Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1998 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 567, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 25 giugno 1997 dal giudice dell'esecuzione presso il tribunale di

Busto Arsizio, nella procedura esecutiva promossa dal Mediocredito

Lombardo S.p.A. e Ferrario Marco ed altra iscritta al n. 765 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di esecuzione

immobiliare, il giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Busto

Arsizio, con ordinanza del 25 giugno 1997, ha sollevato - in

riferimento agli artt. 24, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art.

567, secondo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui

prevede che al ricorso per la vendita dell'immobile pignorato siano

allegati i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative

all'immobile medesimo per il ventennio anteriore al pignoramento;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione denunciata non

consentirebbe di supplire al mancato rilascio di detti certificati da

parte della conservatoria immobiliare, unico organo competente al

riguardo, per causa alla stessa imputabile, attraverso una eventuale

dichiarazione sostitutiva di notaio o di altro soggetto dotato di

poteri certificativi;

che la mancata allegazione dei certificati all'istanza di vendita

comporterebbe l'improcedibilità o l'improseguibilità dell'azione

esecutiva e precluderebbe, pertanto, il diritto dei creditori istanti

di agire esecutivamente sull'immobile;

che, conseguentemente, la disposizione denunciata violerebbe il

diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24, primo

comma, della Costituzione ed il principio di buon andamento della

pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della

Costituzione.

Considerato che deve escludersi, nella specie, la sussistenza della

dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione, potendo i

creditori istanti, nell'ipotesi di mancato rilascio dei certificati

da parte della conservatoria per causa dalla stessa dipendente,

avvalersi di tutti i mezzi di tutela predisposti dall'ordinamento

contro gli atti illeciti della pubblica amministrazione;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte,

va affermata la non pertinenza, nella specie, del parametro di cui

all'art. 97 Cost;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 567, secondo comma, del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 97,

primo comma, della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione presso

il tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte