Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/1983 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di

immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1979

dal Giudice conciliatore di Mantova nel procedimento civile vertente

tra Ramanzini Aldo e Collini Luigi iscritta al n. 838 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22 del 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Il giudice conciliatore di Mantova, nel procedimento civile e

coll'ordinanza di cui all'epigrafe, sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 l. 27 luglio 1978 n. 392, in

riferimento all'art. 3 Cost., sostenendo che si verifica grave

disparità fra coloro che, con unico atto, stipulano contratto di

locazione sia di locali destinati ad abitazione sia di autorimessa, e

coloro che, invece, stipulano due atti distinti ed autonomi. In questo

secondo caso, ad avviso del Conciliatore, potrebbe verificarsi ingiusta

speculazione, potendo il locatore invocare l'applicazione di un canone

di libero mercato per il contratto relativo all'autorimessa, con

conseguente violazione del principio di cui all'art. 3 Cost..

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri che,

tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva che la questione

fosse dichiarata infondata.

Va rilevato, però, che l'ordinanza in parola non solo non motiva

in punto di rilevanza, ma non fa nemmeno il più fugace accenno alla

fattispecie sottoposta all'esame del giudice, sì che non è dato in

alcun modo di conoscere se la sollevata questione abbia effettivamente

carattere di pregiudizialità rispetto al caso da risolvere.

Ne deriva che, in aderenza all'ormai reiterata e consolidata

giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal

Giudice Conciliatore di Mantova, coll'ordinanza in epigrafe, in ordine

agli artt. l, 12 e 13 della l. 27 luglio 1978, n. 392 e in relazione

all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte