Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

citata

  • art. 6legge 775/1970
  • art. 1legge 117/1968
  • art. 2legge 117/1968
  • art. 195r.d. 645/1936
  • art. 178r.d. 645/1936
  • art. 1legge 196/1952
  • art. 2legge 196/1952
  • art. 398legge 196/1952
  • art. 399legge 196/1952
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo

comma, numero 2, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni legislative in materia di postale, di

bancoposta e di telecomunicazioni), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Pretore di S. Vito al

Tagliamento nel procedimento penale a carico di Moz Carlo, iscritta

al n. 649 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno

1988;

2) ordinanza emessa il 2 giugno 1988 dal Pretore di Cavalese nel

procedimento penale a carico di Vidalli Pietro, iscritta al n. 657

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che l'art. 195, primo comma, numero 2, del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), come sostituito con l'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103, nella parte in cui commina la pena dell'arresto

da tre a sei mesi e dell'ammenda da L. 200.000 a 2 milioni per

l'esercizio senza concessione (rectius, autorizzazione: cfr. sentenza

n. 1030 del 1988) degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di

debole potenza di cui all'art. 334 dello stesso d.P.R., è impugnato:

a) in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost., dal Pretore di S.

Vito al Tagliamento, il quale nell'ordinanza indicata in epigrafe

sostiene che sarebbero stati travalicati i limiti della delega per

l'emanazione del testo unico contenuta nell'art. 6, ultimo comma,

della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in quanto nella normativa

previgente il fatto in questione sarebbe quello previsto negli artt.

1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n. 117, ed ivi punito con la sola

pena dell'ammenda;

b) in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dal Pretore

di Cavalese, il quale nell'ordinanza indicata in epigrafe sostiene

che nell'ipotesi considerata la pena edittale minima sarebbe

"irragionevolmente sproporzionata" all'entità del fatto-reato, così

da "travolgere radicalmente" la finalità rieducativa della pena,

"per il cui perseguimento è essenziale che il reo senta la

congruità della sanzione inflittagli";

c) in riferimento all'art. 3 Cost., dallo stesso Pretore di

Cavalese, che sostiene che la pena edittale minima prevista dalla

disposizione impugnata darebbe luogo a disparità di trattamento

rispetto alla situazione dell'esercizio senza autorizzazione di

impianti radiotelevisivi in ambito locale, non assoggettato a

sanzione a seguito della sentenza di questa Corte n. 202 del 1976:

aggiungendo, al riguardo, che l'anomalia di quest'ultima situazione -

sottolineata nella sentenza 237 del 1984 - avrebbe perso il carattere

di temporaneità ed assunto il valore di "vera e propria opzione

legislativa" quanto meno sotto il profilo dell'irrilevanza penale del

fatto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

entrambi i giudizi, ha chiesto che le predette questioni siano

dichiarate inammissibili o comunque infondate;

Considerato:

1) che una questione identica a quella sub a) è stata già

dichiarata manifestamente infondata con la sentenza n. 1030 del 1988

(par. 3) in quanto l'impugnato art. 195 riproduce quasi letteralmente

- e senza variazioni quanto a previsione sanzionatoria - l'art. 178

del previgente codice postale (regio decreto 27 febbraio 1936, n.

645), come modificato con l'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196,

mentre alle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 117 del

1968 corrispondono quelle di cui agli artt. 398 e 399 del d.P.R. n.

156 del 1973, poi modificate dalla legge n. 209 del 1980; che la

censura prospettata in riferimento all'art. 25 Cost. è del tutto

sprovvista di motivazione;

2) che una questione in tutto analoga a quella sub b) è stata

dalla Corte dichiarata inammissibile con la citata sentenza n. 237

del 1984, sul rilievo che l'"art. 27, terzo comma, Cost. "si

riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto"

(sentenza n. 167 del 1973; cfr. anche sentenza n. 104 del 1982),

mentre sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla efficacia

rieducativa della pena edittale, la cui determinazione è rimessa

alla valutazione discrezionale del legislatore (cfr. sentenze n. 22

del 1971 e n. 107 del 1980)";

3) che la questione sub c), dichiarata infondata con la medesima

sentenza n. 237 del 1984, è stata poi dichiarata numerose volte

manifestamente infondata e da ultimo con l'ordinanza n. 13 del 1989,

nella quale - sulla scorta di quanto precisato nella sentenza n. 826

del 1988 - si è ribadita la provvisorietà della disciplina degli

apparecchi radiotelevisivi;

che, conseguentemente, vanno dichiarate manifestamente infondate

le questioni sub a) e c) e manifestamente inammissibile quella sub

b).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 195, primo comma, numero 2, del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103, sollevate in riferimento agli artt. 25 e 76

Cost. dal Pretore di S. Vito al Tagliamento con ordinanza del 23

giugno 1988 (r.o. n. 649/88) ed in riferimento all'art. 3 Cost. dal

Pretore di Cavalese con ordinanza del 2 giugno 1988 (r.o. n. 657/88);

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 195, primo comma,

numero 2, del d.P.R. n. 156 del 1973, nel testo come sopra

sostituito, sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.

dal Pretore di Cavalese con la predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte