Sentenza n. 161/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1973 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, primo,
terzo e quarto comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 28
ottobre 1971 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di
Cannistrà Mario e Antonelli Ivano, iscritta al n. 483 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37 del 9 febbraio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale per la violazione dell'obbligo
di iscrizione di un portiere nell'apposito registro dell'autorità di
pubblica sicurezza, iniziato nei confronti di Mario Cannistrà per aver
adibito alle suddette mansioni Ivano Antonelli, e nei confronti di
quest'ultimo per aver svolto la propria opera senza la suddetta
iscrizione, il pretore di Pisa, con ordinanza 28 ottobre 1971, ha
sollevato, in riferimento al primo e secondo comma dell'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del primo, terzo
e quarto comma dell'art. 62 del t.u. delle leggi di p.s., approvato con
r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
Premesso che le pene ivi previste sono diverse e quella a carico
del lavoratore (terzo comma: arresto da uno a tre mesi e ammenda da
lire 40.000 a lire 200.000) è più grave di quella a carico di chi lo
abbia adibito al servizio (quarto comma: ammenda da lire 80.000 a lire
240.000), il pretore afferma che le relative condotte, siano esse da
considerarsi come forma di compartecipazione ad un reato unico, ovvero
come distinte figure di reato, danno luogo al medesimo evento. La
differenza di trattamento punitivo, pertanto, andrebbe ricercata
unicamente nella diversità delle rispettive situazioni sociali, e
sarebbe, comunque, priva di una qualsiasi ragionevolezza, in contrasto
con il principio di eguaglianza.
Al riguardo, il pretore richiama ipotesi normative analoghe che
prevedono, per il lavoratore, una pena più lieve di quella comminata
per il datore di lavoro (art. 14 legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla
mancanza di libretto sanitario di addetto alla manipolazione di
sostanze alimentari), ovvero puniscono soltanto il datore di lavoro
(art. 12 legge 10 gennaio 1935, n. 112, sull'assunzione di lavoratori
privi del libretto di lavoro; legge 22 marzo 1908, n. 105, sul lavoro
notturno dei fornai; art. 8 legge 14 luglio 1959, n. 741, sulle
violazioni dei contratti collettivi resi obbligatori erga omnes).
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Pisa, con l'ordinanza in epigrafe, lamenta che
sia comminata una sanzione diversa contro chi adibisca a portiere del
proprio albergo persona non iscritta nell'apposito registro
dell'autorità di pubblica sicurezza e contro chi, contravvenendo
all'obbligo di iscriversi in tale registro-obbligo che gli è imposto,
qualora non rivesta la qualità di guardia particolare giurata - presti
la propria opera come portiere d'albergo: sanzione meno grave per il
primo (ammenda da lire 80.000 a lire 240.000: art. 62, quarto comma,
t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773) e più
grave per il secondo (arresto da uno a tre mesi e ammenda da lire
40.000 a lire 200.000: art. 62, terzo comma). Siffatto differenziato
trattamento penale sarebbe in contrasto con l'art. 3, primo e secondo
comma, della Costituzione.
2. - La illegittimità si concreterebbe in una duplice violazione
del principio di eguaglianza, in quanto la legge, senza un ragionevole
motivo, farebbe "un trattamento diverso a cittadini che si trovano in
condizioni eguali" (art. 3, primo comma, Cost.): e in quanto il
trattamento è più severo per il "soggetto economicamente,
culturalmente e socialmente più debole, quale deve presumersi sia il
lavoratore rispetto al datore di lavoro o al rappresentante di questi":
ciò che si risolverebbe - a detta del pretore - in un ingiustificato
aggravio della situazione di cittadini che la Costituzione intende,
invece, proteggere in maggior grado (art. 3, secondo comma).
3. - Le censure sono infondate.
È decisivo il rilievo che i destinatari della norma che impone
l'iscrizione nel registro di polizia sono coloro che intendano
esplicare mansioni di portieri (o di custodi), i quali hanno "un dovere
di sorveglianza al fine della prevenzione di reati contro persone o
cose, da adempiere anche in relazione all'interesse di soggetti
estranei al rapporto di lavoro" (sentenza n. 7 del 1966 di questa
Corte). Il che è fatto palese, in primo luogo, dall'esatta
individuazione dell'oggetto della tutela giuridico-penale ed è
confermato dal primo comma dell'art. 113 del Regolamento 6 maggio 1940,
n. 635, per l'esecuzione del t.u. il quale detta che "l'autorità di
p.s., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei
portieri, valuta, con criteri discrezionali, l'idoneità morale
dell'aspirante ed in particolare accerta se, per età, condizioni di
salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria
vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni
delittuose" (il requisito dell'idoneità politica è uti non esset,
perché, nel sistema vigente, il rispetto incondizionato delle libertà
politiche, oltreché sindacali e religiose, è un limite che non è
valicabile dalla discrezionalità amministrativa: vedansi le
motivazioni delle sentenze di questa Corte n. 30 del 1961 e n. 7 del
1966); in secondo luogo, dal comma successivo dello stesso art. 113, il
quale reca che "il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta
dell'autorità di p.s. e a riferire ogni circostanza utile ai fini
della prevenzione generale e della repressione dei reati". Ed è
confermato, altresì, dal secondo comma dell'art.62 del t.u., che,
imponendo la rinnovazione annuale dell'iscrizione (e la sanzione è
quella dell'art. 17: arresto sino a tre mesi o ammenda sino a lire
80.000), esonera - giusta l'insegnamento della Cassazione - da penale
responsabilità il datore di lavoro, il quale, dopo un'assunzione
regolare del portiere, si trovi, in prosieguo, ad avere alle dipendenze
un prestatore d'opera che l'iscrizione non abbia rinnovato.
4. - L'iscrizione nel registro è una forma di autorizzazione
amministrativa, senza la quale non possono essere esercitate le
attività inerenti alla qualifica di portiere (o di custode). E le
ottemperanze a carico dell'aspirante non soltanto non riguardano il
proprietario (o l'amministratore) dello stabile o dell'esercizio o
dell'ufficio, ma sono, anzi, imposte anche nel di lui interesse:
l'interesse ad avere un portiere (o un custode) efficiente e fidato.
Ciò è sufficiente a dimostrare che l'art. 62 prevede non un illecito
unico o identico o, comunque, equivalente, ma illeciti convergenti.
Il comportamento del datore di lavoro, penalmente sanzionato in
modo autonomo, consiste, di solito, in una mera trascuratezza, in una
omissione di informativa: una negligenza che può risolversi in un
pregiudizio per lui. Ed è del tutto irrilevante la circostanza che il
prestatore d'opera possa essere economicamente, socialmente e
culturalmente più debole del datore di lavoro.
5. - Questa Corte, nella motivazione della sentenza n. 77 del 1972,
ha già avuto occasione di intrattenersi sulla figura e sui compiti
funzionali del portiere, che attengono a diverse branche del diritto, e
più al diritto pubblico che a quello privato.
E, sia pure a seguito di una prospettazione diversa (artt. 4 e 35
Cost.), la Corte, con la mentovata sentenza n. 7 del 1966, ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 62 del t.u., come quello che attribuisce all'autorità
amministrativa un potere discrezionale né ingiustificato né
illimitato, sia perché il servizio di portierato implica un dovere di
sorveglianza per la prevenzione di reati contro persone o cose e
presenta peculiarità che postulano un preventivo vaglio delle qualità
personali di chi aspira ad esercitarlo; sia perché il non accoglimento
della richiesta iscrizione deve avere una motivazione che rispetti le
libertà sindacali e religiose del soggetto e si fondi su fatti certi e
tali da escludere la idoneità del richiedente all'esercizio del
delicato compito. Considerazioni che si richiamano qui in quanto
mostrano, sia pure implicitamente, la difformità tra le due ipotesi di
illecito che il legislatore, nella sua discrezionalità, distintamente
prevede e punisce nell'art. 62 del testo unico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 62, primo, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773,
sollevata dal pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte