Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1980

Altra decisione · depositata il 15/12/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 82 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e 4 della legge 23

maggio 1950, n. 253 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1978 dal Pretore di Milano

nel procedimento civile vertente tra Jeva Antonio e Cazzaniga Achille

ed altra, iscritta al n. 911 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13 febbraio 1980.

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con ordinanza del 13 novembre 1978 è stata sollevata

dal Pretore di Milano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 82 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392 e 4 della

legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui continua ad escludere,

nei contratti di locazione in corso al 30 luglio 1978 e non soggetti a

proroga (conduttori con reddito annuo superiore agli otto milioni),

l'azione di cessazione della proroga stessa per urgente e improrogabile

necessità del locatore; nonostante la protrazione legale della durata

dei contratti per circa quattro anni (art. 65 legge n. 392/1978) e la

conseguente preclusione, nei giudizi di convalida in corso, anche della

azione di rilascio per finita locazione; per il dubbio che ciò

realizzi una irrazionale discriminazione tra categorie di locatori,

attribuendo una maggior tutela al proprietario proprio quando il

conduttore sia meno abbiente.

Considerato che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza

di questa Corte n. 22 del 22 febbraio 1980, la quale ha dichiarato la

illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58,

59, n. 1, e 65 della citata legge n. 392 del 1978, "nella parte in cui

esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti

in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga";

che la questione prospettata, trattandosi nel caso di specie di

procedimento in fase monitoria, involge il citato art. 65, che, per

effetto del suo secondo comma, si applica appunto a quei contratti per

i quali, alla data del 30 luglio 1978, sia in corso procedimento per

convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, secondo i

limiti indicati dalla sentenza di questa Corte n. 18 del 15 febbraio

1980;

che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al

giudice a quo, affinché accerti, alla stregua delle sopravvenute

decisioni di questa Corte, se la questione sollevata sia tuttora

rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte