Sentenza n. 161/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 97Costituzione
- art. 5d.P.R. 960/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 23 luglio 1980 e riapprovata il 16 settembre 1980 dal consiglio
regionale del Friuli-Venezia Giulia recante norme per la corresponsione
di una indennità una tantum ad amministratori locali delle zone
terremotate per attività extra-istituzionale svolta per conto
dell'amministrazione regionale promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri notificato il 3 ottobre 1980, depositato in
cancelleria il 13 ottobre 1980, iscritto al n. 21 del registro ricorsi
1980 e del quale è stata data notizia nella G.U. della Repubblica n.
291 del 22 ottobre 1980.
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
uditi l'avvocato dello Stato Sergio La Porta, per il ricorrente, e
l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto 1 ottobre 1980, notificato il 3 successivo, e depositato
presso questa Corte il 13 stesso mese, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedeva dichiararsi l'illegittimità costituzionale della l.r.
Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 16 settembre 1980 nel testo già
approvato il 23 luglio precedente. Tale legge reca norme per la
corresponsione di una indennità a taluni amministratori di enti locali
"in relazione all'attività extra- istituzionale dagli stessi svolta
per conto dell'Amministrazione regionale medesima quali funzionari
delegati all'attuazione degli speciali e straordinari compiti di cui
alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle zone colpite
dagli eventi sismici del 1976": e ciò per il periodo intercorrente
dall'attribuzione delle dette funzioni delegate al 31 dicembre 1978.
L'indennità veniva fissata in misura diversa a seconda che si fosse
trattato di comuni classificati disastrati, oppure gravemente
danneggiati, o soltanto danneggiati, dal Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 20 maggio 1976 n. 0714 e successive modificazioni. Per
quanto poi riguarda i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di
Udine e Pordenone, l'indennità va riferita a quella fissata per gli
amministratori dei comuni classificati "gravemente danneggiati".
Esponeva l'Avvocatura Generale dello Stato che il Governo aveva
già eccepito, nel telegramma 9 agosto 1980 col quale aveva rinviato
davanti al Consiglio Regionale la legge approvata il 23 luglio
precedente nello stesso testo, che l'indennità così attribuita dava
luogo ad una sostanziale duplicazione dell'indennità temporanea già
spettante, in base alla l.r. 13 luglio 1976 n. 31, agli amministratori
degli enti locali delle zone colpite dal sisma; così concretando
violazione del principio di cui al primo comma dell'art. 97 Cost.
Inoltre la prevista estensione dell'indennità in parola ai
Commissari di Governo, nominati a seguito dello scioglimento dei
Consigli comunali e provinciali, si poneva in contrasto colla riserva
statale in tema di controllo sugli organi degli enti locali, di cui
all'art. 4 D.P.R. 26 giugno 1965 n. 960.
Nel ricorso, l'Avvocatura, ribadendo i rilievi di cui sopra,
precisava che la l.r. 13 luglio 1976 n. 31 era stata più volte
prorogata e, da ultimo, fino al 31 dicembre 1981 con l.r. 18 agosto
1980 n. 36 che, all'art. 2 comma secondo, stabiliva la non
cumulabilità dell'indennità concessa "con qualsiasi altra prevista
per l'assolvimento di incarichi presso lo stesso Ente". Osservava
inoltre l'Avvocatura che i compiti previsti dalle leggi ora citate
imponevano un impegno "a tempo pieno", e che gli amministratori
pubblici sono tenuti, per il fatto stesso della loro preposizione
all'Ufficio, anche ad esercitare le funzioni loro eventualmente
delegate. Sì che, né sul piano quantitativo né su quello
qualitativo, le funzioni menzionate nella legge istitutiva della nuova
indennità trovavano giustificazione all'asserita straordinarietà. Per
tal modo, il nuovo compenso, che veniva ad aggiungersi eadem ratione a
quelli già attribuiti in vista di un eccezionale impegno lavorativo
profuso "a tempo pieno" (e perciò insuscettibile di ulteriore
dilatazione), non poteva dirsi rispettoso del principio di cui all'art.
97 Cost.
Quanto al secondo motivo di ricorso, rilevava l'Avvocatura che le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge impugnata contrastano
manifestamente coll'art. 4 del D.P.R. 26 giugno 1965 n. 960 che riserva
allo Stato la funzione di controllo sui Commissari nominati dal Governo
a seguito dello scioglimento dei Consigli degli enti locali.
L'investitura statale determina lo "status" di tali organi e la
connessa sfera di doveri e diritti, anche in ordine al trattamento
economico. L'estensione, pertanto, dell'indennità ai Commissari
comporta interferenza della Regione in materia riservata allo Stato.
Con atto 15 ottobre 1980, depositato il giorno successivo, si
costituiva la Regione Friuli-Venezia Giulia in persona del Presidente
in carica della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avv.
Gaspare Pacia di Trieste.
Contestava innanzitutto la Regione che la nuova indennità
istituita dalla legge impugnata rappresenti una sostanziale
duplicazione di quella mensile straordinaria, da ultimo contemplata
dalla l.r. 18 agosto 1980 n. 36. Questa, infatti, ha riguardo
all'attività istituzionale propria degli enti locali considerati, per
la parte che eccede il lavoro ordinario fino al limite del "tempo
pieno".
La nuova indennità, invece, sarebbe stata istituita a
remunerazione di un servizio singolare di "agente contabile" o di
"funzionario delegato" per conto della regione ai sensi degli artt. 56
e segg. del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440. Non si tratterebbe,
perciò, di funzioni delegate nell'ambito della regola generale di cui
all'art. 11 dello Statuto d'autonomia, ma bensì di una delega a
carattere straordinario, di natura contabile, che farebbe assumere uti
singulus al funzionario investito particolari e pesanti responsabilità
sul piano personale. Conseguentemente non sarebbe pertinente il
riferimento al "tempo pieno", perché la distinzione non è da farsi
sul piano quantitativo ma su quello qualitativo.
La nuova indennità, quindi, quale semplice corrispettivo di uno
dei tanti incarichi che alla Regione è dato di conferire per il
raggiungimento dei fini istituzionali, non solo non contrasta coll'art.
97 Cost., ma si giustifica anche nella sua estensione ai Commissari
governativi perché non tocca, come tale, la sfera dei controlli
riservata allo Stato.
Con successiva memoria, depositata il 28 dicembre 1982, la difesa
della Regione sviluppava il concetto di "funzionario delegato od
ordinatore secondario di spesa", a favore del quale l'ordinatore
primario (l'organo cui istituzionalmente compete di ordinare la spesa)
dispone aperture di credito. Spiegava altresì la difesa che
l'apertura di credito a favore di organi di enti locali, anziché della
stessa Amministrazione regionale, era giustificata dall'ultimo comma
dell'art. 1 della l. 8 agosto 1977 n. 546. Questa infatti, consente
alla Regione di determinare le procedure relative agl'interventi e alle
iniziative assunti nell'ambito delle dette finalità, ove occorra anche
in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità
generale dello Stato.
Sarebbero, dunque, queste specialissime prestazioni extra ordinem,
concernenti la liquidazione, l'ordinazione e l'erogazione di spese
regionali che vengono compensate, agli Amministratori locali delegati,
mediante l'indennità istituita dalla legge impugnata.
Colla stessa memoria la difesa produceva la relazione 15 settembre
1980 della I Commissione permanente del Consiglio Regionale colla quale
si proponeva al Consiglio l'integrale riapprovazione della legge
rinviata. Venivano altresì elencate sei delle leggi regionali che
avevano previsto le speciali aperture di credito di cui s'è detto.
All'udienza dell'11 gennaio 1983 l'Avvocatura dello Stato e il
difensore della Regione insistevano nelle rispettive posizioni. Considerato in diritto :
Il ricorso non è fondato.
1. - La legge regionale 16 settembre 1980 n. 98 bis avverte già
nell'intitolazione della rubrica, e precisa poi all'art. 1, che si
tratta di indennità una tantum corrisposta a taluni sindaci,
Presidenti di provincia, e Presidenti di comunità montane e collinari,
per "attività extra istituzionale" svolta dai predetti "quali
funzionari delegati all'attuazione degli speciali e straordinari
compiti di cui alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle
zone colpite dagli eventi sismici del 1976".
Basterebbe già questo a rendere evidente che si tratta di
attività non confondibili con quelle "istituzionali" relative alla
cura degl'interessi collettivi, sia pure concernenti la stessa opera di
ricostruzione, che i detti amministratori hanno svolto nell'ambito e
nell'esclusivo interesse dell'Ente cui sono preposti: attività cui
appunto fanno non meno esplicito riferimento la l.r. originaria 13
luglio 1976 n. 31 e le successive proroghe, fino alla l.r. 18 agosto
1980 n. 36, che hanno concesso ai predetti un'indennità mensile
straordinaria fino al 31 dicembre 1981.
Né la situazione muta quando si assuma in specifica considerazione
l'aspetto relativo al rapporto di delega di funzioni da Regione ad ente
locale.
È ben vero, infatti, che l'art. 11 dello Statuto regionale prevede
- com'è ovvio - la delegazione a Province e Comuni di funzioni
amministrative come espressione del normale esercizio delle funzioni
regionali. Ma è evidente che si tratta delle ordinarie funzioni
istituzionali, che le Regioni hanno appunto il potere di delegare agli
Enti territoriali della propria circoscrizione.
La delega, invece, di cui si parla nell'art. 1 della legge
impugnata, è di ben altra natura. Essa intanto non si riferisce agli
Enti, come quella dell'art. 11 ora citato, bensì alle persone preposte
a quelli e ad altri enti territoriali, e ad attività- come si è detto
- "extra-istituzionali" - che gli stessi svolgono "per conto
dell'Amministrazione regionale quali funzionari delegati all'attuazione
degli speciali e straordinari compiti di cui alle leggi regionali in
materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del
1976".
Quali fossero in concreto siffatte speciali e straordinarie
attività extra-istituzionali che la Regione, già prima, ma
particolarmente dopo la L. statale 8 agosto 1977 n. 546, delegava ai
singoli funzionari preposti a quegli Enti, risulta dalle disposizioni
legislative richiamate sia nell'atto di costituzione della Regione che
nella successiva memoria difensiva. Si tratta di un servizio singolare
di funzionario delegato quale "ordinatore secondario di spesa":
servizio che l'amministrazione regionale dovrebbe svolgere direttamente
a mezzo di propri "agenti contabili" o di propri "funzionari delegati"
ai sensi dell'art. 56 e s. del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, ma che
eccezionalmente il legislatore regionale ha consentito di attribuire
anche a funzionari estranei all'organizzazione regionale. La
possibilità di tale deroga, infatti, è prevista dalla lett. h
dell'art. 1 della citata legge statale 8 agosto 1977 n. 546, dove è
sancito che "con legge regionale saranno anche determinate le modalità
degl'interventi e delle iniziative, nonché le procedure relative,
anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla
contabilità generale dello Stato".
Ebbene, le dette delegazioni agli ordinatori secondari di spesa
sono state effettuate mediante aperture di credito a loro nome (e non
dunque degli Enti), sulla base di particolari leggi regionali via via
emanate, e gli ordinatori sono tenuti a risponderne personalmente e a
rendere il conto direttamente alla Regione.
In proposito, sono state richiamate le leggi regionali 7 giugno
1976 n. 17, 26 luglio 1976 n. 34, 14 agosto 1976 n. 38, 30 agosto 1976
n. 49, 20 giugno 1977 n. 30, 23 dicembre 1977 n. 63, le quali
rispettivamente agli artt. 11, 4 e 8, 5, 7, 14 e 16, 79, dispongono
aperture di credito a favore dei Sindaci, Presidenti di Amministrazioni
provinciali o di comunità montane o collinari, allo scopo di
finanziare lavori di ricostruzione e di restauro, o per risanamento di
zone, o acquisti di aule mobili etc...
Non si tratta, dunque, di duplicazione dell'indennità di cui alla
legge regionale 31/1976 e seguenti.
2. - Rileva, tuttavia, altresì l'Avvocatura che queste ultime
leggi regionali hanno elargito un emolumento a compenso di compiti
svolti "a tempo pieno" il quale, non essendo evidentemente
ulteriormente dilatabile, postula la ricomprensione nel suo ambito di
ogni altra attività conferita ai detti amministratori. Tant'è vero -
si soggiunge - che le ulteriori disposizioni contenute nella legge
regionale 18 agosto 1980 n. 36, che detta la nuova disciplina
dell'indennità straordinaria, esplicitamente prescrivono la non
cumulabilità della predetta con qualsiasi altra indennità, proprio
perché corrispettivo di un incarico a tempo pieno.
Il rilievo è penetrante ma non puntuale.
A parte, infatti, la considerazione che esso sarebbe esclusivamente
riferibile agli amministratori che lo hanno avuto conferito, l'ovvia
indilatabilità del cosiddetto "tempo pieno" presuppone il confronto
con attività omogenee su di un piano quantitativo. Ma, quando si
tratti di attività qualitativamente diverse, non sussiste
incompatibilità coll'espletamento di quelle a tempo pieno. La riprova
si ha in una più attenta lettura proprio dell'art. 2 comma secondo
della invocata l.r. 18 agosto 1980 n. 36, il quale effettivamente
divieta la cumulabilità dell'indennità straordinaria con qualsiasi
altra indennità, ma sempreché si tratti di "indennità previste per
l'assolvimento di incarichi presso lo stesso Ente o presso enti,
comunità, aziende, consorzi cui partecipi l'Ente di appartenenza".
S'è visto, invece, che si tratta di incarichi extra- istituzionali di
"ordinatori secondari di spesa", conferiti dalla Regione nell'ambito di
attività sue proprie, di norma riferibili all'area della sua stessa
organizzazione.
Non esiste, pertanto, contrasto della legge impugnata con l'art. 97
Cost.
3. - Col secondo motivo, il Governo ha investito anche l'art. 3
della legge in esame, in quanto estende i benefici di cui sinora si è
detto ai Commissari nominati a seguito di scioglimento dei Consigli
comunali o provinciali.
Secondo il ricorso, la norma contrasta con l'art. 4 del d.P.R. 26
giugno 1965 n. 960 che riserva allo Stato i provvedimenti concernenti
la sospensione e lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali,
nonché la sospensione, rimozione e revoca dei Sindaci.
Sostiene, infatti, l'Avvocatura che i Commissari, ancorché organi
straordinari dell'ente locale, desumono la loro investitura da un atto
statuale, che ne determina altresì lo status e la connessa sfera di
doveri e di diritti, anche in ordine al trattamento economico.
Ma l'assunto non è accoglibile.
Trattandosi, come la stessa Avvocatura riconosce, dell'ipotesi di
sostituzione totale, e non ad acta il Commissario è sicuramente organo
dell'ente presso il quale viene inviato, benché di nomina statale, per
cui non sembra plausibile l'illazione che se ne vuole trarre. In nessun
modo, infatti, interferisce nei poteri riservati allo Stato il
riconoscimento da parte della Regione di un compenso al Commissario,
per un'attività extra-istituzionale che egli presta per delega, quale
ordinatore secondario di spesa, nell'esclusivo interesse della Regione
ed in relazione ad attività di pertinenza dell'organizzazione
amministrativa di questa. Se il Commissario può essere delegato, così
come il Sindaco, sembra anzi giusto che l'onere di quell'attività
ricada sull'Ente nel cui interesse viene prestata: così come, del
resto, ricadono sul Comune o sulla Provincia le spese per le indennità
dovute al Commissario e alla Commissione straordinaria (art. 255 T.U.
1934).
È da escludere, pertanto, che la legge impugnata comporti, nel suo
art. 4, la dedotta violazione da parte della regione della riserva a
favore dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 16 settembre 1980 impugnata
con ricorso 1 ottobre 1980 dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
in riferimento all'art. 97 Cost., nonché agli artt. 5 n. 4 Statuto
speciale della Regione Friuli- Venezia Giulia e 4 D.P.R. 26 giugno 1965
n. 960.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte