dipartimento del turismo e
dello spettacolo, al fine di ottenere una ridefinizione del riparto
di funzioni tra Stato e regioni, che estenda le competenze regionali,
hanno esposto le ragioni a favore dell'ammissibilità del quesito,
sottolineando in particolare l'inesistenza di vincoli costituzionali
alla abrogazione delle norme che istituiscono il dipartimento del
turismo e dello spettacolo, l'inesistenza di impedimenti alla
presentazione di un referendum avente ad oggetto la disciplina
predisposta dal legislatore in conseguenza di una abrogazione
referendaria precedente, l'inesistenza di vizi di disomogeneità
nella formulazione del quesito.
6. - Nella camera di consiglio
dell'8 gennaio 1997 è stato udito, per i delegati dei consigli
regionali, l'avv. prof. Beniamino Caravita di Toritto.
7. - Con
ordinanza del 20 gennaio 1997, l'Ufficio centrale per il referendum,
rilevato che i commi da 59 a 70 dell'art. 1 del d.-l. 23 ottobre
1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio
dell'attività radiotelevisiva", nel testo risultante dalla
conversione, operata con legge 23 dicembre 1996, n. 650, hanno
tacitamente abrogato il comma 1, lettera a), e il comma 2, lettere a)
e c), dell'art. 3 del decreto-legge n. 97 del 1995, nel testo
risultante dalla legge di conversione n. 203 del 1995, oggetto della
richiesta referendaria sopra descritta, e rilevato altresì che le
modificazioni introdotte dalla legislazione sopravvenuta non
riguardano nella sostanza né i principi informatori della disciplina
preesistente, né i contenuti normativi essenziali di singoli
precetti, ha disposto, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del
1970, che le operazioni referendarie riguardanti le norme abrogate
non abbiano più corso e che in loro vece il referendum si effettui
sulle nuove disposizioni legislative, sopra indicate. Con la
medesima ordinanza, l'Ufficio centrale per il referendum, rilevato
che il comma 71 dell'art. 1 del decreto-legge n. 545 del 1996, nel
testo risultante dalla conversione, operata con legge 23 dicembre
1996, n. 650, delega il Governo ad adottare con regolamento una nuova
disciplina dei finanziamenti erogati dallo Stato per il settore dello
spettacolo, e che di conseguenza occorre porsi il problema se fra le
disposizioni legislative abrogate debba annoverarsi anche l'art. 4
del decreto-legge n. 97 del 1995, anch'esso oggetto del quesito
referendario, e contenente disposizioni in materia di finanziamento
statale per il settore dello spettacolo, ha osservato che la nuova
disciplina produrrà un effetto abrogativo delle norme esistenti
soltanto a partire dall'entrata in vigore del regolamento governativo
di cui al comma 71 dell'art. 1 del decreto-legge n. 545 del 1996 e
quindi ha ritenuto che la nuova normativa non incida sullo
svolgimento delle operazioni referendarie. In conseguenza delle
modificazioni legislative intercorse l'Ufficio centrale per il
referendum ha disposto che il quesito referendario relativo alla
"Soppressione del Dipartimento del turismo e dello spettacolo presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri" sia riformulato nei
seguenti termini: "Volete voi che siano abrogati: A) il d.-l. 29
marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazio ni, con
legge 30 maggio 1995, n. 203 "Riordino delle funzioni in materia di
turismo, spettacolo e sport" limitatamente a: artt. 1, 2, 3 (Riordino
degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e
del turismo), articolo 1; articolo 2; articolo 3 (Riordino degli
organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del
turismo); comma 1 (1. In attesa della costituzione di un'autorità di
Governo specificam ente competente per le attività culturali e
dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la
musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede
a: b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e
del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero
del turismo e dello spettacolo.);
comma 2
(2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti
criteri e principi:
b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze
della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a
società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a
criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti
degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo
il riordino degli enti stessi;);
comma 3
(3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e
dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del
turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della
costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente
per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le
commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua
tedesca e in lingua francese, da proiettare, rispettivamente, in
provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su
delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente
della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta, sentita la commissione nominata dalla
giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla
osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n.
161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del
film in lingua tedesca e in lingua francese.); comma 8 (8. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con
l'osservanza degli artt. 30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato,
che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti
commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione e
definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione
ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di
economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo
determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel
settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare
sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di
amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare
apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e
funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero
o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché
a costituire società, anche con soggetti privati, per la
realizzazione di progetti di promozione turistica; b)
riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con
criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento
del personale in esubero con le modalità previste dall'art. 5; c)
attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione
turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine
dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione,
d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione
turistica; d) previsione della possibilità di costituzione o di
partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche
attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di
programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre
amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia
all'estero.); comma 9 (9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti,
di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico,
designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le
associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da
tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di
amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un
solo mandato.); comma 10 (10. Entro il medesimo termine e con le
medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori
dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro,
con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della
Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per
ogni membro effettivo è previsto un supplente.); comma 11 (11. I
membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati
fuori ruolo per la durata del loro mandato.); comma 12 (12. Gli
artt. 9, 12, comma 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292,
sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT,
ai sensi dell'art. 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono
esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i
controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di
amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT
sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.); comma 13 (13. Fino alla costituzione
del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il
collegio dei revisori nominato ai sensi dell'art. 14 della legge 11
ottobre 1990, n. 292.);
articolo 4; articolo 5; articolo 6; articolo 7 (Adeguamento della
legislazione in materia alberghiera);
comma 1
(1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di
settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con
atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri
di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte
dell'Unione europea delle seguenti normative:
a) la disciplina recata dall'art. 4 del regio decreto 24 maggio
1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di
attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente,
è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto
e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle
strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due
stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture
alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o
cinque stelle lusso; b) la disciplina recata dagli artt. 7 e 12 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione
alberghiera; c) la disciplina recata dall'art. 8 della legge 17
maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.); B) il
d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modifica
zioni, con la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Disposizioni
urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni", limitatamente a: art. 1 (Disposizioni urgenti per
l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni,
interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore
dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora
in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma
codificata): comma 59 (59. La commissione centrale per la musica, di
cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni
consultive per la prosa, di cui all'art. 7 del r.d.-l. 11 aprile
1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e
all'art. 2 del d.lgs. 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione
centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito
cinematografico, di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 27 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le
attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3
della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il
Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni
rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica,
commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il
cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione
consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A
tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60,
le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni
altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per
lo spettacolo intenda loro affidare.);
comma 60 (60. È istituita la commissione consultiva per la danza,
alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza
già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonché
ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che
l'autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda
affidarle.);
comma 61 (61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60
sono composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello
spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel
numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo
e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della
Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente
qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle
commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo
competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di
convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la
nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può
delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
presiedere le singole sedute delle commissioni.);
comma 62 (62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e
60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un
ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione
dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati.
Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del
biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.);
comma 63 (63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei
commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro
insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la
carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di
attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.);
comma 64 (64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo
spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti
delle commissioni, ai sensi del comma 61.);
comma 65 (65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per
lo spettacol o, di concerto con il Ministro del tesoro, è
determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento
delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante
ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60
per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.);
comma 66 (66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59
restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26
agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.);
comma 67 (67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui
al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo
provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello
spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per
la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo
spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo
sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla
elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in
particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri
generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il
sostegno alle attività dello spettacolo.);
comma 68
(68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede
alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i
problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del
numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna
sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione
dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di
categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del
comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che può
delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
partecipare alle singole sedute delle sezioni.);
comma 69 (69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è
presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si
applica quanto previsto dal comma 62.);
comma 70 (70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi
dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi
dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il
funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.)?" 8.
- Con memoria depositata il 22 gennaio 1997, i delegati dei Consigli
regionali, dopo avere esposto alcune critiche sia di metodo, sia di
contenuto, alla riforma legislativa disposta con il decreto-legge n.
545 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650,
contestano la decisione dell'Ufficio centrale per il referendum
assunta con l'ordinanza 20 gennaio, sopra ricordata, nella parte in
cui essa non estende il quesito referendario anche al comma 71
dell'art. 1 del sopra citato decreto-legge n. 545 del 1996.
9. -
Ricevuta la comunicazione dall'Ufficio centrale della Corte di
cassazione, il Presidente di questa Corte ha fissato la camera di
consiglio per il giorno 22 gennaio 1997, in cui sono stati uditi, per
i delegati dei Consigli regionali, l'avv.prof. Giovanni Motzo e
l'avv. prof. Beniamino Caravita di Toritto, i quali hanno ribadito le
loro doglianze sia contro l'iniziativa del Governo e del Parlamento,
tradottasi nei commi da 59 a 71 dell'art. 1 del decreto-legge n. 545
del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, sia contro
la mancata estensione del quesito referendario al comma 71, tuttavia
considerato dall'Ufficio centrale per il referendum come sostitutivo
dell'art. 4 del d.-l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203, articolo
sottoposto a richiesta referendaria. Considerato in diritto
1. - Va presa anzitutto in esame la doglianza sollevata dai
difensori del Comitato promotore del referendum in oggetto con la
memoria presentata per la camera di consiglio del 22 gennaio 1997 a
seguito della legge 23 dicembre 1996, n. 650 di conversione in legge,
con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, recante
"Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.
Interventi per il riordino della R.A.I. S.p.A. nel settore
dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora
in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma
codificata", nonché del provvedimento adottato dall'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione, che ha disposto, in
data 20 gennaio 1997, che non abbiano più corso le operazioni
referendarie concernenti il comma 1, lettera a), e il comma 2,
lettere a) e c) dell'art. 3 del d.-l. 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203 e
che, in loro vece, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni
legislative costituite dai commi da 59 a 70 dell'art. 1 del citato
d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, nel testo risultante dalle
modificazioni apportate con la legge di conversione 23 dicembre 1996,
n. 650. Tale doglianza si svolge in una duplice direzione: nei
confronti del Governo e del Parlamento, che hanno ritenuto di
sostituire, con una parziale "rilegificazione" del settore in esame,
disposizioni che nell'art. 3 del d.-l. 29 marzo 1995, n. 97,
sottoposto a richiesta referendaria, devolvevano al Governo
l'emanazione di regolamenti per la disciplina delle Commissioni
consultive operanti in materia di spettacolo; e nei confronti
dell'Ufficio centrale per il referendum in quanto quest'ultimo ha
ritenuto di non dover estendere il quesito referendario al comma 71
dell'art. 1 del citato d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545 (convertito
nella legge 23 dicembre 1996, n. 650), che ha introdotto, dopo il
comma 2 dell'art. 3 del d.-l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito nella
legge 30 maggio 1995, n. 203, i due nuovi commi 2-bis e 2-ter. In
relazione a detta doglianza (che, del resto, è stata ritualmente
presentata come memoria nella quale si insiste per l'ammissibilità
del referendum) questa Corte non ha veste per decidere alcunché nel
corso dell'attuale procedura. Ed infatti, per quanto attiene ai
contenuti della nuova normativa introdotta dal Governo e dal
Parlamento, l'Ufficio centrale per il referendum, modificando il
quesito referendario e sostituendolo con i nuovi commi da 59 a 70
dell'art. 1 del d.-l. n. 545 del 23 ottobre 1996 convertito nella
legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha esteso l'ambito della richiesta di
abrogazione referendaria alle disposizioni contestate; mentre, per
quanto attiene alla omissione di estensione di cui i promotori fanno
carico all'Ufficio centrale per il referendum, questa Corte non ha
alcuno spazio per interloquire essendo suo compito esclusivo quello
di valutare l'ammissibilità o meno dei quesiti quali ad essa
pervengono dal suddetto Ufficio centrale.
2. - Deve ora esaminarsi
l'ammissibilità di detti quesiti per giudicare se esistano elementi
preclusivi ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione o
se ricorre taluna di quelle preclusioni implicite che a partire dalla
sentenza n. 16 del 1978 questa Corte ha individuato in relazione a
"valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture o ai temi
delle richieste referendarie".
3. - Giova premettere che oggetto
della richiesta referendaria è il d.-l. 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203,
recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e
sport". Con tale decreto-legge, derivante, dopo numerose
reiterazioni, dall'originario d.-l. 4 agosto 1993, n. 273, il Governo
ebbe a procedere ad una "nuova organizzazione delle funzioni" di
competenza statale che facevano capo al Ministero del turismo e dello
spettacolo, soppresso a seguito dell'esito positivo del referendum
ammesso con sentenza n. 35 del 1993 di questa Corte, che ebbe a
rilevare la non essenzialità di un apposito dicastero per provvedere
ai compiti statali inerenti al turismo e allo spettacolo. Con tale
decreto-legge n. 273 del 1993, così come con i successivi aventi lo
stesso oggetto, il Governo intese "completare il trasferimento di
tutte le competenze amministrative e gestionali alle regioni",
collocando invece "nella sua sede naturale, e cioè la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la funzione di indirizzo e di coordinamento"
(v. Relazione al disegno di legge di conversione del suddetto d.-l.
4 agosto 1993, n. 273). Ed analogamente intese fare il Parlamento,
come risulta anche dai lavori del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati sull'ultimo disegno di legge di conversione
durante la XII Legislatura. Con i decreti-legge, così come con la
legge di conversione, si intese operare il trasferimento alle Regioni
a statuto ordinario di tutte le competenze e funzioni amministrative
del soppresso ministero, eccezion fatta per alcune funzioni in
materia di spettacolo (art. 1), e affidare ai dipartimenti del
turismo e dello spettacolo, istituiti con due separati decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994, una serie di
funzioni ritenute di attribuzione statale e specificamente elencate
nell'art. 2, lettere da a) ad i). I promotori del referendum, nella
loro memoria, pur lamentando che con l'istituzione dei due nuovi
dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sia
finito per vanificare l'abrogazione referendaria della legge 31
luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello
spettacolo, si propongono di arrivare, attraverso una nuova
consultazione popolare, ad una normativa "che affidi realmente alle
Regioni le materie considerate", che attui "un decentramento su base
regionale delle diverse funzioni del settore del turismo, dello
spettacolo e dello sport" e che "lasci spazio, nelle relative
materie, alla maggiore agilità di gestione delle regioni". Può
dunque affermarsi che la richiesta referendaria ha, sia pur
genericamente, per obbiettivo una ripartizione di funzioni tra Stato
e Regioni diversa da quella in parte attuata e in parte profilata dal
d.-l. 29 marzo 1995, n. 97, intitolato appunto "Riordino delle
funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport".
4. - Il quesito
referendario in esame non risponde a quel requisito di omogeneità
che è funzionale all'imprescindibile chiarezza dell'operazione
referendaria, requisito che, posto una prima volta in rilievo dalla
sentenza n. 16 del 1978, è stato ribadito come essenziale in una
serie di sentenze successive (nn. 24, 28 e 29 del 1981, 27 del 1982,
47 del 1991, 29 del 1993, 6 del 1995), sì da formare oramai una
giurisprudenza costante. Quando il quesito prende in considerazione,
come nella specie, una pluralità di disposizioni, occorre ricercare
se le norme medesime, obiettivamente considerate nella loro struttura
e nelle loro finalità, presentino un comune principio, la cui
eliminazione dall'ordinamento attraverso l'abrogazione referendaria,
o la cui permanenza in alternativa, verrà a dipendere dalla risposta
che il corpo elettorale fornirà al quesito medesimo. Come questa
Corte ha già avuto modo di affermare, nelle consultazioni
referendarie, in cui non è concepibile una risposta articolata, la
nettezza della scelta postula la nettezza del quesito, così da
presupporre, in ipotesi di pluralità di disposizioni attinte,
l'esistenza di un inscindibile nesso di interrelazioni logiche fra le
norme coinvolte, di spessore tale da rendere il quesito unico nella
sua evidenza e nella correlativa ragion d'essere e, quindi,
strutturalmente idoneo a consentire al corpo elettorale di esprimere
una risposta unica. Alla luce dei richiamati principi risulta allora
evidente come la complessa struttura dell'articolata richiesta
referendaria sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a
pronunciarsi non possa ritenersi sotto nessun profilo rispondente ai
requisiti che la richiesta stessa deve presentare ai fini di un
libero e consapevole responso popolare. L'oggetto della proposta,
infatti, verte su una nutrita serie di disposizioni e parti di
disposizioni contenutisticamente e funzionalmente quanto mai
variegate ed il cui unico tratto unificante è rappresentato - quale
dato meramente estrinseco e, se si vuole, occasionale - dall'essere
le stesse iscritte in un unico provvedimento legislativo: un
provvedimento, per di più, che già nella propria intitolazione
("Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport")
svela la notevole varietà dei temi, posto che, al di là del
precedente accumulo di funzioni devolute al Ministero del turismo e
dello spettacolo, esso riguarda settori dell'ordinamento nettamente
distinti, quali quelli del turismo, dello spettacolo e dello sport,
uno solo dei quali (il turismo) è attribuito dalla Costituzione alla
competenza delle Regioni. Prova ne sono, d'altra parte, sia la
circostanza che il provvedimento in esame non prevede la
ricostituzione di un unico organismo che succeda al soppresso
Ministero, ma la creazione di due distinti dipartimenti (istituiti
con decreti presidenziali del 12 marzo 1994), sia la stessa
disposizione contenuta nell'art. 1, comma 9, del decreto-legge n.
97 del 1995, secondo la quale soltanto le "funzioni in materia di
turismo" non attribuite alle Regioni sono esercitate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri "sino all'approvazione della legge
istitutiva del Ministero delle attività produttive". Ove, poi, si
passino in rassegna le varie norme che formano oggetto del quesito,
risulterà subito palese l'eterogeneità dei temi che vengono ad
essere coinvolti già attraverso la semplice disamina delle rubriche
che compaiono sotto i diversi articoli o parti di articoli del più
volte citato decreto-legge n. 97 del 1995 che la proposta
referendaria intenderebbe abrogare nei suoi artt. 1, 2, 3 (per nove
suoi commi) 4, 5, 6, 7, comma primo. Si passa, infatti, dalla
disciplina riguardante il trasferimento di funzioni in materia di
turismo e di spettacolo (art. 1) alla individuazione delle funzioni
riservate alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
turismo, spettacolo e sport (art. 2); alla previsione di regolamenti
governativi dedicati al riordino degli enti operanti nel settore
dello spettacolo e del turismo (art. 3); alla gestione dei
finanziamenti erogati dallo Stato (art. 4); a disposizioni
riguardanti il personale (art. 5); alla successione dei rapporti del
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo con correlativa
disciplina transitoria (art. 6); alla previsione, infine, della
emanazione di criteri di adeguamento di alcune disposizioni
legislative in materia alberghiera a quelle vigenti in paesi che
fanno parte della Unione europea (art. 7, comma 1). Una miscellanea,
dunque, nella quale non può intravedersi quella matrice
razionalmente unitaria che, sola, renderebbe il quesito omogeneo,
chiaramente percepibile e quindi idoneo a formare oggetto di un solo
responso alternativo. Ad esempio, eterogenee e, quindi, non
omologabili nell'alveo di un unitario quesito, si presentano le varie
funzioni che l'art. 2 devolve alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport. Accanto, infatti,
alla definizione delle politiche di settore e della attività di
indirizzo e coordinamento compaiono, anche, funzioni che con esse non
necessariamente si coniugano, come lo svolgimento delle attività
necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla
elaborazione delle politiche comunitarie, ovvero la raccolta ed
elaborazione di dati, fino ad individuare attribuzioni del tutto
peculiari e, perciò stesso, dalle altre ontologicamente scindibili,
quali il sostegno e la promozione del turismo in favore dei soggetti
con ridotte capacità motorie e sensoriali. Il difetto del
necessario requisito di omogeneità, rende pertanto inammissibile la
richiesta referendaria indicata in epigrafe.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.-l. 29 marzo
1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo,
spettacolo e sport), convertito, con modificazioni, nella legge 30
maggio 1995, n. 203, e del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545
(Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva
e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella
legge 23 dicembre 1996, n. 650, richiesta dichiarata legittima, con
ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il
referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte