Sentenza n. 161/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1981 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
citata
- art. 7d.P.R. 968/1954
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi del Comitato regionale di
controllo del Veneto e della Regione Veneto, depositati in cancelleria
l'11 ed il 28 giugno 1976; il 22 luglio ed il 17 dicembre 1976; il 25
gennaio ed il 15 novembre 1977, iscritti ai nn. 26, 28, 32, 33 e 38 del
registro ricorsi 1976 ed ai nn. 3 e 21 del registro ricorsi 1977, per
conflitti di attribuzione sorti a seguito dei provvedimenti della
Commissione centrale per la finanza locale - Sezione organici - emessi
rispettivamente il 3 e 5 maggio 1976; il 14 ottobre ed il 22 dicembre
1975; il 4 giugno ed il 15 luglio 1976 ed il 1 giugno 1977, in materia
di competenza del controllo sugli atti degli enti locali.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi gli avvocati Aldo Sandulli e Leopoldo Mazzarolli per la
Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Comitato regionale di controllo del Veneto con
ordinanza-ricorso del 3 maggio 1976, emessa in relazione alla
deliberazione consiliare dell'Amministrazione provinciale di Verona del
12 aprile 1976, n. 3225/11/134 su: "Nuovo trattamento economico e
giuridico del personale provinciale. Eseguibilità provvedimenti
relativi", promuove conflitto di attribuzione con riguardo al
provvedimento 14 ottobre 1975 della Commissione centrale per la finanza
locale. Con questo ultimo provvedimento si negava l'approvazione delle
delibere del Consiglio provinciale di Verona n. 25 del 26 marzo e n.
179 del 29 aprile 1975. Il Comitato rivendica nell'ordinanza-ricorso la
propria competenza in merito al controllo delle suddette delibere,
chiedendo in conseguenza l'annullamento del provvedimento della
Commissione.
Il 22 aprile 1976 perveniva al Comitato la suddetta deliberazione
del Consiglio provinciale di Verona 12 aprile 1976. Ivi si stabiliva
di dare esecuzione alle deliberazioni del 26 marzo e del 29 aprile
1975, e ad altre della Giunta provinciale, approvate in data 25 giugno
e 27 agosto 1975, l'applicazione al personale della Provincia, escluso
il personale medico degli OO.NN.PP. e del SIM, dell'accordo nazionale 5
marzo 1974 e della relativa integrazione in sede regionale, avvenuta in
data 15 ottobre 1974, nonché dell'accordo Governo sindacati del 12
marzo 1975. Con tali delibere si stabiliva, inoltre, il recupero degli
acconti al personale, a partire dai 1 gennaio 1975.
La deliberazione pervenuta al Comitato faceva rifenmento al
provvedimento della Commissione, Sezione organici, in relazione al
quale è sorto il conflitto, contestando la competenza di quest'ultimo
organo.
Il Comitato, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di tale
deliberazione, ritiene di dover, in via preliminare, stabilire se il
potere di controllo della Commissione, di cui all'art. 7 d.P.R. 19
agosto 1954, n. 968, persista tuttora, nonostante l'attuazione
dell'ordinamento regionale ed il conseguente trasferimento agli organi
della Regione del controllo sugli atti degli enti locali; ritiene
inoltre che in via subordinata debba essere considerata la questione
della costituzionalità del potere suddetto.
Rileva, altresì, il Comitato che la 1ª Sezione del Consiglio di
Stato, con parere espresso in data 26 ottobre 1973 (n. 1878) ha
ritenuto che la Commissione mantiene il potere di controllo in
questione, assimilandolo ai poteri previsti dagli artt. 332 e 333 del
T.U. comunale e provinciale del 1934, in materia di bilanci e di mutui.
L'esercizio di detti poteri, si afferma poi, costituisce attività "sui
generis", differente da quelle previste dagli artt. 130 Cost., 59 e 60
della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Altrettanto non potrebbe tuttavia
dirsi del controllo concernente le deliberazioni sugli organici,
spettando al ricorrente Comitato il controllo relativo alla copertura
finanziaria, di cui all'art. 284 del T.U. n. 383 del 1934. Tale
controllo sarebbe idenneo a quello in precedenza esercitato dalla GPA
sugli organi degli enti locali ed ora trasferito ai Comitati regionali
di controllo. Identico, dunque, dovrebbe essere anche l'organo preposto
al controllo nell'uno e nell'altro caso.
A giudizio del ricorrente, non varrebbe peraltro argomentare, in
base alla lettera degli artt. 59 e 60 della legge n. 62 del 1953, che i
controlli espletati dagli organi centrali restano affidati allo Stato
in quanto non figurano fra quelli trasferiti alla Regione, ossia fra i
controlli ordinari prima affidati alla GPA o al Prefetto. Simile
argomento sarebbe contrario allo spirito della Costituzione e
specificatamente dell'art. 130. Il riferimento esclusivo al Prefetto ed
alla GPA si assume infatti collegato con il precedente sistema di
controllo, che si imperniava sulle due categorie della vigilanza e
della tutela e quindi sull'esame di legittimità e di merito. Il che,
si dice, risulta confermato dall'art. 72 della legge n. 62 del 1953:
detta norma contemplerebbe, infatti, indistintamente tutti gli organi,
inclusa la Commissione, la Sezione organici, che attuavano i controlli
prima dell'entrata in funzione dell'ordinamento regionale, stabilendo
un termine perentorio al mantenimento delle loro attribuzioni.
Prima dell'entrata in funzione delle Regioni - si deduce ancora -
l'organo statale preposto al controllo si sostituiva all'ente
controllato nel valutare l'interesse e l'opportunità dell'atto
dell'ente. La Commissione controllava piante e regolamenti organici, ma
modo e natura di questo controllo non sarebbero aderenti al dettato
dell'art. 130 Cost., secondo il quale la legge ordinaria deve porre
limiti alle ipotesi del controllo di merito, e fissarne la forma.
Inoltre, continua il ricorrente, con la legge n. 952 del 12
novembre 1971, e successive proroghe, il legislatore ha privato la
Commissione del potere di "approvare" i bilanci deficitari; appare
dunque incongruo che quest'ultima conservi il potere solo con
riferimento agli organici; d'altra parte, non può configurarsi una
competenza concorrente della Commissione con gli organi di controllo
regionali, dal momento che l'art. 63 della legge n. 62 del 1953 non
consente di qualificare parere o avviso la pronunzia degli organi di
controllo.
La situazione della finanza locale richiede il rigido controllo
della spesa da parte dello Stato, ma non per questo, rileva il
Comitato, può prescindersi dall'ordinamento e dalla normativa vigenti.
Per le suddette considerazioni, il Comitato assume di essere
l'unico organo competente a controllare le deliberazioni con cui la
Provincia di Verona ha modificato gli organici ed il relativo
Regolamento; si prospetta quindi il conflitto di attribuzione tra il
Comitato stesso, in quanto autonomo rispetto agli organi regionali, e
la Commissione centrale, in quanto organo dello Stato. Sotto altro
profilo, tuttavia, la natura regionale del Comitato potrebbe invece
implicare che il conflitto si configuri come intercorrente fra Regione
e Stato. Nella prima ipotesi, si avrebbe un conflitto interorganico, e
la legittimazione dell'organo ricorrente come parte attiva del
conflitto non potrebbe revocarsi in dubbio. La prospettazione della
seconda ipotesi, imporrebbe d'altra parte alla Regione Veneto di
promuovere essa medesima il conflitto, in relazione ai motivi dedotti
con l'ordinanza-ricorso.
Il Presidente del Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura dello
Stato, eccepisce innanzitutto l'inammissibilità del ricorso, deducendo
che, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953, il solo organo
della Regione legittimato a sollevare i conflitti nei confronti dello
Stato è il Presidente della Giunta regionale.
A voler, per altro verso, ammettere l'asserita autonomia del
Comitato nei confronti della Regione, non potrebbe poi in nessun caso
ritenersi che detto organo costituisca un potere dello Stato,
abilitato, in quanto tale, a promuovere conflitti con altri poteri.
Il ricorso sarebbe altresì tardivamente proposto. Si osserva che,
il potere contestato è stato infatti esercitato il 14 ottobre 1975,
con il rifiuto, da parte della Commissione, di approvare le delibere
del Consiglio provinciale di Verona n. 25 del 26 marzo 1975 e n. 179
del 29 aprile dello stesso anno. Il Comitato sarebbe venuto a
conoscenza della pretesa violazione della propria competenza il 5
aprile 1976, all'atto di annullare la deliberazione dell'11 marzo 1976,
n. 74. Il ricorso sarebbe stato notificato il 22 maggio 1976, fuori
termine. Esso è comunque infondato, si soggiunge, anche in
considerazione del parere espresso in data 26 ottobre 1973 dalla I
Sezione del Consiglio di Stato: i poteri di cui si controverte sono di
natura particolare, si asserisce, non rientrano nelle tipiche funzioni
di controllo e comunque non sono stati trasferiti agli organi regionali
dagli artt. 59 e 60 della legge n. 62 del 1953: ciò in considerazione
della perdurante grave crisi della finanza locale, che aveva
determinato l'emanazione del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 48, e il
d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.
2. - In relazione alla medesima deliberazione della Commissione del
14 ottobre 1975, la Regione Veneto, in persona del suo Presidente, ha
promosso conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Nel relativo ricorso si precisa, anzitutto, che la Giunta regionale
è venuta a conoscenza della deliberazione oggetto del conflitto il 20
maggio 1976 attraverso la comunicazione, da parte del Comitato,
dell'ordinanza emessa in data 3 maggio, in sede di controllo della
deliberazione del 12 aprile 1976 del Consiglio provinciale di Verona:
volta, quest'ultima, a dare esecuzione alle proprie deliberazioni del
26 marzo e 29 aprile 1975, censurate dalla Commissione.
Ad avviso della Regione è venuto meno ogni controllo (in senso
proprio) dello Stato sugli atti degli enti locali, con l'instaurazione
dell'ordinamento regionale e in forza del dettato dell'art. 130 Cost.
Proprio perché sono cadute le competenze della Commissione, si
provvederebbe alle esigenze degli enti deficitari, in base alla legge
n. 952 del 1971 e alle successive proroghe, prescindendo
dall'intervento di detto organo; avverte inoltre la ricorrente che la
contestata attribuzione dell'organo statale non ha ragione di
sopravvivere, anche sotto il riflesso che essa era strettamente
connessa con il parere delle GPA, anch'esse venute a cadere: le quali
ultime andavano sentite prima che la Commissione deliberasse.
Qualora poi si volesse ritenere che le deliberazioni in questione
siano tuttora soggette al controllo della Commissione, ex artt. 59 e 60
della legge n. 62 del 1953, sorgerebbe la questione di
costituzionalità dell'art. 7 del d.lg. n. 968 del 1954 e degli stessi
artt. 59 e 60, per contrasto con l'art. 130 Cost.
Si chiede pertanto alla Corte che venga affermata la competenza del
Comitato ad esercitare il controllo di merito nei confronti dei
sopraindicati deliberati del Consiglio provinciale di Verona; che venga
in conseguenza annullata l'impugnata decisione della Commissione,
previa, se necessario, proposizione della suddetta questione di
costituzionalità.
L'Avvocatura fa in questa sede riferimento al provvedimento della
Commissione, che concerne le delibere del Consiglio provinciale di
Rovigo, oggetto del secondo gruppo di conflitti.
3. - La Regione ripropone conflitto contro il Presidente del
Consiglio, in relazione alla medesima deliberazione del 14 ottobre 1975
della Commissione. Il nuovo ricorso è prodotto per avere la
Commissione approvato il provvedimento del 10 giugno 1977, trasmesso al
Comitato regionale con lettera del 5 agosto 1977 (notificata al
Presidente della Regione a cura della Provincia di Verona, il 10
settembre 1977), ed assunto dalla ricorrente come atto conclusivo,
rispetto alla decisione del 14 ottobre 1975, che costituirebbe l'atto
intermedio.
Con il primo provvedimento del 14 ottobre 1975 la Commissione
aveva, ricorda la Regione, rinviato le deliberazioni del Consiglio
provinciale di Verona del 26 marzo e del 29 aprile 1975, limitatamente
alle parti in cui disponevano variazioni della pianta organica e
recepivano la normativa dell'accordo nazionale.
Con deliberazione dell'11 giugno 1976, il Consiglio provinciale ha
solo in parte accolto i rilievi della Commissione. Tale delibera è
stata successivamente sottoposta al controllo del Comitato, che non ha
formulato rilievi. La Commissione ha, con il secondo provvedimento del
10 giugno 1976, approvato per parte sua le suddette delibere
provinciali del marzo ed aprile 1975, subordinatamente tuttavia a
notevoli limitazioni.
La difesa della Regione deduce. oltre ai motivi sopra riferiti, che
lo Stato dispone di altri mezzi, qual è il fondo speciale per il
risanamento dei bilanci deficitari (d.P.R. n. 651 del 1972), per
fronteggiare, nel rispetto della Costituzione, le difficoltà della
finanza locale. Non può essere d'altra parte trascurato, si soggiunge,
che per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti il
controllo veniva esercitato dalle GPA, alle quali è indubbiamente
subentrato il Comitato: non si giustificherebbe, allora, che il
controllo in questione resti attribuito all'organo statale Solo per una
parte degli enti locali.
La Regione rileva ancora che non può invocarsi a sostegno della
competenza dell'orgaino statale il dettato degli artt. 5 e 117 Cost.
Inoltre, l'art. 119 Cost. non legittimerebbe la permanenza di altri
controlli statali, fuori che quelli previsti dall'art. 125 Cost., né,
a maggior ragione, potrebbe offrir fondamento ai controlli che l'art.
130 Cost. tassativamente esclude.
D'altro lato non mancherebbero gli strumenti amministrativi e
penali per far valere la responsabilità degli enti locali e dei
relativi organi di controllo.
La difesa dello Stato ribadisce, con riguardo al ricorso in esame,
le argomentazioni sopra riferite, e inoltre asserisce che nella specie
non si tratta di controllo in senso proprio. Tale infatti sarebbe,
secondo la giurisprudenza della Corte, il controllo che si esercita a
tutela degli enti controllati: in questo caso, si osserva, oggetto di
controllo è l'atto divergente dall'interesse che l'organo deliberante
è tenuto a perseguire. Diversamente, l'organo statale inciderebbe
sull'atto dell'ente locale, non in sede di controllo, ma per esplicare
attività amministrativa a tutela dell'interesse leso.
Quanto alla sentenza n. 21 del 1966 e al parere reso dalla I
Sezione del Consiglio di Stato, essi non costituirebbero alcun valido
sostegno alla tesi avversaria: la decisione perché, resa prima della
completa attuazione dell'ordinamento regionale, e dell'emanazione della
legge n. 952 del 1971, successivamente prorogata, rifletterebbe il
diverso atteggiamento della Corte di quell'epoca, nei confronti delle
poche Regioni allora esistenti; il parere, per le ragioni spiegate nei
commenti critici della dottrina.
I motivi del nuovo ricorso sono quelli sopra esposti. Si aggiunge
la richiesta di annullare l'atto successivo e conclusivo della
Commissione.
Il Presidente del Consiglio deduce, per il tramite dell'Avvocatura,
l'infondatezza del ricorso.
L'art. 130 Cost. concernerebbe esclusivamente i controlli
(ordinari) di merito, che presuppongono che l'ente locale sia
l'esclusivo portatore degli interessi, coinvolti dall'atto controllato.
In conformità di tale disposto, l'art. 60 della legge n. 62 del 1953
andrebbe riferito ai soli controlli di merito, affidati in passato alle
GPA.
4. - Con ordinanza-ricorso il Comitato, in relazione alla delibera
dell'Amministrazione provinciale di Rovigo del 12 aprile 1976, n.
1115/51/19 avente per oggetto: "Decisione Commissione centrale per la
finanza locale - Sezione organici - sulle deliberazioni consiliari n.
45 del 27 marzo 1975 e n. 89 del 28 aprile 1975. Considerazioni",
solleva conflitto di attribuzione riguardante il provvedimento della
Commissione del 22 dicembre 1975, n. 16171/3/3195. L'organo ricorrente
rivendica la propria competenza in merito al controllo delle delibere
dell'Amministrazione provinciale di Rovigo e chiede l'annullamento del
provvedimento della Commissione con il quale le delibere erano state
sottoposte a controllo.
Il 6 aprile 1976 perveniva al Comitato una deliberazione del
Consiglio provinciale di Rovigo, mediante la quale esso decideva di
controdedurre al suddetto provvedimento della Commissione, confermando
i provvedimenti emessi il 27 marzo e il 28 aprile 1975 (recepimento
dell'accordo nazionale UPI-ANCI-ANEA e relativo integrativo regionale
per il Veneto) e stabiliva di dare ad essi completa attuazione,
precisando peraltro che la conferrna dei provvedimenti riguardava anche
il personale non medico del manicomio provinciale, sebbene il Comitato
si fosse su quest'ultimo punto espresso in senso negativo, con atto del
21 maggio 1975, che il Consiglio provinciale ha ritenuto però avere
natura di semplice parere. Il quale ultimo organo si richiama, poi, al
provvedimento della Commissione, contestando la competenza del
ricorrente Comitato ad emettere provvedimenti definitivi, in sede di
controllo di provvedimenti che riguardino gli atti delle Province con
bilancio deficitario.
Posto ciò, il Comitato esamina la questione della legittimità di
tale deliberazione, le deduzioni svolte al riguardo
nell'ordinanza-ricorso sono poi del tutto identiche alle altre esposte
sopra, al n. 1.
In conclusione, il Comitato annulla la deliberazione del Consiglio
provinciale di Rovigo, nella parte in cui conferma l'efficacia dei suoi
precedenti provvedimenti, anche per il personale non medico del
manicomio. Motivi e richieste del ricorso sono quelli già esposti a
proposito dei provvedimenti del Consiglio provinciale di Verona.
Il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura, sostiene l'inammissibilità e l'infondatezza di questo
ricorso, per le medesime ragioni esposte con riferimento al ricorso
precedente.
5. - La Regione Veneto, in persona del suo Presidente, ricorre
contro il Presidente del Consiglio, impugnando la medesima
deliberazione della Commissione, con cui questa aveva esercitato il
controllo sui provvedimenti del Consiglio provinciale del 27 marzo e 28
aprile 1975.
Il contenuto del ricorso e le relative richieste sono identici a
quelli prospettati nel ricorso avverso l'atto, che la Commissione ha
adottato in ordine alle delibere del Consiglio provinciale di Verona
(v. n. 2).
Il Presidente del Consiglio, costituitosi per il tramite
dell'Avvocatura, invoca, a sostegno delle sue tesi difensive, anche qui
il parere espresso dalla I Sezione del Consiglio di Stato, e rileva poi
che la Commissione ha, ai sensi dell'art. 328 del T.U. c.p. n. 383 del
1934, un doppio ordine di competenze: una consultiva (del Ministero
per l'interno) riguardo alle questioni attinenti la finanza locale,
l'altra attribuitale da specifiche disposizioni legislative, che copre
appunto le ipotesi previste dall'art. 7 del d.lg. n. 968 del 1954.
Nessuna di tali ultime competenze rientrerebbe però tra le
attività di controllo elencate dagli artt. 59 e 60 della legge n. 62
del 1953 e trasferite dagli organi periferici dello Stato ai Comitati.
La competenza della Commissione, in materia di organici, non sarebbe,
d'altronde, assimilabile alle funzioni di controllo già esercitate dai
Prefetti e dalle GPA. L'avere attribuito alla Commissione il controllo
sui bilanci e sulle deliberazioni relative agli organici dei soli enti
locali deficitari, costituisce - si assume altresì - un ulteriore
argomento in favore della permanenza, nella specie, della competenza
statale; ciò anche in considerazione del terzo comma dell'art. 41
Cos., che recepirebbe, ai fini ivi sanciti, l'esigenza di affidare agli
organi centrali la coerente e opportuna programmazione dell'attività
economica.
Non può condividersi d'altro lato - continua l'Avvocatura -
l'assunto delle ricorrenti, secondo cui la competenza della Commissione
sarebbe venuta meno con la legge n. 952 del 1971, che non intacca la
precedente attribuzione assegnata alla Commissione.
In ogni caso, sostiene l'Avvocatura, la legge n. 952 del 1971 può
avere inciso esclusivamente (e del resto solo a titolo transitorio,
eccezionale e di deroga) sulla competenza relativa all'approvazione dei
bilanci deficitari degli enti locali, non su quella che concerne gli
organici; resterebbe quindi fermo che, in mancanza di ulteriori
proroghe di detta legge, la Commissione debba esercitare le funzioni ad
essa già spettanti. Qui, si aggiunge, solo un organo centrale, qual
è appunto la Commissione, può operare la sintesi dell'esigenze delle
comunità locali. La lamentata violazione dell'art. 130 Cost.,
resterebbe quindi esclusa, per la diversità del controllo in
questione, rispetto ai controlli operati da altri organi. Se si
ritenesse trasferita la competenza al Comitato, ne risulterebbe infatti
violato il sistema delle disposizioni costituzionali (artt. 5, 41, 117
e soprattutto 119) da cui discende che le autonomie locali vanno, anche
sotto il profilo finanziario, opportunamente coordinate alle esigenze
dell'intera nazione. D'altronde non può ritenersi violata l'autonomia
garantita agli enti territoriali dove, come nella specie, l'organo di
controllo formuli osservazioni circoscritte all'aspetto economico
finanziario dei provvedimenti, senza ingerirsi altrimenti
nell'esercizio dei poteri dell'ente deliberante.
6. - Come per il controllo esercitato dalla Commissione sui
provvedimenti del Consiglio provinciale di Verona, così per il
controllo della stessa Commissione sulle deliberazioni del Consiglio
provinciale di Rovigo, approvate il 27 marzo e il 28 aprile 1975, la
Regione propone un nuovo ricorso, impugnando l'atto che viene assunto
come conclusivo del controllo. Tale atto, emesso il 15 luglio 1976,
modifica nella specie il precedente provvedimento del Consiglio
provinciale di Rovigo del 22 dicembre 1975 incorso, a giudizio del
Comitato, nell'abuso di approvare la concessione di tre indennità non
previste dalla legge.
Le argomentazioni contenute nel ricorso (ad eccezione del rilievo
fatto in merito all'approvazione contra legem delle tre suddette
indennità, che costituirebbe un ulteriore profilo di invasione della
sfera di competenza regionale) come anche le richieste (a parte
ovviamente gli atti specifici da annullare), sono identiche a quelle
relative al secondo ricorso riguardante il controllo sugli atti del
Consiglio provinciale di Verona.
L'Avvocatura rileva, per conto del Presidente del Consiglio, che
pur precedendo la sentenza n. 21 del 1966 l'entrata in funzione delle
Regioni ordinarie, altre e ancor meno recenti pronunzie (24/57 e 62/73)
della Corte avevano chiarito che la legge n. 62 del 1953 pone i
principi, ai quali, nel campo dei controlli sugli enti locali, andavano
adeguati anche gli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale. Nella
successiva sentenza n. 21 del 1966 si afferma che né l'art. 130 Cost.
né l'art. 59 della legge n. 62 del 1953 prevedono o altrimenti
consentono il trasferimento al Comitato della competenza in questione.
Dalla legge n. 952 del 1971 potrebbe poi dedursi solo l'attribuzione al
Ministero dell'interno del potere di autorizzare i Comuni a contrarre
mutui. Quanto al più volte citato potere del Consiglio di Stato, si
osserva che esso è stato seguito da conforme giurisprudenza del TAR
del Lazio (sentenza n. 641/76). La Corte avrebbe sotto altro riguardo,
analogamente affermato la competenza statale in materia di controlli,
anche dopo la sentenza n. 62/73, ed in epoca posteriore all'entrata in
vigore dell'ordinamento regionale.
L'Avvocatura insiste infine sulle altre deduzioni sopra esposte.
7. - La Regione Veneto, ricorre contro il Presidente del Consiglio,
sollevando conflitto di attribuzione in relazione alle delibere della
Commissione, del 20 novembre 1975 e del 4 giugno 1976.
Con la prima si sottoponeva ad alcune condizioni l'approvazione di
provvedimenti dell'Amministrazione provinciale di Treviso del 7 marzo
1975 (sull'applicazione al proprio personale dell'accordo NPI-ANCI-ANEA
- del marzo 1974) già approvati con ordinanza del 9 giugno 1975 dal
Comitato. Con la seconda, di fronte alle controdeduzioni
dell'Amministrazione provinciale del iriedesimo capoluogo del 6
febbraio 1976, si decideva di approvare il provvedimento del 7 marzo
1975, accogliendo però solo in parte le controdeduzioni, e ribadendo
su alcuni punti i rilievi già formulati.
Argomentazioni e richieste della difesa della Regione (a parte gli
atti specifici da annullare) sono identiche a quelle contenute nei
ricorsi in precedenza riassunti.
Il Presidente del Consiglio costituitosi anche in questo conflitto,
deduce, a sostegno della legittimità della competenza della
Commissione, soprattutto la particolarità della funzione di controllo
sulle delibere relative agli organici, che non potrebbe ritenersi sia
stata sospesa dalla legge n. 952 del 1971.
Per le stesse ragioni non sussisterebbe il contrasto con l'art. 130
Cost.
8. - In prossimità dell'udienza, la Regione presenta una memoria
aggiuntiva con riguardo a tutti i conflitti in cui è parte ricorrente.
In essa si afferma che tra la presentazione dei ricorsi e l'udienza
sono intervenute varie disposizioni normative. Il regime dei controlli,
stabilito con la legge n. 952 del 1971 e continuamente prorogato - si
osserva - è stato modificato dal d.l. n. 946 del 1977 (convertito con
legge n. 43 del 1978), che all'art. 6 attribuisce esplicitamente alla
Commissione la competenza controversa.
Dato che nessun'altra norma ha successivamente alterato lo stato
della disciplina, si dice, viene in considerazione il problema della
costituzionalità dell'art. 7 del d.lg. n. 968 del 1954. Peraltro, non
sarebbe affatto detto che, la competenza attribuita allo Stato con le
norme del 1978, dovesse sussistere anche anteriormente. Di fronte al
principio secondo cui le Regioni sono competenti al controllo di
legittimità sugli atti degli enti locali, mentre il controllo di
merito può solo implicare la richiesta di riesame dell'atto, la norma
oggetto della questione andrebbe ritenuta incostituzionale. Per
escludere che essa violi l'una e l'altra delle anzidette prescrizioni,
dovrebbe infatti risultare che si tratti di una disciplina derogatoria
ed eccezionale. Così infatti si assume dallo Stato con la memoria, che
l'Avvocatura ha prodotto nel giudizio instaurato con ricorso n. 33 del
1976. L'assunto sarebbe tuttavia chiaramente infondato, avendo la legge
n. 43 del 1978 inteso configurare il regime del controllo statale non
come transitorio, bensì come normale. Vi è poi il fatto che la
competenza in questione è prevista ex art. 6 d.l. n. 946 del 1977,
come la sola, attribuita alla Commissione. Ciò dimostra, secondo la
Regione, che il controllo statale non è più sorretto da alcun
disposto costituzionale, che esigerebbe la sintesi unitaria dei vari e
differenti interessi delle comunità locali. Una simile esigenza
avrebbe infatti sicuramente richiesto il permanere anche delle altre
attribuzioni, di cui l'organo statale era investito. Viene infine
dedotto che la contestata attribuzione della Commissione diverge dal
sistema della Costituzione, tanto più nettamente, in quanto essa
implica un'ingerenza più puntuale e penetrante nella sfera dell'ente
locale, rispetto al potere già deferito alla stessa Commissione in
sede di approvazione dei bilanci deficitari: o anche del controllo che,
ex art. 130 della Costituzione, compete ora al Comitato. Il che
spiegherebbe, in conclusione, come l'esercizio del potere statale abbia
determinato l'insorgenza del presente conflitto. Considerato in diritto :
1. - Vengono sottoposti all'esame della Corte più conflitti di
attribuzione. Come spiegato in narrativa, due di essi sono promossi dal
Comitato regionale di controllo della Regione Veneto, ed altri due,
successivamente, dietro delibera della Giunta, dal Presidente di detta
Regione. L'uno e l'altro dei menzionati organi rivendicano, nei
confronti dello Stato, l'esclusiva appartenenza alla Regione della
competenza di controllare le deliberazioni dei Consigli provinciali di
Verona e Rovigo indicati in narrativa, sotto vario riguardo afferenti
al trattamento economico del personale. I ricorrenti impugnano infatti
i provvedimenti, mediante i quali la Commissione centrale ha dal canto
suo esercitato, con riguardo alle suddette deliberazioni,
l'attribuzione ad essa demandata dall'art. 7 del d.P.R. 19 agosto 1954,
n. 968 ("Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno"). Detta
norma dispone che siano sottoposte all'approvazione della Commissione,
nella composizione della Sezione organici ivi prevista, le
deliberazioni dei Comuni e delle Province con bilanci deficitari:
quando - si deve precisare - si tratti di modificazioni ai ruoli
organici del personale, le quali importino aumenti della spesa globale
di organico.
Sia dal Comitato di controllo, sia dal Presidente della Regione
Veneto si deduce l'illegittimità dell'attribuzione così configurata,
sostanzialmente per il seguente ordine di rilievi:
a) il contestato potere di approvazione sarebbe, in conseguenza
della legislazione sopravvenuta, privo del nesso funzionale che lo
connetteva con le rimanenti competenze della Commissione: e così,
prima di tutto, con il potere di approvare i bilanci deficitari degli
enti locali (ex art. 332 T. U 3 marzo 1934, n. 383), che si assume
implicitamente abolito dall'art. 2 della legge 12 novembre 1971, n.
952. Di qui l'incongruità dei controllo statale in parola, come mezzo
tecnico rispetto ai fine, perseguito dal legislatore nel configurarlo,
di contenere gli abusi della finanza locale, e comporre a sintesi
unitaria gli interessi delle varie comunità territoriali. La
incongruità sarebbe così grave ed evidente, da ingenerare la
conclusione che la norma in questione non abbia ragione di
sopravvivere.
b) D'altra parte - e specialmente di fronte a quei dati della più
recente normativa in materia (art. 6, quindicesimo comma, legge 27
febbraio 1978, n. 43), da cui risulterebbe che il contestato potere di
approvazione vige attualmente - si prospetta l'incostituzionalità
della relativa norma attributiva (nonché degli stessi artt. 59 e 60
della legge 10 febbraio 1953, n. 62, se intesi nel senso che essi
lasciano permanere in capo al suddetto organo statale l'attribuzione,
della quale ora si controverte). Precisamente, si asserisce la lesione
dell'art. 130 Cost., che riserva ad un organo della Regione i controlli
di legittimità sugli atti degli enti locali, e quanto al controllo di
merito tassativamente prescrive la forma della richiesta motivata di
riesame. Si osserva infatti che il controllo è nella specie esercitato
da un organo statale, e per la via dell'approvazione: via diversa
dalla sola consentita dall'invocato disposto costituzionale, e peraltro
più penetrante - in quanto implica la puntuale ingerenza dello Stato
nell'utilizzazione delle risorse finanziarie dell'ente autonomo -
rispetto allo stesso potere, ora sottratto alla Commissione, di
approvare i bilanci deficitari di detti enti.
c) Il controllo attribuito alla Commissione, fuori dello schema
fissato nell'art. 130 Cost., non troverebbe, d'altronde, miglior
supporto in altra norma costituzionale: e così, nemmeno nell'art. 119,
primo comma, Cost. Ivi, si osserva, è previsto il coordinamento (nelle
forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica)
dell'autonomia finanziaria delle Regioni con la finanza dello Stato,
delle Province e dei Comuni. Ma tale disposto potrebbe solo
legittimare la permanenza dei controlli che si esercitano sugli atti
della Regione, sempre, del resto, in conformità delle apposite
prescrizioni dell'art. 125 Cost. Il che non precluderebbe allo Stato di
soddisfare l'esigenza del controllo sulla spesa degli enti locali senza
offendere i precetti costituzionali, e mediante altre misure vigenti,
diverse da quelle in esame: o ancora, mediante possibili altre, delle
quali i ricorrenti configurano, de iure condendo, qualche esempio
(così, la nullità ipso iure delle deliberazioni adottate dagli enti
autonomi in violazione di limiti posti dalle leggi finanziarie dello
Stato).
In conseguenza, si chiede alla Corte di dichiarare che la
competenza a controllare le suddette delibere delle Amministrazioni
provinciali di Verona e Rovigo spetta esclusivamente alla Regione,
annullando gli atti della Commissione, con i quali si sarebbe
concretata la dedotta lesione della sfera delle attribuzioni regionali.
2. - Il Presidente della Regione ha riproposto ricorso - come,
anche qui, si precisa in narrativa - impugnando le ulteriori decisioni
che la Commissione ha adottato, sempre con riguardo alle suddette
deliberazioni delle Amministrazioni provinciali, successivamente alle
altre, già impugnate con il ricorso introduttivo del conflitto. Ciò
sull'assunto che le decisioni impugnate da ultimo costituiscono atti
conclusivi rispetto alle precedenti. Argomentazioni e richieste del
nuovo ricorso sono identiche a quelle sopra viste.
3. - Il Presidente del Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato, eccepisce anzitutto l'inammissibilità dei
ricorsi proposti dal Comitato regionale di controllo, e deduce
comunque l'infondatezza nel merito di tali ricorsi, nonché dei
rimanenti altri, con i quali il conflitto è invece promosso dal
Presidente della Regione. I ricorsi del Comitato regionale di controllo
sarebbero inammissibili, perché proposti da un organo non legittimato.
Eccepisce infatti l'Avvocatura che il conflitto di attribuzione fra
Regione e Stato deve, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, essere sollevato dal Presidente della Giunta regionale, in
seguito a deliberazione della Giunta stessa. D'altra parte, il Comitato
non avrebbe la veste di un potere dello Stato, abilitato come tale a
promuovere conflitto con gli altri poteri. Sempre in punto di
ammissibilità, si rileva poi che i ricorsi sono stati prodotti oltre
il termine perentorio, stabilito nel secondo comma del citato articolo
39 della legge n. 87 del 1953, di sessanta giorni dall'avvenuta
conoscenza delle decisioni impugnate.
L'infondatezza di questi ricorsi, nonché di quelli proposti dal
Presidente della Regione, è poi dedotta, assumendo che la soppressione
delle altre competenze della Commissione non intacca la permanenza
dello specifico potere di approvazione, esercitato da detto organo in
materia di ruoli organici degli enti locali; mentre, per altro verso,
non sussisterebbe alcuna lesione della sfera attribuita alla
ricorrente, con riguardo ai controlli sugli atti dei Comuni e delle
Province. Si assume al riguardo che l'art. 130 Cost. - e in attuazione
di tale disposto costituzionale gli artt. 59 e 60 della legge n. 62 del
1953 - riservano al competente organo regionale soltanto le tipiche
funzioni del controllo, volte per definizione alla cura della buona
amministrazione e degli stessi interessi dell'ente controllato. A tali
funzioni non potrebbe tuttavia essere ricondotta quella esercitata
dalla Commissione nella specie: la quale, si afferma, è preordinata al
soddisfacimento di esigenze proprie della collettività nazionale, che
trascendono la sfera dei vari interessi degli enti locali e sono
necessariamente riservate all'apprezzamento degli organi centrali.
4. - Altri ricorsi del Presidente della Regione Veneto sollevano
conflitto di attribuzione, nei confronti dello Stato, in riferimento a
decisioni della Commissione, questa volta adottate in sede di
approvazione di talune delibere, relative anche qui al trattamento del
personale, dell'Amministrazione provinciale di Treviso: e ciò, sempre
come si precisa in narrativa. I motivi del ricorso e le opposte tesi
del Presidente del Consiglio, che per il tramite dell'Avvocatura deduce
l'infondatezza del conflitto, ripropongono le rispettive deduzioni e
richieste, sopra riferite a proposito degli altri conflitti, promossi
dal Presidente della Regione Veneto.
5. - Tutti i ricorsi sopra menzionati, nel sollevare il conflitto
di attribuzione fra la Regione Veneto e lo Stato, investono la Corte
della medesima questione. I giudizi con essi instaurati possono essere
perianto riuniti e congiuntamente decisi.
6. - Quanto ai conflitti sollevati dal Comitato regionale di
controllo, la Corte deve subito osservare che l'eccezione di
inammissibilità del ricorso, proposta dall'Avvocatura dello Stato, è
fondata. L'ordinanza-ricorso del Comitato adombra, va precisato, due
possibili prospettazioni della controversia instaurata avanti alla
Corte. Una prima ipotesi, si dice, è che "stante l'autonomia" di detto
organo, il conflitto insorga, a livello interorganico", fra esso e un
organo dello Stato, qual è la Commissione, presso il Ministero
dell'interno. Sotto altro profilo, tuttavia, il caso di specie potrebbe
atteggiarsi come un conflitto tra l'ente regionale e l'ente stato: con
il che, si assume che tocchi alla Regione Veneto di sollevano, ai sensi
dell'art. 134 Cost. e dell'art. 39 legge 11 marzo 1953, sempre in
relazione ai motivi dedotti nell'ordinanza-ricorso.
Va però detto che il Comitato ricorrente non è in alcun caso
legittimato a promuovere il sollevato conflitto: né "a livello
interorganico" - come, per un verso, esso prospetta - perché
l'asserita autonomia della funzione di controllo non implica che si
tratti di un potere dello Stato, in seno al quale detto organo sia,
poi, legittimato a promuovere conflitti con gli altri poteri; e se si
considera l'altra ipotesi, perché - come del resto si avverte nella
stessa ordinanza-ricorso - il solo organo abilitato a sollevare il
conflitto fra Regione e Stato è, secondo legge, il Presidente della
Giunta regionale. Ciò dispensa la Corte dall'occuparsi dell'altro
rilievo dell'Avvocatura, che concerne la tardività del ricorso.
7. - I ricorsi proposti dal Presidente della Regione Veneto
riguardano, si è detto, le decisioni adottate dalla Commissione, in
ordine ai provvedimenti delle Amministrazioni provinciali sopra
menzionati (nella specie concernenti le Province di Verona e Rovigo, in
due distinte e successive fasi temporali). In ogni caso, quindi, il
conflitto, com'è configurato, scaturisce dall'esercizio di un potere
dello Stato, che coesiste con il controllo autonomamente e
parallelamente esercitato, in conformità dell'art. 130 Cost., dal
competente organo regionale. Le stesse delibere provinciali in materia
di organico, alle quali si riferiscono i ricorsi qui considerati, sono
state infatti sottoposte, per un verso al controllo del Comitato, per
l'altro all'approvazione della Commissione. Con il risultato, si assume
dalla ricorrente, che il diniego dell'approvazione, anche limitatamente
ad una parte dei provvedimenti venuti all'esame dell'organo statale, ha
non soltanto impedito all'ente deliberante di esercitare il suo potere
di autonomia, ma ha altresì interferito con il funzionamento del
Comitato: dove, s'intende, coincidendo i provvedimenti oggetto dei
rispettivi controlli, l'organo della Regione e quello dello Stato sono,
ciascuno nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pervenuti a
divergenti risultati. Il nucleo della presente controversia sta dunque
in cio: che dallo Stato si nega, e dalla Regione si asserisce, che il
potere di approvazione, da cui emanano i provvedimenti impugnati, è
compatibile con il disposto dell'art. 130 Cost. Ora la Corte ha in
altra pronunzia (149/81) ritenuto fondata la questione - prospettatale
anche alla stregua del citato parametro costituzionale - della norma
istitutiva dell'attribuzione statale, contestata in questa sede.
Ancorché la previsione dell'art. 130 Cost., non abbracci tutti i
controlli sugli atti degli enti locali - si è chiarito con l'anzidetta
decisione - non è ammessa d'altra parte l'indiscriminata ingerenza
dello Stato nella sfera, che è costituzionalmente garantita ai poteri
di autonomia. Il mezzo tecnico del controllo statale permane, quindi,
nell'ambito consentito dalla citata statuizione costituzionale, solo
quando, nel connettersi strumentalmente con un fine della collettività
nazionale, esso serva all'attuazione di qualche altro precetto del
testo fondamentale, dal quale possa trarre specifico e idoneo
fondamento. Il che, invece, non accade nella specie. Dichiarata in
questi sensi l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.P.R. 19
agosto 1954, n. 968, devono ritenersi fondati anche i ricorsi in esame.
Il conflitto è così risolto: nel caso sottoposto al giudizio della
Corte, il solo controllo esperibile sulle deliberazioni delle
Amministrazioni provinciali è quello riservato al competente organo
regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 39, terzo comma,
legge n. 87 del 1953, i conflitti di auribuzione promossi con le
ordinanze-ricorso di cui in epigrafe, dal Comitato regionale di
controllo del Veneto;
2) dichiara che non spetta alla Commissione centrale per la finanza
locale la competenza a controllare le delibere delle Amministrazioni
provinciali, come prevista dall'art. 7 d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968;
3) annulla in conseguenza i provvedimenti della Commissione per la
finanza locale impugnati dalla Regione Veneto con i ricorsi di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte