Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1994 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 441, primo

comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1992 dal giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nel

procedimento penale a carico di Beduini Albano ed altri, iscritta al

n. 792 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno

1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Beduini Albano ed

altri, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Perugia - con ordinanza del 14 gennaio 1992 (R.O. n. 792 del 1993) -

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.

441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui dispongono che il giudizio

abbreviato ammesso all'udienza preliminare si svolge senza il

pubblico, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione nonché con

gli artt. 2, primo comma, prima parte, della legge 16 febbraio 1987,

n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per

l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 6 della legge 4

agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla

Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);

che secondo il giudice remittente vi è contrasto tra la

normativa che regola lo svolgimento del giudizio abbreviato

escludendone la pubblicità (il combinato disposto degli artt. 441,

primo comma, 421, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di

procedura penale) e l'art. 1, primo comma, prima parte, della legge

delega n. 81 del 1987 secondo cui "Il codice di procedura penale deve

.... adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate

dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo

penale";

che, in particolare, le disposizioni impugnate si porrebbero in

contrasto con le regole dettate in tema di pubblicità del processo

dalle convenzioni internazionali, violando l'art. 6 della Convenzione

europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo

cui la sentenza che accerta la fondatezza di un'accusa penale "deve

essere resa pubblicamente" ed eventuali deroghe al regime di

pubblicità devono essere adottate dal giudice per rispondere a

specifiche esigenze (interessi dei minori, ragioni di sicurezza o di

ordine pubblico, potenziale pregiudizio alla giustizia);

che, sempre secondo il giudice a quo, la normativa denunciata

violerebbe anche l'art. 76 della Costituzione che fissa i limiti del

potere normativo delegato, dettando una disciplina del giudizio

abbreviato non adeguata alla normativa di una convenzione

internazionale ratificata dall'Italia;

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che con la sentenza n. 373 del 1992 questa Corte ha

già dichiarato inammissibile identica questione di legittimità

costituzionale;

che in tale decisione la Corte - dopo aver ribadito che "la

pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce un

principio essenziale dell'ordinamento democratico, fondato sulla

sovranità popolare sulla quale si basa l'amministrazione della

giustizia" - ha sottolineato come nella peculiare disciplina dettata

per il giudizio abbreviato entrino in gioco interessi diversi che

solo il legislatore può valutare comparativamente e bilanciare

nell'ambito della sua discrezionalità;

che nella sua ordinanza di rinvio il giudice a quo non ha

indicato nuovi profili di incostituzionalità delle norme denunciate

né ha svolto nuove argomentazioni a sostegno delle censure di

incostituzionalità prospettate;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 441, primo comma, 420, primo

comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura penale nella parte

in cui dispongono che il giudizio abbreviato ammesso all'udienza

preliminare si svolge senza il pubblico, in riferimento all'art. 76

della Costituzione nonché agli artt. 2, primo comma, prima parte,

della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale) e 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione

della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del

protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il

20 marzo 1952), sollevata dal Tribunale di Perugia con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte