Sentenza n. 162/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1974 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.l. 2/1973
- art. 27d.l. 2/1973
- art. 28d.l. 2/1973
- art. 29d.l. 2/1973
- art. 30d.l. 2/1973
- art. 31d.l. 2/1973
- art. 32d.l. 2/1973
citata
- art. 2d.l. 8/1973
- art. 4d.l. 8/1973
- art. 7d.l. 8/1973
- art. 8d.l. 8/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26,
27, 28, 29, 30, 31 e 32 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2 (Provvidenze a
favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria
colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973), e del
d.l. 12 febbraio 1973, n. 8 (Ulteriori provvidenze a favore delle
popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del 1968),
nonché delle rispettive leggi di conversione 23 marzo 1973, n. 36, e
15 aprile 1973, n. 94, promossi con ricorsi del Presidente della
Regione siciliana, notificati il 22 febbraio, 15 marzo, 11 aprile e 12
maggio 1973, depositati in cancelleria rispettivamente il 26 febbraio,
20 marzo, 14 aprile e 15 maggio 1973 ed iscritti ai nn. 1, 2, 5 e 7 del
registro ricorsi 1973.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi gli avvocati Salvatore Villari e Antonino Sansone, per la
Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 1973 e depositato il
successivo giorno 26, il Presidente della Regione siciliana,
debitamente autorizzato, ha proposto azione principale di legittimità
costituzionale degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del
decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante "Provvidenze a favore
delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti
dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973", per violazione
degli artt. 20 e 36 dello statuto regionale e degli artt. 2, 4, 7 e 8
delle norme di attuazione, adottate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Secondo il ricorso le provvidenze contemplate negli articoli
impugnati sarebbero costituzionalmente illegittime perché
inciderebbero su competenze regionali costituzionalmente garantite e
limitatamente a tale incidenza, più specificamente, perché sarebbero
state accordate agevolazioni su tributi che sono di spettanza
regionale, senza che trovino rispondenza nella generale normazione
tributaria, determinando, così, una illegittima decurtazione delle
entrate della regione e perché si sarebbe disposto in ordine
all'attività amministrativa, relativa all'applicazione delle norme,
che, in virtù dell'art. 20 dello statuto e degli artt. 6 e 8 delle
norme di attuazione, spetta alla Regione.
È intervenuto nel giudizio, così promosso, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che, con l'atto di costituzione, confuta le argomentazioni
sulle quali dovrebbe trovare fondamento il ricorso, e ne chiede il
rigetto, con l'affermazione della piena competenza statale ad emanare
le norme impugnate.
2. - Con altro ricorso, notificato il 15 marzo 1973, il Presidente
della Regione siciliana, debitamente autorizzato, ha proposto azione di
legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 10 del
decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante "Ulteriori provvidenze a
favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto
del 1968", denunziando la violazione degli artt. 20, 21 e 36 dello
statuto speciale e degli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 delle norme di attuazione
approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Con la norma impugnata viene dichiarata applicabile dal 1 gennaio
al 31 dicembre 1973, limitatamente ai tributi vigenti al 31 dicembre
1972, la esenzione dei tributi erariali, provinciali e comunali per
alcuni comuni delle province di Palermo, Trapani e Agrigento, i cui
abitati, colpiti dai terremoti del 1967 e 1968 erano stati dichiarati
da trasferire totalmente o parzialmente, esenzione già disposta, fino
al 31 dicembre 1970, con l'art. 26 della legge (statale) 5 febbraio
1970, n. 21 e poi prorogata fino al 31 dicembre 1971 con l'art. 11 del
d.l. 1 giugno 1971, n. 289.
Secondo il ricorso, tale proroga sarebbe costituzionalmente
illegittima, sotto i seguenti profili:
a) per violazione dell'art. 21, comma terzo, dello statuto
regionale, in quanto il decreto-legge n. 8 del 1973 è stato emanato
senza la partecipazione del Presidente della Regione, il quale non è
stato invitato ad intervenire alla riunione del Consiglio dei ministri
nella quale il provvedimento venne discusso e approvato;
b) per violazione dell'art. 36 dello statuto e degli artt. da 1 a
4 delle norme di attuazione, in quanto la norma di esenzione adottata
col decreto impugnato - che va considerata norma nuova e non di mera
proroga - comporterebbe la sottrazione del gettito corrispondente dalle
entrate tributarie del bilancio regionale, con il correlativo
depauperamento di esso;
c) per violazione dell'art. 20 dello statuto e dell'art. 8 delle
norme di attuazione, in quanto la norma impugnata non fa salve le
competenze amministrative della regione, in ordine alla applicazione
della disposta esenzione.
È intervenuto, nel giudizio così promosso, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che, con l'atto di costituzione, confutate le
argomentazioni addotte a sostegno del ricorso, ne chiede il rigetto.
3. - I decreti legge, come sopra impugnati, sono stati entrambi
convertiti, con modificazioni, irrilevanti ai fini della soluzione
della controversia, rispettivamente nella legge 23 marzo 1973, n. 36, e
nella legge 15 aprile 1973, n. 94.
Il Presidente della Regione siciliana, debitamente autorizzato, con
distinti ricorsi, notificati, rispettivamente, l'11 aprile ed il 12
maggio 1973, ha proposto, in via principale, azione di legittimità
costituzionale delle norme, ora convertite in legge, dei decreti
legislativi già impugnate con i due ricorsi di cui sopra e per gli
stessi motivi.
In entrambi i due nuovi giudizi, così promossi, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con gli atti di
costituzione, riproducendo sostanzialmente quanto già dedotto a
confutazione dei ricorsi avverso i decreti legislativi, chiede che
anche i due nuovi ricorsi vengano respinti.
4. - La difesa della Regione siciliana, con successive memorie
depositate il 20 marzo 1974, ha insistito nel sostenere
l'illegittimità costituzionale di tutte le norme denunciate,
illustrando ulteriormente i motivi già dedotti.
Dopo gli adempimenti di rito, i quattro ricorsi, come sopra
proposti, vengono ora alla cognizione della Corte. Considerato in diritto :
1. - I quattro ricorsi, come sopra proposti, vanno riuniti, avendo
sostanzialmente per oggetto le stesse questioni di merito.
2. - In ordine cronologico debbono essere esaminati per primi i
ricorsi avverso il decreto-legge del Presidente della Repubblica 22
gennaio 1973, n. 2, e relativa legge di conversione (senza
modificazioni per quanto riguarda le norme impugnate) 23 marzo 1973, n.
36, recante "Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della
Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e
del gennaio 1973".
Fra le provvidenze adottate con il decreto e la legge di cui sopra
- oltre ad interventi finanziari a carico dello Stato a favore delle
popolazioni ed Enti danneggiati - vi sono, tra le altre, le seguenti:
a) la sospensione di termini ai fini di adempimenti tributari (art.
26) e l'ammissione a registrazione di qualunque atto senza le penalità
dovute per decorso di termini che siano venuti a scadere nel periodo
dal 28 dicembre 1972 al 4 febbraio 1973, purché la presentazione
dell'atto per la registrazione avvenga entro i 20 giorni successivi a
quest'ultima data (art. 28):
b) la sospensione della riscossione, fino al 30 giugno 1973, di
imposte dirette, salvo successivo conguaglio a sospensione cessata
(artt. 27, 31 e 32);
c) l'attribuzione all'Intendente di finanza della potestà di
concedere lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e
relativa sovrimposta, nonché dell'imposta sul reddito agrario per
l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, nel caso di danni gravi ai
fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende
agrarie (art. 29) nonché l'attribuzione ai competenti uffici
distrettuali delle imposte dirette della facoltà di disporre, anche di
propria iniziativa, lo sgravio, con decorrenza dal 1 gennaio 1973,
dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul
reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e
addizionali nei comuni danneggiati, previa verifica dei danni riportati
dai fabbricati, da parte del competente ufficio tecnico erariale (art.
30).
Secondo la Regione siciliana, quanto disposto con i riportati artt.
26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, violerebbe gli artt. 20 e 36 dello Statuto
speciale, nonché gli artt. 2, 4, 7 e 8 delle relative norme di
attuazione, in quanto, pur non contestandosi che lo Stato abbia la
potestà esclusiva di sopprimere tributi o introdurne di nuovi per
tutto il territorio nazionale, non può, invece, farlo limitatamente
alla Regione siciliana, provocando una decurtazione delle entrate
regionali ed incidendo nella materia della riscossione, attribuita alla
competenza della Regione.
Così chiaritine i termini, entrambi i ricorsi risultano infondati.
Va osservato, al riguardo, innanzitutto, che la materia tributaria
non rientra fra quelle che, in forza dell'art. 14 dello Statuto, è
attribuita alla legislazione esclusiva della Regione, la quale ha,
invece, in tale materia, solo una competenza legislativa concorrente
(art. 36 dello Statuto e art. 6 delle norme di attuazione approvate con
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074). Inoltre, se è vero che ai sensi
dell'art. 36 dello Statuto e dell'art. 2 delle norme di attuazione
spettano alla Regione quasi tutte le entrate tributarie erariali
riscosse nell'ambito del suo territorio e tale riscossione (art. 8
delle norme di attuazione) è affidata alla Regione, tuttavia - come
risulta dal primo comma dell'art. 6 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - le
disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si
applicano anche nel territorio della Regione.
Nel quadro di questa normativa, non si può contestare, pertanto,
la potestà legislativa dello Stato in materia tributaria, anche se
esercitata limitatamente al territorio siciliano e per tributi la cui
riscossione compete alla Regione, salvo il divieto di operare un
sostanziale ed ingiustificato svuotamento dei diritti ad essa
attribuiti dall'art. 36 dello Statuto e dall'art. 2 delle norme di
attuazione.
Nel caso di specie va considerato poi che i provvedimenti normativi
impugnati sono stati adottati nell'esercizio di poteri di pronto
intervento - anch'essi di competenza dello Stato - in caso di pubbliche
calamità, i quali si estendono a tutto indistintamente il territorio
statale, ma che, ovviamente, vanno esercitati là dove se ne manifesti
la necessità, ossia là dove la pubblica calamità siasi verificata.
L'infondatezza dei ricorsi si rileva, del resto, anche dall'esame
delle singole norme impugnate. Infatti:
a) la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza ai
fini degli adempimenti tributari, disposti dall'art. 26 e la rimessione
in termini per la registrazione di atti senza penalità, disposta
dall'art. 28, rientrano esclusivamente nei poteri di intervento dello
Stato, nei casi di pubbliche calamità e non incidono, quindi, su
alcuna competenza regionale;
b) la sospensione della riscossione, preveduta dall'art. 27,
rientra ugualmente tra i provvedimenti di emergenza, di esclusiva
competenza statale, da adottare nei casi di pubblica calamità e non
incide sulle finanze della Regione in maniera sostanziale, in quanto
gli artt. 31 e 32 prevedono gli opportuni conguagli alla ripresa della
riscossione;
c) gli sgravi preveduti dagli artt. 29 e 30 trovano fondamento nel
principio generale che presupposto dell'imposizione tributaria è
l'esistenza di un cespite produttivo di reddito, venuta a mancare la
quale, viene a mancare altresì la base dell'imposizione e poiché i
tributi ai quali si riferiscono tali sgravi, anche se il relativo
gettito è attribuito alla Regione, sono tributi statali, solo allo
Stato, rispetto ad essi, competono le potestà d'imposizione e di
accertamento, con la relativa disciplina.
Va osservato a questo punto che la fase di riscossione, riservata
alla Regione, comincia soltanto dopo la formazione e la approvazione
del ruolo, che è atto statale riservato esclusivamente agli organi
statali.
Vi è pertanto una chiara e netta distinzione di sfere di
competenze e di attribuzioni: l'imposizione, accertamento, formazione
ed eventuali modificazioni, sospensioni, annullamenti dei ruoli
spettano allo Stato; la fase successiva spetta alla Regione.
Resta così dimostrato non soltanto che, per la parte normativa,
con gli impugnati provvedimenti non si è violata alcuna competenza
regionale, tanto più che gli sgravi non sono stati accordati
indiscriminatamente a tutti i contribuenti delle zone colpite, ma
soltanto a coloro che, attraverso gli accertamenti dei competenti
uffici finanziari, risultino aver subito danni tali da far venire meno
ogni reddito, ma anche che gli uffici finanziari competenti non possono
che essere quelli statali, non rimanendo in materia, per quanto
precede, alcun margine di competenza regionale, neppure di natura
amministrativa od esecutiva, col che è da escludere che vi sia stata
violazione dell'art. 20 dello Statuto speciale e dell'art. 8 delle
norme di attuazione.
3. - Il decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante "Ulteriori
provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti
dal terremoto del 1968" e la legge di conversione 15 aprile 1973, n.
94, vengono entrambi impugnati, nella loro integralità, perché, in
violazione dell'art. 21 dello Statuto speciale, al Consiglio dei
ministri, nel quale venne adottato il decreto-legge n. 8 del 1973, non
partecipò, né venne invitato a partecipare il Presidente della
Regione.
Di entrambi viene, poi, impugnato l'art. 10, con il quale sono
state prorogate, con il decreto, fino al 31 dicembre 1973, e con la
legge di conversione, fino al 31 dicembre 1974, limitatamente ai
tributi vigenti al 31 dicembre 1972, le esenzioni tributarie, già
prevedute dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e dall'art.
11 del d.l. 1 giugno 1971, n. 289.
Con tale art. 26 si concedeva l'esenzione fino al 31 dicembre 1970
dei tributi erariali, provinciali e comunali per i comuni delle
province di Agrigento, Palermo e Trapani (nell'articolo stesso
tassativamente elencati) i cui abitati erano stati dichiarati da
trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'art. 11 del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 marzo 1968, n. 241.
Secondo la Regione ricorrente la proroga di tali esenzioni,
disposta con l'impugnato art. 10, sarebbe costituzionalmente
illegittima per violazione dell'art. 36 dello statuto e degli artt. da
1 a 4 delle norme di attuazione, in quanto comporterebbe la sottrazione
del corrispondente gettito delle entrate tributarie dal bilancio
regionale, nonché per violazione degli artt. 20 dello statuto ed 8
delle norme di attuazione, in quanto non è fatta salva la competenza
amministrativa della Regione, in ordine alla applicazione delle
disposte esenzioni.
4. - Tutte le doglianze della Regione, come precedentemente
riassunte, risultano prive di giuridico fondamento.
Anzitutto, come questa Corte ha deciso con la sentenza n. 151 del
16 maggio 1974, deve escludersi che la partecipazione al Consiglio dei
ministri dei Presidenti delle Regioni sia con voto deliberativo, come
previsto dall'invocato art. 21 dello statuto della Regione siciliana,
sia con voto meramente consultivo, come previsto da altri statuti
speciali, sia prescritta, quale che sia l'interesse delle Regioni nelle
materie che ne formino oggetto, anche per atti legislativi o, comunque,
ricollegantisi, quali presupposti, al procedimento legislativo vero e
proprio.
Viene così a cadere la censura di violazione dell'art. 21 dello
statuto siciliano, che, come si è sopra rilevato, se fondata, avrebbe
radicalmente inficiato il decreto legge n. 8 del 1973 e, di
conseguenza, la legge di conversione.
Per quanto, poi, riguarda le doglianze che investono l'art. 10,
valgono a dimostrarne la infondatezza le considerazioni sopra svolte a
confutazione dei ricorsi avverso il decreto-legge n. 2 del 1973 e
relativa legge di conversione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del d.l. 22 gennaio
1973, n. 2 (Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della
Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e
del gennaio 1973), nonché della legge di conversione 23 marzo 1973, n.
36, nella parte riguardante dette disposizioni, questioni sollevate in
riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto regionale siciliano e agli
artt. 2, 4, 7 e 8 delle norme di attuazione in materia finanziaria
(d.P.R. n. 1074 del 1965);
b) dell'intero d.l. 12 febbraio 1973, n. 8 (Ulteriori provvidenze a
favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto
del gennaio 1968), e della relativa legge di conversione 15 aprile
1973, n. 94, in riferimento all'art. 21 dello Statuto regionale
siciliano, nonché dell'art. 10 di tale d.l. n. 8 del 1973 e della
legge n. 94 del 1973, nella parte relativa alla modificazione di detto
art. 10, in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto regionale
siciliano ed agli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 delle norme di attuazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte