Sentenza n. 160/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10r.d. 148/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo
comma, numero 2, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931,
n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione), promosso con Ordinanza
emessa il 11 aprile 1998 dal pretore di Palermo nel procedimento
civile vertente tra Supporta Paolo e l'Azienda municipalizzata
Autotrasporti di Palermo, iscritta al n. 512 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti l'atto di costituzione di Supporta Paolo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Sergio Agrifoglio per Supporta Paolo e
l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio, diretto ad ottenere la
declaratoria del diritto all'assunzione presso l'Azienda
Municipalizzata Autotrasporti (AMAT) di Palermo, promosso da un
partecipante ad un concorso pubblico per esami, il pretore di Palermo
in funzione del giudice del lavoro, con Ordinanza emessa il 11 aprile
1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo
comma, e 4 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo comma, numero 2, dell'allegato A
al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
Il giudice rimettente premette che il provvedimento impugnato
(decadenza dalla nomina a vincitore di concorso a 180 posti di agenti
con qualifica di conducente di linea, bandito con delibera dell'AMAT
n. 38 del 12 gennaio 1990) è stato determinato dalla constatazione
che il concorrente aveva superato il limite massimo di età di 30
anni previsto per la partecipazione al concorso ai sensi
dell'art. 10, dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, mentre
gli altri motivi del ricorso non presentavano elementi di fondatezza.
In proposito chiarisce che neppure alla luce della legge
27 gennaio 1989, n. 25 la questione potrebbe trovare positiva
soluzione, dato il carattere generale della legge medesima, la quale,
per effetto del disposto di cui all'art. 15 delle disposizioni
preliminari al codice civile, giammai potrebbe derogare ad una legge
speciale.
Ne consegue - sempre secondo la prospettazione del giudice
rimettente - che il giudizio non può essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale e che la questione stessa non appare manifestamente
infondata.
Il giudice a quo richiama l'indirizzo, più volte affermato da
questa Corte, circa la peculiarità del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di
trasporto.
Tale indirizzo riconosce al rapporto di lavoro in questione la
natura di tertium genus con la conseguenza che la normativa che lo
regolamenta non è in contrasto con gli artt. 3 e 4 della
Costituzione.
Tuttavia, osserva il giudice rimettente, la normativa de qua non
sarebbe più applicabile al rapporto di lavoro del personale delle
Ferrovie per l'avvenuta trasformazione delle "Ferrovie dello Stato"
in ente pubblico economico, per effetto della legge 17 maggio 1985,
n. 210.
Pertanto, la legittimità costituzionale della norma anzidetta,
nella parte in cui fissa in trent'anni il limite massimo di età per
l'assunzione del personale dei servizi attivi delle aziende
municipalizzate che gestiscono servizi di autotrasporto, dovrebbe
essere esaminata sotto il diverso profilo della disparità di
trattamento, che apparirebbe irragionevole ed ingiustificata,
giacché le situazioni (quelle del personale delle Ferrovie e quelle
del personale delle Aziende di autotrasporto) sarebbero
sostanzialmente identiche sotto l'aspetto oggettivo e differirebbero
solo in relazione alla natura giuridica del soggetto che gestisce il
servizio stesso.
Quanto sopra comporterebbe il vulnus all'art. 3, primo e secondo
comma, della Costituzione, nonché all'art. 4 della Costituzione,
valutato in relazione al predetto art. 3, in quanto la previsione
limitativa contenuta nella norma censurata apparirebbe
ingiustificata, determinando, così, una compressione della
effettività del diritto al lavoro.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte
privata, che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità, per
manifesta irrilevanza della questione sollevata.
Secondo l'assunto di parte la norma censurata sarebbe stata
tacitamente abrogata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25, che dispone
l'elevazione al quarantesimo anno del limite di età per la
partecipazione alle selezioni degli enti pubblici economici.
In via subordinata la parte privata chiede che venga dichiarata
la incostituzionalità della norma in questione e, nel condividere le
ragioni dedotte dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione,
sottolinea un ulteriore aspetto, consistente nella violazione
dell'art. 97 della Costituzione per manifesta irragionevolezza della
norma censurata.
3. - Nel giudizio è, altresì, intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la
infondatezza delle questioni.
4. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica,
l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la
quale ha concluso per la infondatezza della questione.
In particolare, quanto alla eccezione di inammissibilità,
osserva che la caducazione della disposizione impugnata lascerebbe un
vuoto normativo in un'attività di particolare rilievo per la
sicurezza delle persone e della circolazione.
Né condivide, in proposito, la prospettazione secondo cui il
limite di età andrebbe individuato attraverso l'applicazione
analogica di disposizioni riguardanti altre categorie di personale.
Tale interpretazione è stata contrastata anche dalla Corte di
cassazione.
L'intervenuta autorità sottolinea, inoltre, che il giudice a quo
non ha verificato se esistessero norme della disciplina collettiva
nazionale di categoria che derogassero alla disposizione impugnata,
atteso che l'art. 1 della legge n. 270 del 1988 si è limitato a
prevederne la derogabilità ad opera della contrattazione collettiva.
Per tale ragione prospetta l'ipotesi che gli atti possano essere
rimessi al giudice a quo, affinché esamini tale aspetto.
Nel merito, osserva che, in materia di rapporto di lavoro di
diritto privato, il bando di concorso si configura come espressione
di autonomia privata dell'ente e non come atto amministrativo.
L'ente, peraltro, è tenuto a rispettare la fonte normativa; ciò
nondimeno - secondo giurisprudenza - può fissare un limite di età
inferiore a quello previsto per legge.
Nella memoria segnala, altresì, la diversa natura delle
"Ferrovie dello Stato", che rivestono natura di S.p.A. e la
inesistenza della "asserita disparità di trattamento", atteso che le
mansioni non sono coincidenti, trattandosi, da un lato, di trasporto
su gomma, dall'altro di trasporto su ferro.
Sottolinea, infine, come la garanzia del diritto al lavoro non
precluda al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio. Considerato in diritto
1. - La questione incidentale di legittimità costituzionale
sottoposta all'esame della Corte riguarda l'art. 10, primo comma,
numero 2, dell'allegato A, al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna
in regime di concessione) nella parte in cui pone, quale limite
massimo per l'ammissione al servizio in prova, l'età di 30 anni (per
i servizi attivi).
Secondo il giudice a quo la norma comporterebbe una violazione
dell'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione per
diseguaglianza del trattamento riservato agli aspiranti lavoratori
presso le aziende municipalizzate del trasporto (su strada) rispetto
a quello applicabile ai dipendenti di altri enti che gestiscono i
servizi di trasporto, nonché dell'art. 4 della Costituzione,
valutato in relazione al predetto art. 3, perché la previsione
limitativa apparirebbe ingiustificata, determinando una compressione
della effettività del diritto al lavoro.
2. - L'eccezione di inammissibilità per mancanza di rilevanza,
proposta dalla parte privata, sotto il profilo della tacita
abrogazione della norma denunciata a seguito della legge 27 gennaio
1989, n. 25, non è suscettibile di accoglimento, in quanto
l'ordinanza del giudice a quo offre una motivazione adeguata e non
implausibile sulla rilevanza della questione e sulla persistente
operatività della norma denunciata ai fini della decisione
sull'unico punto ritenuto residuo del ricorso.
La stessa soluzione negativa si impone per le altre eccezioni
pregiudiziali proposte dall'Avvocatura generale dello Stato sotto i
profili, rispettivamente, della autonomia privata dell'ente in sede
di bando di concorso per rapporto di lavoro privatistico in relazione
alla fissazione nel bando di un limite di età inferiore e della
derogabilità del limite massimo di età in forza dell'art. 1 della
legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed
internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo
del personale inidoneo ed altre misure); infatti vi è stata in punto
di rilevanza - come già sottolineato - una esauriente e plausibile
motivazione da parte del giudice a quo mentre nessuna delle parti ha
allegato la sopravvenienza di disciplina collettiva derogatrice.
3. - Le questioni proposte sono prive di fondamento.
Nessuna disparità di trattamento può configurarsi nella
fattispecie, posta la particolarità, quanto meno nei requisiti
fisico-attitudinali, nel rapporto di lavoro (conducente di linea,
cioè appartenente ai "servizi attivi") del personale dei servizi
automobilistici urbani e parificati delle aziende municipalizzate e
private dei trasporti su strada (autolinee urbane e filovie urbane ed
extra urbane, cui con legge 24 maggio 1952, n. 628 sono state estese
le norme del r.d. n. 148 del 1931), rispetto al personale
(macchinisti) delle "Ferrovie dello Stato", disciplinato ormai in
modo autonomo e sganciato, almeno parzialmente, dal r.d. n. 148 del
1931 (v. art. 2, comma 9, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in
precedenza l'art. 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e per i
requisiti di ammissione la preesistente normativa formalmente
autonoma contenuta nell'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425).
In realtà, il limite di età massimo per la immissione in
servizio rappresenta il risultato di una valutazione discrezionale
circa le esigenze dell'azienda e le capacità attitudinali di cui i
lavoratori devono essere in possesso in relazione anche alla
potenziale durata della vita lavorativa nelle aziende di trasporto su
strada, tenuto conto inoltre dei profili di sicurezza dei trasportati
e della circolazione, in presenza della gravosità del servizio e del
logorio nella guida degli automezzi di linea.
La determinazione effettuata dal legislatore non è
manifestamente irragionevole o arbitraria, giacché lascia spazio ad
eccezioni, con particolari procedure di garanzia, in relazione a
"casi speciali" o per "determinate specialità di personale"; ed ora
risulta superabile attraverso la disciplina della contrattazione
collettiva (legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 1).
4. - Il profilo relativo alla violazione dell'art. 4 della
Costituzione è privo di fondamento, poiché la garanzia del diritto
al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al
legislatore ordinario di regolarne l'esercizio (sentenze n. 61 del
1996 e n. 54 del 1977), e ciò vale anche per i limiti di età,
soprattutto quando la norma si riferisce a requisiti attitudinali
richiesti da particolari rapporti di lavoro caratterizzati dalla
natura del servizio da prestare e da oggettive necessità del tipo di
azienda (sia pubblica che privata).
La discrezionalità del legislatore in ordine ai requisiti di
età è stata esercitata in modo non manifestamente arbitrario o
irragionevole, mentre la parità tra tutti gli aspiranti deve
riferirsi a quel determinato tipo di selezione concorsuale.
Sul piano della legittimità costituzionale, pertanto, deve
escludersi ogni vizio denunciato, tenuto conto della flessibilità
della previsione normativa sia pure limitata del suo contenuto
precettivo, mentre rimangono estranei al presente giudizio i
differenti profili, relativi alla concreta normativa applicabile e
all'esercizio dei poteri di contrattazione collettiva valutabili in
altra sede.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art 10, primo comma, numero 2, dell' allegato A al regio decreto
8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie
e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4 della
Costituzione, dal pretore di Palermo, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte