Sentenza n. 160/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1973 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 1407/1960
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
13 novembre 1960, n. 1407 (norme per la classificazione e la vendita
degli olii d'oliva), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1970
dal pretore di Ischia nel procedimento penale a carico di Castagliuolo
Pasquale, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 6 febbraio 1970, emessa nel procedimento penale a
carico di tal Pasquale Castagliuolo, negoziante di generi alimentari,
imputato di aver posto in commercio "olio di oliva" miscelato con
piccola quantità di olio di semi con acidità superiore a quella
massima consentita, in violazione degli artt. 3 e 5 della legge 13
novembre 1960, n. 1407, il pretore di Ischia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 di detta legge, in forza del
quale il Castagliuolo avrebbe dovuto essere punito.
Secondo tale ordinanza la norma denunziata sarebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, "in quanto crea una disparità di
trattamento dei cittadini punendoli con la multa e la reclusione o
l'ammenda a secondo delle condizioni sociali dei medesimi".
Dopo gli adempimenti di legge, poiché nessuna delle parti si è
costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 9, comma primo, delle Norme
integrative 16 marzo 1956, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24
marzo 1956, n. 71, la causa è venuta alla cognizione della Corte
nell'odierna convocazione in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - L'art. 8 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, contenente
"Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva",
statuisce che chi viola le disposizione dell'art. 5 sia punito con la
multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale e con la
reclusione fino ad un anno (primo comma), che le pene siano raddoppiate
nei casi di particolare gravità (secondo comma) e siano diminuite fino
alla metà se il fatto è di lieve entità (terzo comma). L'ultimo
comma, infine, prevede che, se il fatto sia commesso dal produttore
diretto e riguardi la vendita di modeste quantità, la pena sia
costituita dall'ammenda sino a lire 300.000.
L'ordinanza di rimessione prospetta il dubbio che la descritta
disciplina violi l'art. 3 della Costituzione, giacché una pena
qualitativamente diversa (multa e reclusione ovvero ammenda) sarebbe
prevista solo sul presupposto di una diversità di "condizioni
sociali".
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte, con costante giurisprudenza, ha deciso che rientra
nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti
debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura
della pena e che, finché siffatto potere sia contenuto, appunto, nei
limiti della razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Nel caso in esame non può dirsi, come il pretore di Ischia assume,
che il trattamento meno severo per il produttore diretto che vende
"modesta quantità" di prodotto sia ispirato a un non legittimo rilievo
dato alla sua "condizione sociale" e che, di conseguenza, la disciplina
dettata dall'art. 8, ispirata da discriminazioni non consentite
dall'art. 3 della Costituzione, risulti illegittima.
Ed infatti, poiché le previsioni penali sono dettate dalla
necessità di apprestare tutela a determinati beni di interesse sociale
e di dissuadere da comportamenti che possano lederli o metterli in
pericolo, ben può il legislatore, nell'esercizio della sua
discrezionalità politica, articolare diversamente, anche sotto il
profilo qualitativo, le sanzioni in relazione alla maggiore o minore
incidenza quantitativa del fenomeno che si vuol reprimere.
Orbene, nella specie, non può dirsi che irrazionalmente il
legislatore abbia dato rilievo al maggior pericolo sociale costituito
dalle adulterazioni e sofisticazioni commesse da commercianti o da
industriali, e, corrispondentemente, al minor pericolo costituito dagli
illeciti commessi, per piccole quantità, da produttori diretti:
sicché il meno severo trattamento fatto dall'ultimo comma
dell'impugnato art. 8 poggia non su una diversa "condizione sociale"
del soggetto, sibbene su una discrezionale e non irrazionale
valutazione fatta dal legislatore in ordine all'apprezzamento di
situazioni obiettive e diverse.
Ne consegue che la disciplina penalistica in esame non viola l'art.
3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, commi primo, secondo e terzo, della legge 13 novembre
1960, n. 1407 "Norme per la classificazione e la vendita degli olii di
oliva", sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte