Sentenza n. 161/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1990 · relatore Luigi Mengoni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
riapprovata il 6 dicembre 1989 dal Consiglio regionale della Sardegna
avente per oggetto: "Inquadramento nel ruolo unico regionale di
personale in servizio presso i Comitati di controllo sugli atti degli
enti locali" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 21 dicembre 1989, depositato in cancelleria il
29 successivo ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 1989.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e
l'avv. Sergio Panunzio per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 21 dicembre 1989 il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha
impugnato la delibera del Consiglio regionale della Sardegna, in data
6 dicembre 1989, con la quale è stata riapprovata, dopo il rinvio
governativo, la legge regionale recante "Inquadramento nel ruolo
unico regionale di personale in servizio presso i comitati di
controllo sugli atti degli enti locali". Previo aumento delle
dotazioni organiche, il provvedimento favorisce "il passaggio alla
Regione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale" di
personale di amministrazioni statali o di enti pubblici regionali o
subregionali comandato (ai sensi delle leggi regionali n. 20 del 1985
e n. 46 del 1988) o distaccato (ai sensi dell'art. 28 della legge
regionale n. 51 del 1978) presso i Comitati di controllo sugli atti
degli enti locali.
Secondo il ricorrente, poiché è da escludere una continuità tra
gli attuali rapporti di pubblico impiego con lo Stato o gli enti
pubblici di appartenenza e i costituendi rapporti con la Regione, il
provvedimento impugnato disciplina casi di accesso al pubblico
impiego senza concorso, violando il principio sancito dagli artt. 51,
primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, e ribadito
nell'art. 20 della legge-quadro nel pubblico impiego 29 marzo 1983,
n. 93, con la quale deve armonizzarsi la legislazione regionale a
norma dell'art. 3 dello statuto sardo.
Per giunta è previsto il passaggio automatico del personale
comandato a una qualifica funzionale superiore a quella spettante: il
che, da un lato, aggrava la violazione della regola del pubblico
concorso, dall'altro contrasta anche col principio dell'art. 17,
primo comma, della citata legge-quadro, il quale esclude che i
passaggi di qualifica possano raffigurarsi come gradi di un'unica
carriera, cioè promozioni anziché accesso a un nuovo impiego.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna concludendo
per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso.
Sul primo punto si eccepisce che il ricorso sarebbe ictu oculi
inammissibile nella parte relativa al personale distaccato, in quanto
l'atto di rinvio della legge, in data 15 giugno 1989, si riferisce
soltanto al personale comandato; in ordine a quest'ultimo sarebbero
pure inammissibili, non trovando riscontro nel detto atto, le censure
relative a pretese violazioni degli artt. 17 e 20 della legge-quadro.
Nel merito la Regione rileva che il principio costituzionale del
pubblico concorso non è assoluto, e comunque riguarda solo le
assunzioni di personale, non le procedure relative a pubblici
dipendenti già assunti. In proposito si richiamano le sentenze nn.
47 del 1959 e 726 del 1988 di questa Corte.
Quanto alla pretesa violazione del principio di classificazione
per qualifiche funzionali, si obietta che, quand'anche l'art. 17
della legge n. 93 del 1983 fosse compreso tra le norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica, ciò vincolerebbe i
criteri di classificazione del personale, ma non potrebbe impedire
alle regioni di disciplinare liberamente, nel rispetto dei limiti
costituzionali, le qualifiche funzionali, gli inquadramenti e anche i
passaggi da una qualifica all'altra. Tali materie rientrano nella
competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 2 della
legge-quadro. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene contrastante
con gli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione,
nonché con gli artt. 17, primo comma, e 20, primo comma, della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in relazione
all'art. 3 dello statuto sardo, la delibera legislativa riapprovata,
dopo il rinvio governativo, dal Consiglio della Regione Sardegna il 6
dicembre 1989, la quale consente il passaggio alla Regione, ai fini
dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, del personale di
Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici regionali comandato o
distaccato presso i Comitati di controllo sugli enti locali.
La difesa della Regione eccepisce preliminarmente
l'inammissibilità del ricorso per la parte afferente al personale
distaccato, nonché, per quanto attiene al personale comandato, delle
censure relative agli artt. 17 e 20 della predetta legge-quadro, sul
riflesso che l'atto governativo di rinvio menziona soltanto il
personale "comandato" e censura la legge con riferimento ai soli
artt. 51 e 97 della Costituzione.
Sotto il primo profilo l'eccezione, improntata a eccessivo
formalismo, deve essere respinta. La forma telegrafica del rinvio
lascia ragionevolmente supporre che il Governo abbia, brevitatis
causa, usato l'espressione "personale comandato" in senso ampio o, se
si preferisce, a guisa di sineddoche, per indicare il tutto con una
parte: la parte, appunto, di maggiore consistenza e che attira i
rilievi critici più diffusi.
Sotto l'altro profilo l'eccezione è irrilevante perché le norme
testé citate della legge statale n. 93 del 1983 non sono referenti
necessari della valutazione di merito, ai fini della quale è
parametro esauriente l'art. 97 della Costituzione.
2. - Nella parte concernente il personale di enti strumentali
regionali "distaccato" presso i Comitati di controllo, il ricorso non
è fondato.
In favore di questo personale, già assunto in un pubblico impiego
mediante concorso, l'art. 5 prevede la possibilità di transito nel
ruolo unico regionale "nella medesima qualifica funzionale, con il
profilo professionale e con il trattamento economico in atto presso
l'ente di provenienza". L'elemento formale della costituzione di un
nuovo rapporto d'impiego con la Regione, mentre quello originario con
l'ente di provenienza si estingue, non è sufficiente da solo per
ricondurre il passaggio alle dipendenze della Regione nel concetto di
reclutamento, e quindi nel campo di applicazione del principio del
concorso. Ad ogni modo, anche ammesso che il caso disciplinato
dall'art. 5 della legge impugnata rientri nella nozione di "accesso"
a pubblici impieghi di cui all'art. 97, terzo comma, Cost., va
osservato che la domanda del dipendente è subordinata a una
valutazione positiva dell'amministrazione (motivata in base al
servizio precedentemente prestato), restando così assicurato, sia
pure senza le garanzie del pubblico concorso, il principio della
selezione.
3. - Il ricorso è fondato nella parte relativa al personale
"comandato".
Per questa categoria l'art. 1 prevede il passaggio automatico a
domanda, alla sola condizione che il dipendente abbia maturato
l'anzianità di "un anno di servizio reso in posizione di comando".
Ancora a differenza del personale distaccato, l'art. 2, sulla base
delle corrispondenze indicate nell'allegata tabella A, consente
l'inquadramento nel ruolo unico regionale in una qualifica funzionale
superiore a quella spettante all'impiegato in posizione di comando
presso l'ente di provenienza: a questo fine l'art. 6 dispone un
aumento della dotazione organica del ruolo unico regionale anche per
la settima qualifica, inesistente nell'ordinamento del personale
addetto ai Comitati di controllo, nel quale la progressione delle
qualifiche si ferma alla sesta (cfr. art. 2 della legge regionale n.
20 del 1985).
Come giustamente osserva l'Avvocatura dello Stato, argomentando
dall'art. 19 della più volte citata legge-quadro, il passaggio a una
fascia funzionale superiore, in quanto comporta l'accesso a un nuovo
posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate, è una figura
di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso. A tale
regola la legge può derogare, ma sempre col limite della
razionalità. E poiché tra i criteri di razionalità della deroga,
ammessa dal terzo comma dell'art. 97 Cost., è sicuramente compresa
l'esigenza, risultante dal primo comma, che non sia pregiudicato il
buon andamento dell'amministrazione, è da escludere, secondo un
rilievo ripetutamente espresso da questa Corte, la legittimità
costituzionale di una legge che consenta il passaggio di una
categoria di personale da una fascia funzionale ad altra superiore,
pertinente a qualifiche diverse, sulla base del solo parametro
automatico dell'anzianità di servizio (cfr. sent. n. 19 del 1989).
La deroga al principio del pubblico concorso è da considerare
frutto di una scelta irragionevole o arbitraria qualora non contempli
nessun altro criterio di selezione, e in particolare "una valutazione
(caso per caso) congrua e razionale dell'attività pregressa del
dipendente, diretta a far ragionevolmente ritenere che egli sia in
possesso dei requisiti necessari" (sent. n. 21 del 1989). La
valutazione del servizio prestato, prevista dall'art. 4 del testo di
legge sotto esame, ha natura e scopo affatto diversi: essa presuppone
già attuato l'inquadramento automatico nel ruolo regionale del
personale che si avvale della facoltà di cui al precedente art. 2, e
attiene alla determinazione dell'anzianità e del connesso
trattamento giuridico ed economico del dipendente ai sensi dell'art.
46 della legge regionale n. 51 del 1978.
Non varrebbe obiettare che le due sentenze sopra richiamate si
fondano sul primo comma dell'art. 97 Cost., mentre nel ricorso del
Governo si fa riferimento soltanto al terzo. Il terzo comma si
coordina non solo con l'art. 51, primo comma, in funzione di garanzia
dell'eguaglianza dei cittadini, ma anche col primo comma dello stesso
art. 97, il pubblico concorso essendo uno strumento destinato ad
assicurare l'efficienza della selezione. Perciò il riferimento al
terzo comma dell'art. 97 coinvolge anche il primo.
Nemmeno giova addurre il carattere transitorio del provvedimento.
Tale carattere potrebbe semmai giustificare la deroga al sistema del
pubblico concorso, ma non l'abbandono di qualsiasi criterio di
selezione. Del resto l'asserita transitorietà, la quale dovrebbe
comportare, secondo il proposito espresso nella relazione al disegno
di legge, la soppressione delle norme che autorizzano ulteriori
comandi presso i Comitati di controllo, è contraddetta dall'art. 6,
dove si dispone soltanto una riduzione delle unità di personale che
l'Amministrazione regionale può acquisire in posizione di comando ai
sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 46 del 1986.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6
della legge della Regione Sardegna riapprovata dal Consiglio
regionale il 6 dicembre 1989, recante: "Inquadramento nel ruolo unico
regionale di personale in servizio presso i Comitati di controllo
sugli atti degli enti locali";
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge regionale predetta, promossa dal Presidente
del Consiglio dei Ministri col ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte