Sentenza n. 162/1976
Altra decisione · depositata il 07/07/1976 · relatore Giulio Gionfrida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Lazio, notificato l'8 marzo 1975, depositato in cancelleria il 18
successivo ed iscritto al n. 10 del registro 1975, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del provvedimento 20 dicembre 1974 della
Commissione di controllo sugli atti della Regione, che ha annullato la
delibera della Giunta 26 novembre 1974, n. 4877, sul mantenimento in
servizio di 22 dipendenti delle società "Stefer" e "Ferrovie Roma
Nord".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione Lazio, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con delibere nn. 767, 896 e 1356 (rispettivamente del 13 e 23
giugno e del 26 settembre 1973), la Giunta della Regione Lazio assumeva
in servizio, in posizione di comando, 22 (ex) dipendenti delle società
"Stefer" e "Ferrovie Roma Nord".
Dette delibere venivano annullate dalla Commissione di controllo,
in base alla motivazione che il comando non poteva nella specie aver
luogo (ed era in violazione della disposizione VIII della
Costituzione), in quanto le aziende di provenienza degli interessati
non avevano natura pubblica, sibbene privata.
La Regione emanava, allora, la legge 18 marzo 1974, n. 19, con cui
disponeva il mantenimento in servizio (fino all'inquadramento in ruolo)
dei dipendenti delle società predette, i quali fossero "comunque in
servizio presso la Regione alla data del 30 giugno 1973"; a tale legge
facendo, quindi, seguire delibera applicativa 7 maggio 1974, n. 1275.
Anche tale provvedimento fu, però, annullato dalla Commissione di
controllo. La quale rilevava come la legge n. 19 citata "doveva
intendersi riferita solo a situazioni di personale conformi a legge,
non a situazioni di mero fatto".
La Regione faceva, a questo punto, seguire la legge 23 settembre
1974, n. 66, di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n.
19, nel senso che il "mantenimento in servizio" si riferiva proprio al
personale della società "Stefer" e " Roma Nord" di cui alla delibera
1974 n. 1275.
Il successivo provvedimento della Giunta 26 novembre 1974, n. 4877,
adottato in esecuzione della legge 1974 n. 66 citata, veniva, però,
anch'esso annullato dalla Commissione di controllo, sempre sul rilievo
della non riferibilità della legge al personale in questione (sia per
la intrinseca illegittimità della sua assunzione sia per il già
disposto annullamento dell'assunzione stessa).
2. - Avverso il provvedimento della Commissione di controllo da
ultimo ricordato (che reca la data del 20 dicembre 1974 ed il n.
53.30105), appunto, ricorre ora la Regione Lazio, sollevando conflitto
di attribuzione, per violazione degli artt. 125, 127, 117, 118 della
Costituzione.
Dopo aver, tra l'altro, sottolineato l'inerenza della legge (n. 66
del 1974 citata) da essa emanata a materia (ordinamento degli uffici)
di competenza regionale, si duole soprattutto la ricorrente che la
detta normativa - non impugnata dallo Stato nelle previste forme di cui
all'art. 127 Cost. - sia stata di fatto, poi, disapplicata dalla
Commissione di controllo, attraverso l'annullamento della delibera che
ed essa legge puntualmente si conformava.
3. - Resiste a tali rilievi l'Avvocatura di Stato (per il
costituito Presidente del Consiglio dei ministri) osservando, innanzi
tutto, in via di premessa, come le leggi regionali - se effettivamente
non possono (come la ricorrente fondatamente assume) essere
disapplicate da organi dello Stato - certamente possono, però, essere
interpretate.
E tale potere di interpretazione della legge, oltreché alla
autorità giudiziaria, compete anche alla Commissione di controllo
sugli atti della Regione, costituendo ciò la premessa maggiore del
sillogismo che sfocia nel deliberato di conformità o difformità
dell'atto controllato.
In concreto, nel caso di specie - sostiene l'Avvocatura la legge
della Regione Lazio 1974 n. 66 è stata (non già disapplicata, sibbene
soltanto) interpretata dalla Commissione di controllo; nel senso che
non poteva essa, in quanto legge "interpretativa", toccare situazioni
pregresse già esaurite, ed inoltre, quale legge "regionale", escludere
la preclusione, in particolare derivante dal "consolidamento del potere
di controllo". Considerato in diritto :
1. - La Regione Lazio solleva - come in narrativa detto - conflitto
di attribuzione nei confronti dello Stato, perché ritiene lesivo della
sua competenza costituzionalmente garantita il provvedimento della
Commissione di controllo, che ha annullato la delibera della Giunta
regionale concernente il "mantenimento in servizio" - in base a legge
della stessa Regione n. 66 del 1974 (interpretativa della precedente
legge n. 19 del 1974) - di ventidue ex dipendenti delle società
"Stefer" e "Roma Nord": assunti con precedenti delibere regionali, a
loro volta annullate in sede di controllo (per ravvisato contrasto con
la disposizione transitoria VIII della Costituzione, in ragione della
natura privata e non pubblica delle aziende di provenienza del detto
personale).
Lamenta la ricorrente che il provvedimento impugnato dell'organo
statuale si rivolga - prima ancora che contro la delibera della Giunta
- in realtà contro la stessa (ivi richiamata) legge regionale (1974 n.
66 cit.): che sarebbe stata disapplicata, con contestazione della sua
efficacia, sia quanto al potere di mantenere in servizio personale che
la Commissione aveva dichiarato essere stato assunto in maniera non
legittima, sia quanto alla possibilità di modificare,
retroattivamente, effetti di precedenti provvedimenti negativi della
stessa Commissione di controllo.
Da ciò, appunto, la prospettata lesione delle prerogative
regionali - sulla insindacabilità in via amministrativa di proprie
leggi (e sulla competenza a legiferare in materia di ordinamento degli
uffici) - che è posta in collegamento con i precetti costituzionali di
cui agli artt. 125 e 127, oltre che 117 e 118.
2. - Replica l'Avvocatura escludendo, invece, che la Commissione di
controllo abbia, nella specie, inteso (esulando dai suoi poteri)
"disapplicare la legge regionale o discutere la legittimità od il
merito di questa"; giacché, invero, essa si sarebbe limitata ad
"interpretare la legge interpretativa n. 66 del 1974 citata, come una
legge che non potesse, proprio per tale sua natura, toccare (con il
riferimento, appunto, al personale la cui assunzione era stata in
precedenza annullata) situazioni pregresse già consolidate".
3. - Tali essendo le ragioni ed i termini del contendere, in questa
sede, resta evidentemente estraneo al thema decidendum il quesito di
costituzionalità della legge regionale n. 66 del 1974 più volte
menzionata (sotto entrambi i cennati profili di violazione della
disposizione VIII della Costituzione e di contrasto con l'art. 125
Cost., che garantisce l'esercizio del potere statuale di controllo
sugli atti dell'ente territoriale).
La questione stessa, d'altra parte, neppure può essere sollevata
in via incidentale: non essendo strumentale alla soluzione del
conflitto.
Ed, infatti - una volta che non è (come detto) posta in
discussione (né avrebbe potuto fondatamente esserlo) la premessa della
inerenza del controllo statuale ex art. 125 della Costituzione ai soli
atti e non anche alle leggi della Regione (nei confronti delle quali
ultime è, invece, proponibile la impugnativa di legittimità prevista
e regolata dal successivo articolo 127 della Costituzione) - discende,
su un piano di logica conseguenzialità, l'ultroneità della indagine
in ordine alla legittimità della legge regionale, su cui il sindacato
della Commissione sia stato (in ipotesi) esteso; perché il fatto
stesso (ove accertato) di tale estensione del controllo amministrativo
statuale su atto normativo della Regione importerebbe - di per sé -
l'effettività della "invasione", da che dipende la soluzione del
conflitto.
4. - Ora, però - come si è già avuto modo di esporre lo Stato
contesta proprio che la Commissione abbia esercitato un controllo sulla
legittimità della legge ed assume che essa ha fatto opera di mera
esegesi della legge regionale 1974 n. 66 in questione: nel contesto
della premessa maggiore del sillogismo sfociato nel giudizio di
difformità (alla legge stessa) della delibera controllata.
Tale tesi è, però, destituita di fondamento. Essa è, anzitutto,
in contrasto con gli argomenti che sorreggono il provvedimento della
Commissione di controllo, i quali concernono esclusivamente ciò che il
legislatore regionale "poteva", prescindendo, invece, dalla indagine
su ciò che "voleva", in effetti, nella specie disporre.
D'altra parte, occorre ancora considerare (e trattasi di rilievo
decisivo) che la legge regionale 1974 n. 66 citata - in quanto emanata
proprio per superare, in via interpretativa, il contrasto insorto tra
Commissione di controllo e Giunta regionale circa la sfera di
applicabilità della precedente legge 1974 n. 19 - non lasciava
sussistere margine alcuno d'incertezza in ordine ai soggetti cui andava
riferito il disposto " mantenimento in servizio": espressamente
individuati nei ventidue dipendenti (nominativamente) elencati nella
delibera della Giunta n. 1275 del 1974.
Difettavano, pertanto, nella specie, le stesse premesse logiche di
un problema esegetico.
5. - Il vero è (e le considerazioni innanzi svolte ne danno
conferma) che la Commissione di controllo, nella circostanza, non ha
interpretato, sibbene effettivamente assoggettato al proprio controllo
la legge regionale n. 66 del 1974. E solo sulla premessa (implicita)
della illegittimità di questa (sul punto della riferibilità ai
dipendenti provenienti dalle aziende "Stefer " e "Roma Nord") è,
quindi, pervenuta all'annullamento della delibera che alla legge stessa
puntualmente si conformava.
Il ricorso della Regione è, per ciò, fondato e va,
conseguentemente, annullato il provvedimento di controllo in questa
sede impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Commissione di controllo sugli atti
della Regione Lazio assoggettare al proprio controllo la legge
regionale 23 settembre 1974 n. 66; e, pertanto, annulla il
provvedimento della Commissione indicata n. 53/30105 del 20 dicembre
1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte