Sentenza n. 162/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1963 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 42d.P.R. 818/1957
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre
1962 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di
Guidotti Vittoria, iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo
1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione
del Giudice Biagio Petrocelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Guidotti Vittoria
davanti al Pretore di Sampierdarena la difesa dell'imputata eccepiva la
illegittimità costituzionale dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1957,
n. 818, contenente norme di attuazione e coordinamento della legge 4
aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti. La norma impugnata, secondo la difesa della Guidotti,
prevedendo particolari limiti e termini nella procedura di oblazione
concernente le contravvenzioni in materia di assicurazione
obbligatoria, eccederebbe i limiti della delega contenuta nell'art. 37
della citata legge n. 218.
Questa norma contiene la delega al Governo di emanare, in
conformità dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla legge n.
218, oltre che norme transitorie e di attuazione, norme intese a
coordinare le vigenti disposizioni in materia di assicurazione sociale
con quelle contenute nella legge stessa e a raccogliere in un unico
testo le disposizioni che regolano la materia. Per il pagamento delle
somme stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per la
definizione delle domande di oblazione, la norma impugnata prevede un
termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della
decisione adottata dall'Istituto.
Decorso questo termine, il procedimento penale, sospeso in seguito
alla domanda di oblazione, riprende il suo corso ed il contravventore
non può più avvalersi del beneficio dell'oblazione.
Il Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata, con
ordinanza del 14 novembre 1962, sospendeva il giudizio e rimetteva gli
atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sul n. 60 della Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1963.
Non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :
Si è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.
42 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in quanto si è ritenuto che
questa norma, col prevedere particolari limiti e termini in ordine alla
procedura di oblazione per le contravvenzioni in materia di
assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, avrebbe
ecceduto i limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4
aprile 1952, n. 218.
La questione non è fondata. In virtù della delega di cui
all'articolo 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'art. 42 del D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, ha la finalità di coordinare le norme per la
procedura di oblazione concernente le contravvenzioni in materia di
assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti con tutte
le norme analoghe relative alle altre forme di assicurazione
obbligatoria. L'art. 24 della legge n. 218 non prevede alcun termine
per il pagamento da parte del contravventore della somma fissata per
l'oblazione, ma termini del genere sono invece previsti da talune altre
disposizioni preesistenti: l'art. 143 del R.D. 28 agosto 1924, n.
1422, che ne fissa la misura in dieci giorni; e l'art. 112 del R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, che lascia invece all'Istituto di previdenza di
stabilire di volta in volta il termine per il pagamento.
Pertanto non può ravvisarsi alcun eccesso di delega nella
disposizione impugnata, la quale, in sede di coordinamento di quelle
norme, e in attuazione dello scopo fissato dalla legge delega, si è
limitata a riprodurre la previsione del termine e a fissarne la misura
in maniera uniforme per tutte le specie di assicurazione obbligatoria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sollevata dal Pretore
di Sampierdarena con ordinanza del 14 novembre 1962, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1963:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte