Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1,

e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 27 ottobre 1997 dal Tribunale di Bari - Sezione per il riesame,

iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale di Bari, adito in sede di appello ex art.

310 del codice di procedura penale avverso il provvedimento del

locale giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la

richiesta di scarcerazione di due fermati che avevano rifiutato di

rendere l'interrogatorio a norma dell'art. 391, comma 3, e nei cui

confronti era stata adottata la misura cautelare della custodia in

carcere, senza che, alla stregua dell'art. 294, comma 1, del codice

di procedura penale, si fosse proceduto ad assumere l'interrogatorio

successivamente all'applicazione della misura, ha, con ordinanza del

27 ottobre 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

dello stesso art. 294, comma 1, nella parte in cui stabilisce che "il

giudice, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida

.. del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio

della persona in stato di custodia cautelare in carcere

immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio

dell'esecuzione della custodia", nonché dell'art. 302 dello stesso

codice "nella parte in cui non prevede la perdita di efficacia della

custodia cautelare applicata a persona che, pur se interrogata nel

corso dell'udienza di convalida del fermo, dall'inizio

dell'esecuzione della custodia non sia stata (nuovamente) interrogata

immediatamente e comunque non oltre cinque giorni";

che secondo il giudice a quo, poiché il quadro normativo

originario in tema di interrogatorio della persona in vinculis

risulterebbe radicalmente modificato sia a seguito degli interventi

del legislatore sia in conseguenza di decisioni della Corte

costituzionale, ne sarebbe derivata una situazione deteriore e, per

di più, lesiva del diritto di difesa, per il fermato poi sottoposto

alla misura custodiale rispetto alla persona raggiunta esclusivamente

dalla misura;

che, più in particolare, si richiamano le modifiche che hanno

attinto l'art. 391, comma 3, e l'art. 293, comma 3, del codice di

procedura penale, in un panorama in cui la persona colpita da

un'ordinanza di custodia cautelare ha la possibilità di rendere

l'interrogatorio di cui all'art. 294, comma 1, conoscendo gli atti

sui quali si fonda la richiesta del pubblico ministero con

possibilità del suo difensore di apprestare una più efficace linea

difensiva, garanzia non concessa all'indagato colpito da un'ordinanza

di custodia cautelare dopo la convalida del fermo o dell'arresto, il

quale viene interrogato in una fase, come l'udienza di convalida, in

cui non ha la possibilità di conoscere gli atti su cui la richiesta

si fonda né, ovviamente, di estrarne copia;

che, di conseguenza, l'equiparazione dell'interrogatorio previsto

dall'art. 391, comma 3, all'interrogatorio previsto dall'art. 294,

penalizzerebbe la posizione del fermato, senza che a tale posizione

deteriore possa ovviarsi né con l'interrogatorio contemplato in sede

di richiesta di revoca o di sostituzione della misura (trattandosi di

evenienza soltanto ipotetica e comunque priva di effetti sul piano

della efficacia della misura stessa), né con la facoltà per

l'arrestato o il fermato di prendere visione (come è avvenuto nel

caso di specie) degli atti posti a fondamento del decreto di fermo:

si tratterebbe di una richiesta il cui accoglimento è rimesso alla

discrezionalità dell'organo procedente, per giunta, da considerare

di estrema latitudine, attesi i termini di efficacia della procedura

coercitiva e la segretezza degli atti di essa dotati di una specifica

autonomia rispetto a quelli posti a base della richiesta di misura

cautelare;

che nel giudizio non si sono costituite le parti private né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che il giudice a quo ha di mira un intervento additivo

da parte di questa Corte volto ad introdurre, anche nel caso in cui

l'indagato si trovi in vinculis in forza di un provvedimento di

fermo, il dovere del giudice, all'esito del giudizio di convalida, di

procedere all'interrogatorio del fermato, a norma dell'art. 294,

comma 1, del codice di procedura penale, nel caso in cui sempre al

termine di tale procedura abbia adottato la misura cautelare della

custodia in carcere, così da rendere operante, ove venga omesso

l'interrogatorio nei cinque giorni dalla privazione dello status

libertatis l'effetto estintivo della misura a norma dell'art. 302 del

codice di procedura penale;

che correttamente il giudice a quo ha, dunque, denunciato il

comma 1 dell'art. 294, nella parte in cui preclude al giudice di

procedere all'"interrogatorio di garanzia" nei casi in cui abbia già

interrogato l'arrestato o il fermato nel corso dell'udienza di

convalida;

che la norma adesso censurata, introdotta dall'art. 13 del

decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, risponde all'evidente,

quanto ragionevole esigenza, già avvertita dalla prevalente

interpretazione giurisprudenziale, di evitare un'inutile duplicazione

di attività processuali, realizzandosi anticipatamente in sede di

convalida, le finalità di garanzia poste a base dell'interrogatorio

dell'imputato in stato di custodia cautelare; più precisamente, il

pubblico ministero, se non ritiene di comparire all'udienza

"trasmette le richieste in ordine alla libertà personale con gli

elementi su cui le stesse si fondano (art. 390, comma 3-bis), e

invece se compare all'udienza", illustra le richieste in ordine alla

libertà personale (art. 391, comma 3);

che, peraltro, la medesima finalità viene a realizzarsi anche

nel caso in cui l'arrestato o il fermato rifiuti l'interrogatorio in

sede di convalida, dato che tale rifiuto interviene in presenza di un

atto contestativo articolato secondo le accennate peculiari cadenze

della procedura;

che appare inconferente il richiamo all'art. 293, comma 3, del

codice di procedura penale, quale integrato ad opera dell'art. 10

della legge 8 agosto 1995, n. 332, che prescrive il deposito nella

cancelleria del giudice che ha adottato la misura, oltre che

dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, anche della

"richiesta del pubblico ministero" e degli "atti presentati con la

stessa", risultando tale precetto coordinato all'esigenza "di

consentire al difensore pieno accesso agli atti depositati dal

pubblico ministero, sul presupposto che, dopo l'esecuzione della

misura cautelare, non sussistono ragioni di riservatezza tali da

giustificare limitazioni al diritto di difesa", così da assicurare

"al difensore la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su

cui è fondata la richiesta del pubblico ministero, al fine di

rendere attuabile un'adeguata e informata assistenza

all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare ex

art. 294 del codice di procedura penale" (v. sentenza n. 192 del

1997); un'esigenza non avvertibile allorché la misura sia stata

adottata all'esito del procedimento di convalida almeno nel senso che

la conoscenza anticipata del contenuto della eventuale richiesta vale

a qualificare tale deposito come preordinato esclusivamente

all'esercizio del potere di gravame;

che, dunque, la diversità di situazioni poste a confronto

esclude che possa dirsi vulnerato il principio di eguaglianza, mentre

l'interrogatorio in sede di convalida risulta, considerato il

complessivo contesto in cui la relativa udienza si svolge, in grado

di soddisfare compiutamente l'esigenza di tutela dell'indagato anche

con riferimento alla misura disposta, così da escludere qualsivoglia

lesione del diritto di difesa;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bari con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte