Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1998 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 549 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1997

dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, sul ricorso

proposto dal Banco di Sicilia contro Presciutti Luigi ed altri,

iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che in sede di riassunzione di un processo esecutivo a

seguito di sentenza d'appello - impugnata con ricorso per cassazione

- che aveva accertato l'obbligo del terzo, il pretore di Ancona,

sezione distaccata di Fabriano, con ordinanza del 1 aprile 1997 ha

sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo

comma, e 97, primo comma, della Costituzione - questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 549 del codice di procedura

civile nella parte in cui "subordina la possibilità di riassumere il

processo esecutivo solo a seguito del termine dato con la sentenza

che definisce il giudizio, anziché con la sentenza di primo grado";

che la "sentenza che definisce il giudizio" di cui alla norma

denunciata sarebbe, ad avviso del rimettente, quella passata in

giudicato e non già quella di primo grado;

che siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto con: a)

l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la diversità di

trattamento - nella tutela esecutiva dei diritti - tra i casi in cui

viene introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo

ed i casi in cui tale giudizio manca; b) l'art. 24, primo comma,

della Costituzione, per la compressione del diritto alla tutela

giurisdizionale dovuto alla necessità di attendere il passaggio in

giudicato della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo; c)

l'art. 97, primo comma, della Costituzione, risultando "indubbio che

anche la inadeguata o inidonea tutela dei diritti soggettivi dei

singoli può provocare intollerabili disfunzioni nell'amministrazione

della giustizia, con negative ripercussioni di carattere generale".

Considerato che l'interpretazione della norma denunciata adottata

dal rimettente, pur se contrastata da parte della dottrina, non

appare implausibile;

che, come affermato da questa Corte, rientra nella

discrezionalità del legislatore modulare le condizioni di accesso

all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei limiti della non

irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (sentenza n. 94

del 1996);

che la disposizione denunciata, come interpretata dal rimettente,

trova una ragionevole giustificazione nella necessità che non

avvengano assegnazioni e trasferimenti di beni mentre è ancora sub

iudice il giudizio per accertare l'obbligo del terzo, nonché

l'oggetto e i limiti di tale obbligo;

che conseguentemente nessuna violazione del diritto alla tutela

giurisdizionale garantito dall'art. 24, primo comma, della

Costituzione discende dalla asserita necessità di riassumere il

processo esecutivo successivamente al passaggio in giudicato della

sentenza che accerta l'obbligo del terzo;

che la disparità di trattamento evocata dal rimettente risulta

giustificata dalla diversità delle situazioni poste a raffronto;

che, infine, non è pertinente l'invocato parametro dell'art.

97, primo comma, della Costituzione giacché, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, il principio del buon andamento della

pubblica amministrazione, pur potendo riferirsi anche agli organi

dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle

leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro

funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto

estraneo alla materia dell'esercizio della funzione giurisdizionale

(da ultimo, ordinanze nn. 99, 147, 159 e 275 del 1996 e nn. 63, 103 e

168 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 549 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,

e 97, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione

distaccata di Fabriano, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte