Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo

comma, del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze

emesse il 24, 25 giugno e 7 luglio 1992 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di Roma, nei procedimenti

penali a carico di Romeo Vincenzo, Tormolino Massimo e Iavarone

Tammaro, rispettivamente iscritte ai nn. 695, 696 e 697 del registro

ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali per il reato

di ritardata presentazione in servizio - in cui gli imputati ed il

p.m. avevano richiesto l'applicazione della pena di un mese di

reclusione ex art. 444 del codice di procedura penale - il giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, con

tre identiche ordinanze emesse tra il 24 giugno ed il 7 luglio 1992,

ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, ove

si sanziona penalmente la condotta del militare il quale,

legittimamente assente, non si presenti senza giustificato motivo nel

giorno successivo a quello prefisso;

che, secondo il giudice rimettente, la norma censurata, non

rintracciabile nel previgente codice penale militare del 1869,

verrebbe a ledere il principio di proporzionalità tra gravità del

fatto e conseguenze sanzionatorie, in quanto, malgrado il carattere

primario dell'interesse tutelato, sarebbe evidente che il giudizio di

disvalore collegato a ritardi da uno a quattro giorni nella

presentazione al reparto non presenterebbe "i connotati di

riprovevolezza tipici dell'illecito penale";

che, a parere del giudice a quo, risulterebbero altresì

vanificate le finalità rieducative della pena - la quale non

dovrebbe mai esplicarsi nei confronti di comportamenti, come quello

in argomento, privi del carattere di antisocialità - ed il principio

di necessaria offensività della condotta;

che, inoltre, risalterebbe la minore gravità - e quindi

l'irragionevolezza dell'equiparazione sul piano sanzionatorio -

rispetto all'ipotesi di allontanamento illecito di cui al primo comma

dell'impugnato art. 147 del codice penale militare di pace, mentre la

previsione della pena detentiva sarebbe del tutto irragionevole se

confrontata a reati ben più gravi puniti con la pena detentiva nella

misura minima di un mese;

che residuerebbero infine ulteriori profili di disparità di

trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato o dei Vigili

del Fuoco per i quali non sussistono ipotesi assimilabili

all'impugnato art. 147, secondo comma, nonché in confronto con

l'ipotesi ( ex art. 151 c.p.m.p.) di mancanza alla chiamata, in cui

il ritardo penalmente rilevante è di cinque giorni;

Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, possono

essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza

della questione (cfr. ordinanza n. 448 del 1992);

che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi rispetto a

quelli a suo tempo offerti dal medesimo Tribunale ed esaminati nella

richiamata ordinanza;

che la questione è quindi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo

comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in relazione

agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal

Tribunale militare di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte