Sentenza n. 162/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/10/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 40legge 119/1981
applicata al caso
- art. 35legge 119/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 40
della legge 30 marzo 1981, n. 119 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1981)
promossi con i ricorsi proposti dalla Regione Liguria, dalle Provincie
autonome di Bolzano e di Trento e dalle Regioni Sardegna, Sicilia,
Veneto, Trentino - Alto Adige, Toscana, Emilia - Romagna e Piemonte,
notificati il 7 e l'8 maggio 1981, depositati in cancelleria il 12, il
15, il 16 e il 21 maggio 1981, rispettivamente iscritti ai nn. 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24 del registro ricorsi 1981 e dei quali
è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 137
e 144 del 1981.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi gli avvocati Giuseppe Guarino, per le Provincie autonome di
Bolzano e di Trento e per la Regione Sardegna, Lorenzo Acquarone, per
la Regione Liguria, Giuseppe Fazio, per la Regione Sicilia, Alberto
Predieri, per le Regioni Veneto e Piemonte, Alessandro Pace, per la
Regione Trentino - Alto Adige e l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Le Regioni Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna, in persona dei
rispettivi presidenti delle Giunte, rappresentati e difesi dall'avv.
Alberto Predieri di Roma, con ricorsi notificati il 7 e 8 maggio 1981,
hanno impugnato di legittimità costituzionale gli artt. 35 e 40 della
legge 30 marzo 1981, n. 119 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato) per contrasto con gli artt.
5, 117 e 119 Cost.
Assumono le tre Regioni che i suddetti articoli invadono la
competenza finanziaria ed organizzativa delle Regioni, restringendo il
già esiguo spazio della loro autonomia finanziaria e ponendosi così
in contrasto con le citate norme della Costituzione. Si osserva,
infatti, che gli artt. 119 e 117 Cost., assicurando alla regione
autonomia finanziaria, le attribuirebbero necessariamente sia il potere
di organizzare il servizio di tesoreria e disciplinarne i procedimenti,
sia quello di regolare i flussi di cassa, come dimostrerebbero le
disposizioni dettate con la legge 19 maggio 1976, n. 335, che ha
fissato i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia
di bilancio e contabilità delle regioni.
Ora l'art. 40, quarto comma, della legge n. 119/1981, così come i
commi 1 e 2, priverebbero la regione di tale autonomia ledendo gli
artt. 119 e 117 Cost. Inoltre, in violazione dell'art. 130 Cost.,
introdurrebbero forme non previste di controllo su un aspetto
dell'attività regionale. Gli stessi profili di illegittimità
emergerebbero nelle altre disposizioni connesse dell'art. 40 ed in
particolare al comma ottavo, che rimette ad una determinazione del
Ministro per il tesoro la possibilità di variare la percentuale delle
disponibilità di cui è consentito il deposito presso i tesorieri
regionali.
Quanto all'art. 35 della legge citata, esso viene impugnato per le
stesse ragioni, ma anche per violazione dell'art. 117 Cost. con
riguardo alla competenza regionale in materia sanitaria, quale
disciplinata dagli artt. 15 e 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. - Anche il Presidente della Regione Siciliana, rappresentato e
difeso dall'avv. prof. Giuseppe Fazio, ha proposto ricorso con atto
notificato il 7 maggio 1981, impugnando di legittimità costituzionale
il citato art. 40 1.119, per contrasto con gli artt. 1, 19, 20 e 36
dello Statuto regionale (R.D.L.vo 15 maggio 1946, n. 455) in quanto
priverebbe la Regione della potestà di disporre liberamente del
gettito dei tributi ad essa riservati dall'art. 36 St., sottraendole la
possibilità di utilizzare direttamente ed immediatamente le somme
disponibili nelle casse del proprio tesoriere, eccedenti il 12% delle
entrate previste dal bilancio, per completare il procedimento di spesa
con la fase del pagamento.
La stessa norma - secondo la Regione - le impedirebbe di esercitare
la propria potestà amministrativa in esecuzione della legge di
bilancio, attraverso la quale sono pur sempre gestiti i fondi
provenienti dal bilancio statale. Consentendo, inoltre, l'ingerenza
ispettiva del ministro del tesoro e l'intervento nelle convenzioni
stipulate dalla Regione con il proprio tesoriere, l'intero sistema
dell'art. 40 inciderebbe sul servizio ditesoreria regionale e sul
diritto al bilancio, violando sotto vari aspetti il principio
fondamentale dell'autonomia.
3. - Lo stesso art. 40 della legge n. 119/1981 è ancora impugnato
di legittimità costituzionale nelle disposizioni dettate dai commi 1,
4, 5 ed 8 dalla Regione Sardegna in persona del suo presidente,
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giuseppe Guarino, con ricorso
notificato l'8 maggio 1981, nel quale si denuncia il contrasto delle
norme richiamate con gli artt. 1, 3, 4, 6,7 ss. della legge cost. 26
febbraio 1948, n. 3, in relazione agli artt. 32 ss. e 45 D.P.R. 19
maggio 1949, n. 250, recante le relative norme di attuazione.
Si assume nel ricorso che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, la
Regione ha una finanza propria e che la disciplina della finanza
regionale - quale si desume dalle norme di attuazione dello stesso
Statuto - prevede una particolare e completa regolamentazione della
contabilità regionale, che affida la gestione dei fondi ad un servizio
di tesoreria della Regione.
La norma denunciata violerebbe, quindi, l'autonomia finanziaria
della Regione, prima attraverso l'obbligo di depositare la quasi
totalità delle sue disponibilità finanziarie presso la tesoreria
dello Stato, poi condizionandone l'utilizzazione ad adempimenti propri
(presentazione di preventivi di cassa) e da modalità rimesse
all'arbitrio del Ministro del tesoro. Un ulteriore svilimento
dell'autonomia finanziaria della Regione va ravvisato - secondo la
Regione stessa - nell'obbligo imposto alle aziende di credito di
trasferire alla tesoreria dello Stato le disponibilità eccedenti,
senza alcuna autorizzazione da parte della stessa Regione.
4. - La Regione Trentino Alto Adige, in persona del suo presidente,
rappresentato e difeso dal prof. avv. Alessandro Pace, con un suo
ricorso notificato l'8 maggio 1981, impugna di legittimità
costituzionale gli artt. 35 e 40 della legge n. 119 del 1980: il primo
per contrasto con l'art. 4 n. 7 dello Statuto della Regione nonché con
gli artt. 6 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 e 2 D.P.R. 28 marzo 1975,
n. 474; il secondo per contrasto con gli artt. 5 n. 1 e 66 ss. dello
stesso Statuto.
Quanto all'art. 35 si deduce che lo Stato, avendo con esso dettato
norme incidenti sulla contabilità e sullo stesso ordinamento delle
unità sanitarie locali, ha invaso la competenza regionale in materia
di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (art. 4 n. 7 St.
T.A.A.).
La denuncia dell'art. 40 riguarda diversi profili. Il primo comma
invaderebbe sia la competenza legislativa secondaria in materia di
ordinamento dei comuni (art. 5 n. 1 St.) sia l'autonomia finanziaria,
contabile e patrimoniale della Regione. Di tale autonomia sarebbe anche
lesivo il quarto comma, giacché le somme che alla Regione provengono
dal bilancio dello Stato, una volta entrate nelle disponibilità della
prima, dovrebbero ritenersi sottratte alla disciplina legislativa
statale.
5. - Altri due ricorsi, entrambi notificati l'8 maggio 1981, sono
stati proposti dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella
persona rispettivamente del presidente e del vicepresidente,
rappresentati entrambi e difesi dall'avv. Giuseppe Guarino.
Con essi si impugnano l'art. 35, commi 4 e 9, e l'art. 40, commi 1,
2,5 e 10 della legge n. 119 del 1981: il primo perché le disposizioni
in esso contenute dovrebbero considerarsi inapplicabili alle province
autonome di Trento e Bolzano. Secondo le norme previste dallo Statuto
di autonomia (cui hanno fatto riferimento l'art. 801 23 dicembre 1978,
n. 833, nonché l'art. 6 bis D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 conv. in
legge 29 febbraio 1980, n. 33) le quote del fondo sanitario nazionale
ad esse assegnate perverrebbero immediatamente alle province che,
trattenute le somme per il finanziamento dei servizie presidi non
delegati, disporrebbero poi per il pagamento, acarico del bilancio
provinciale, delle somme a favore delle unità sanitarie locali.
Un'interpretazione diversa dell'art. 35 lo porrebbe in contrasto con la
competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli Uffici
e competenza legislativa secondaria in materia di igiene e sanità, ivi
compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera e le connesse potestà
amministrative.
In ordine all'art. 40 vengono svolte nei ricorsi argomentazioni
analoghe a quelle esposte dalla Regione Sardegna, denunciandone il
contrasto con gli artt. 8 n. 1, 16, 70 e ss. del D.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670, nonché con il D.P.R. 5 aprile 1949, n. 172; l'art. 57 ss.
D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574; il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 470 e il
D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472.
6. - Anche le Regioni Veneto e Liguria, in persona dei presidenti
delle rispettive giunte, rappresentati e difesi il primo dall'avv.
prof. Giorgio Berti e dall'avv. Guido Viola, il secondo dall'avv.
Enrico Romanelli e dall'avv. prof. Lorenzo Acquarone, con ricorsi
notificati l'8 maggio 1981, hanno impugnato di legittimità
costituzionale l'art. 35 e la Regione Veneto anche l'art. 40 della
citata legge n. 119/1981.
Nel primo ricorso si denuncia il contrasto delle norme impugnate
con gli artt. 5, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost., in quanto attuerebbero
una compressione o riduzione dell'autonomia regionale, sia sul piano
della finanza della Regione, che su quello più generale delle potestà
regionali legislative ed amministrative, per ciò che riguarda le
sottomaterie della contabilità e del servizio di tesoreria,
ricollegabili all'autonomia finanziaria, come per quanto attiene al
complesso delle materie elencate nell'art. 117, considerate sotto il
profilo della copertura delle relative spese.
Con il secondo ricorso la Regione Liguria denuncia l'art. 35 per
contrasto con gli artt. 3,97 e 117 Cost., in quanto renderebbe
impossibile l'esercizio di competenze normative ed amministrative
proprie della regione (art. 117 Cost. e artt. 11,51 e 61 legge 23
dicembre 1978, n. 833) nella costituzione dei servizi di tesoreria
delle unità sanitarie locali e del controllo sulla loro gestione.
7. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, con atto 25 maggio 1981, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Riguardo alla denuncia dell'art. 35 legge n. 119 del 1981 la difesa
dello Stato osserva che il nucleo centrale della questione è
costituito dal modo dell'accredito delle quote assegnate alle regioni
sul fondo sanitario nazionale.
Il sistema dell'accreditamento delle risorse in conti fruttiferi o
infruttiferi presso la tesoreria centrale, anziché mediante versamento
diretto alle regioni - si rileva - è strumento di coordinamento della
finanza regionale con quella statale, sul versante della spesa, cui il
legislatore ha più volte fatto ricorso (art. 21 D.L. 13 agosto 1975,
n. 376, conv. in legge 16 ottobre 1975, n. 492 e 20 D.L. 13 agosto
1975, n. 377, conv. in legge 16 ottobre 1975, n. 493; legge 27
dicembre 1977, n. 984).
Tale sistema - secondo l'Avvocatura - non ha intaccato la
competenza sostanziale delle regioni ad essere giudici delle occorrenze
locali e della distribuzione territoriale delle risorse. L'accredito in
conti correnti fruttiferi, anziché il versamento diretto, non altera
il ruolo della regione nel funzionamento del servizio sanitario
nazionale, quale prefigurato dalla legge n. 833 del 1978. D'altra parte
questo meccanismo non è tale da creare intralcio nell'utilizzazione
dei fondi daparte delle unità sanitarie locali.
Le norme impugnate presentano un reale effetto limitativo solo per
quanto attiene al profilo della redditività delle quote assegnate alle
regioni e da queste trasferite alle unitàlocali, per il tempo che
intercorre tra l'originario accredito alle prime ed il prelievo a
favore del tesoriere delle seconde.
Questo costo trova una duplice legittimazione. Innanzitutto
l'autonomia finanziaria, come ogni altra manifestazione della
autonomia, anche delle regioni a statuto speciale, deve svilupparsi in
armonia con le norme fondamentali delle riforme economico - sociali
della Repubblica e, in secondo luogo, trova i suoi limiti nel
coordinamento con la finanza dello Stato. Il servizio sanitario
nazionale è stato appunto istituito con il preciso obiettivo
riformatore di superare gli squilibri nelle condizioni socio -
sanitarie del Paese, assicurando in primo luogo una certa uniformità
delle strutture e creando nel contempo un fondo sanitario nazionale,
alimentato di anno in anno attraverso il bilancio dello Stato.
Sulle questioni relative all'art. 40 l'Avvocatura dello Stato
osserva come tale norma si collochi nel solco di una direttiva di
legislazione che ha la sua origine nella legge 6 agosto 1966, n. 629 e
si è sviluppata nelle norme sulle giacenze di tesoreria delle regioni
e degli enti pubblici, dettate con gli artt. 31 e 32 della legge 5
agosto 1978, n. 468 e poi con gli artt. 52 e 55 del D.L. 9 luglio 1980,
n. 301 e 83 a 86 del D.L.30 agosto 1980, n. 503.
Anche la facoltà di limitare in percentuale l'ammontare dei
depositi che gli enti pubblici territoriali e istituzionali possono
mantenere presso le banche rientra - secondo l'Avvocatura - tra le
prerogative dello Stato. L'attuale momento storico - si osserva -
registra infatti la presenza del sostegno economico statale in quasi
tutti i settori della vita sociale, cui fa riscontro l'impegno di
risorse sempre crescenti a sostegno delle attività del cittadino. Il
drenaggio delle risorsee il flusso della spesa pubblica generano
fenomeni recessivi e inflazionistici insieme. La regolamentazione di
questi fenomeni non può che essere di competenza dello Stato.
8. - Hanno presentato memorie difensive le Regioni Piemonte,
Toscana ed Emilia - Romagna, con atti del 23 febbraio 1982, la Regione
Trentino - Alto Adige con atto del 25 febbraio 1982 e la Regione
Liguria con atto del 2 marzo 1982. Nelle memorie le Regioni ribadiscono
le tesi sostenute in sede di ricorso, sviluppandone le argomentazioni.
Anche l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, con atto
del 18 febbraio 1982, nella quale, riassumendo le tesi contenute nel
primo atto di intervento, aggiunge ulteriori argomentazioni su
questioni particolari.
Per quanto riguarda i ricorsi delle Provincie autonomedi Trento e
Bolzano relative all'art. 35 della legge n. 119/1981, l'Avvocatura
contesta l'assunto dei ricorrenti, che sibasa sulla considerazione che
la norma impugnata avrebbe riprodotto con modifiche il sistema già
delineato dall'art. 8 D.L. n. 663 del 1979, che non avrebbe però
operato in confronto delle due province autonome, alle quali si sarebbe
dovuto applicare il diverso sistema dell'art. 6 bis aggiunto allo
stesso decreto in sede di conversione. Quest'ultimo, autorizzando le
province a "trattenere", anziché a "prelevare", lesomme per il
finanziamento dei servizi e presidi sanitari gestiti direttamente,
dimostrerebbe che con l'accredito delle quote alle province le relative
somme diverrebbero integralmente disponibili per essere poi trasferite
alle unità sanitarie secondo procedure disciplinate dalla stessa
provincia.
Anche in ordine alla denuncia dello stesso art. 35 da parte della
Regione Trentino - Alto Adige l'Avvocatura osserva che nell'ambito del
servizio sanitario nazionale istituito conla legge n. 833 del 1978 le
unità sanitarie locali si presentano come una struttura operativa dei
comuni (art. 15), attraverso la quale si realizza in modo uniforme
sull'intero territorio nazionale la gestione unitaria della tutela
della salute (artt. 10 e 14), mentre gli ospedali hanno perso la loro
natura di enti per divenire organi tecnici delle U.S.L. (artt. 17 e
66).
Pertanto la legittimità della disciplina statale di aspetti
dell'ordinamento delle unità sanitarie non si presterebbe adessere
indagata alla stregua degli artt. 4 n. 7 e 16 St., ma alla stregua
degli artt. 5 n. 1 e 16 St., cioè avendo riguardo ad una figura di
competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento dei
Comuni, con funzioni amministrative corrispondentemente limitate.
Sulle questioni relative all'art. 40 legge n. 119/1981,
l'Avvocatura si richiama infine a due recenti sentenze di questa Corte,
le nn. 94 e 95/1981 (questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 31 e 36 legge 5 agosto 1978, n. 468), la prima delle quali ha
statuito, tra l'altro, che l'art. 119 Cost., pur affermando l'autonomia
finanziaria regionale, non impone affatto che le somme spettanti alle
Regioni e defluenti dal bilancio dello Stato debbano essere
integralmente ed immediatamente accreditate alle competenti tesorerie
regionali, pur quando le Regioni stesse non dimostrino di doversene
servire per l'esercizio delle loro attribuzioni. Essenziale è soltanto
- come la Corte ha già chiarito nella sentenza n. 155/1977 - che i
conti correnti istituiti presso la tesoreria centralenon si trasformino
in un "anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria
regionale". Considerato in diritto :
1. - I dieci ricorsi indicati in epigrafe sollevano questioni
sostanzialmente identiche e pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
Con otto di tali ricorsi le Regioni Piemonte, Toscana, Emilia -
Romagna, Veneto, Liguria, Trentino - Alto Adige e le Province autonome
di Trento e di Bolzano impugnano l'art. 35 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, che contiene una serie di prescrizioni con le quali si
disciplinano i modi con cui vengono finanziate le unità sanitarie
locali, le modalità attraverso le quali esse potranno usufruire del
finanziamento loro accordato e l'organizzazione del relativo servizio
di tesoreria.
In particolare con il primo comma dell'art. 35 citato sistabilisce
che le U.S.L. devono affidare il loro servizio di tesoreria solo a
determinate aziende di credito che abbiano i requisiti fissati da un
decreto ministeriale. Il secondo comma stabilisce invece che le U.S.L.
- nel momento in cui stipuleranno con le predette aziende di credito le
relative convenzioni - debbono uniformarsi a criteri generali che
verranno fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro della sanità e sentita la Commissione interregionale. Con
il terzo comma si prescrive che all'inizio di ciascun trimestre, con
Decreto del Ministro del tesoro e di quello per la programmazione
economica, verranno trasferite alle Regioni le quote di finanziamento
loro spettanti per il funzionamento del servizio sanitario nazionale e
tali quote verranno versate in conti correnti fruttiferi intestati alle
Regioni presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Il quarto comma a sua
volta stabilisce che ogni tre mesi le Regioni trasmetteranno alla
Direzione generale del Tesoro e alle sezioni provinciali di tesoreria
copia del provvedimento mediante il quale esse Regioni trasferiranno
alle varie U.S.L. la quota loro assegnata in conformità al piano
sanitario regionale, mentre il quinto comma prescrive che la Direzione
generale del Tesoro, unavolta ricevuta copia del provvedimento
regionale, preleverà dai conti correnti intestati alle singole regioni
presso la Tesoreria Centrale dello Stato, gli importi complessivi
destinati alle varie unità sanitarie della Regione e li verserà in
conticorrenti infruttiferi presso le sezioni provinciali di tesoreria
nel cui territorio di competenza si trovano le singole unità. Ai sensi
del sesto comma sarà la sezione di tesoreria provinciale ad
accreditare a ciascuna unità la somma ad essa spettante, istituendo
un'apposita contabilità speciale distinta in spese correnti e spese in
conto capitale. Il settimo comma stabilisce quindi che le U.S.L.,
all'inizio di ogni trimestre, potranno prelevare fino al 50% delle
somme loro attribuite inconto spese correnti mentre il rimanente potrà
essere prelevato in caso di necessità di cassa. Con l'ottavo comma,
inoltre si prevede che le sezioni provinciali di tesoreria possono
effettuare anticipazioni in favore delle U.S.L., previa autorizzazione
della Direzione generale del Tesoro e nella misura non superiore a un
terzo della quota trimestrale precedente. Il nono comma stabilisce che
con decreto del Ministro del tesoro verranno emanate norme per il
funzionamento dei conti correnti speciali anche in deroga alla legge
sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento. Il
decimo comma, infine, abroga l'art. 8 D.L. 30 dicembre 1979, n. 663
(convertito nella legge 19 febbraio 1980, n. 33), il quale stabiliva
che le Regioni prelevassero dai loro conti correnti, aperti presso la
Tesoreria Centrale dello Stato, le quote destinate alle U.S.L., alle
quali poi le assegnavano nella misura del 50% all'inizio di ogni
trimestre, mentre il rimanente veniva erogato secondo le effettive
necessità delle U.S.L.
Il nuovo sistema viene ora impugnato per illegittimità
costituzionale dalle Regioni Piemonte, Toscana, Emilia - Romagna,
Veneto e Liguria, che, richiamandosi alla sentenza diquesta Corte n.
155/1977, denunciano la menomazione della loro autonomia finanziaria
che tale sistema comporterebbe, giacché le priverebbe dell'autonomia
decisionale sui flussi dicassa, onerandole di un compito di
ripartizione dei fondi tra le unità sanitarie locali, senza alcuna
possibilità di controllo della loro gestione.
Sostengono le cinque Regioni a statuto ordinario chel'art. 35
violerebbe in particolare: l'art. 117 Cost., per cui spetta alle
Regioni la competenza di emanare norme legislative in materia di
assistenza sanitaria "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato";
l'art. 118, che conferisce alle Regioni le funzioni amministrative in
materia sanitaria; l'art. 119, che riconosce alle Regioni l'autonomia
finanziaria.
2. - Nessuna delle questioni proposte dalle cinque Regioni a
statuto ordinario è fondata.
Invero il sistema di accreditamento delle risorse per il
funzionamento del servizio sanitario nazionale, disciplinato dall'art.
35, prevede che tale accreditamento avvenga mediante conti correnti
fruttiferi aperti in favore delle Regioni presso la Tesoreria Centrale
anziché mediante versamento diretto alle Regioni stesse. A tale
sistema, diretto a coordinare la finanza regionale con quella statale,
il legislatore ha già fatto ricorso in altre occasioni, quando ha
stabilito specifici programmi di sviluppo. Ad esempio nei DD.LL. 13
agosto 1975, nn. 376 e 377, convertiti nelle leggi 16 ottobre 1975, nn.
492 e 493 (rispettivamente artt. 20 e 21), si è previsto che i
contributi assegnati alle Regioni venissero versati in conti correnti
aperti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e che i prelievi
venissero attuati a richiesta delle Regioni sulla base di relazioni
indicative dei fabbisogni. Le stesse modalità sonostate previste in
tema di coordinamento degli interventi pubblici in vari settori
dell'economia agricola (legge 27 dicembre 1977 n. 984, art. 17).
Tale meccanismo non viola l'autonomia costituzionale garantita alle
Regioni, in quanto resta integro il potere di ripartire le risorse
finanziarie disponibili tra le diverse destinazioni.
La legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge 23
dicembre 1978, n. 833) prevede all'art. 51 il relativo finanziamento
attraverso l'apposito fondo, determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato. Tale fondo viene ripartito tra
tutte le regioni con delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per
la programmazione economica), su proposta del Ministro della Sanità e
sentito il Consiglio Sanitario nazionale. All'inizio di ogni trimestre
le quote così ripartite vengono trasferite alle Regioni con
provvedimenti dei Ministri del tesoro e del bilancio. Spetta poi alla
Regioneil compito di ripartire tra le unità sanitarie locali la quota
ad essa assegnata per le spese correnti, sulla base di parametri
numerici che devono essere determinati con legge regionale, sentiti i
comuni; mentre per la quota destinata alle spese in contocapitale, la
Regione provvede sulla base delle indicazioni formulate dal piano
sanitario nazionale.
Alla luce di tale normativa l'intervento della Regione si esplica
all'atto della ripartizione delle risorse tra le unità sanitarie
locali, effettivi organi di erogazione dei servizi e perciò della
spesa e destinatarie necessarie delle quote assegnate alle regioni.
Tale intervento decisionale non è minimamente intaccato dal
meccanismo previsto dall'impugnato art. 35, il quale rispetta
pienamente il potere che le Regioni hanno di ripartire le risorse del
fondo loro assegnate fra le varie unità sanitarie locali, a seconda
delle loro esigenze finanziarie, che a loro volta vengono valutate
discrezionalmente dalle Regioni con autonomo provvedimento, senza alcun
controllo o interferenza da parte dello Stato che ne possa condizionare
l'autonomia. La norma impugnata, pertanto, non viola la sostanziale
sfera di competenza che spetta alle Regioni quanto alle occorrenze
locali ed alla distribuzione territoriale delle risorse.
Certamente l'art. 35 ha l'effetto di limitare la redditività delle
somme corrispondenti assegnate alle Regioni per il funzionamento del
servizio sanitario, ma si tratta di un effetto privo di implicazioni
costituzionali, non riguardando l'autonomia finanziaria, in quanto
potestà di gestione autonoma delle risorse, che è oggetto del
principio costituzionale sancito dall'art. 119. Nel caso in esame tale
potestà di gestione, riferita alle risorse assegnate alle Regioni per
il servizio sanitario, è pienamente rispettata quando ne viene
assicurata loro la piena disponibilità, nel senso di poterne
effettuare l'autonoma utilizzazione qual che siano le modalità del
relativo deposito.
D'altra parte l'aver il legislatore creato un più stretto
coordinamento temporale fra il momento del prelievo dalla Tesoreria
Centrale e il momento della spesa effettuata dagli organi erogatori del
servizio sanitario risponde alla esigenza obiettiva, nell'interesse
dell'intera comunità nazionale, di un opportuno coordinamento del
flusso della spesa sanitaria con quello delle entrate destinate a
fronteggiarla. Tale coordinamento infatti si risolve in definitiva in
un minor costo per la finanza statale senza per altro apportare alcun
danno al funzionamento del servizio sanitario nazionale.
Né vi è violazione dell'art. 118 Cost. nella parte in cuivengono
riconosciute alle Regioni le funzioni amministrative in materia
sanitaria giacché l'aver regolamentato il modo di accreditamento delle
risorse alle unità sanitarie locali nei limiti indicati dalle stesse
Regioni non impedisce a queste ultime di esercitare il loro potere di
controllo sul funzionamento delle U.S.L., sia sotto il profilo
dell'attività che sotto quello dei risultati, già previsto dagli
artt. 11 e 51 della legge n. 833/1978.
Non è violato nemmeno l'art. 117 Cost. perché, avendo l'art. 35
prescritto alle U.S.L. che il loro servizio di tesoreria venga affidato
ad aziende di credito aventi determinati requisiti, non ha invaso la
sfera di competenza delle Regioni ad emanare norme legislative in
materia di assistenza sanitaria, giacché tale potestà trova un limite
nei principi stabiliti dalle leggi dello Stato; limite che proprio
l'art. 35 ha inteso fissare anche per uniformare sul piano nazionale il
servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali.
3. - Neppure sono fondate le questioni proposte dalla Regione
Trentino - Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in
riferimento all'art. 35.
La Regione, in particolare, impugna la norma sostenendo che essa,
là dove disciplina l'organizzazione delle U.S.L. sulpiano contabile,
violerebbe la competenza primaria della Regione ad emanare leggi in
materia di enti sanitari ed ospedalieri (con le relative autonome
funzioni amministrative), riconosciuta dall'art. 4 n. 7 dello Statuto
speciale. Per contro, l'Avvocatura dello Stato replica che le U.S.L.
vanno considerate quali strutture operative dei Comuni (in base
all'art. 15 della legge n. 833/1978), rientrando pertanto nella
competenza legislativa concorrente prevista dall'art. 5 n. 1 del detto
Statuto. Ma l'impugnativa regionale va respinta, comunque si qualifichi
la competenza spettante alla Regione, quanto all'organizzazione delle
U.S.L. Le disposizioni dell'art. 35 trovano infatti fondamento, sia
nella già rilevata esigenza di soddisfare interessi di portata
nazionale in tema di spese da sostenere per le prestazioni sanitarie,
sia nell'interferenza fra le attribuzioni regionali e l'indiscussa
competenza spettante allo Stato in materia di credito.
Quanto alle Province di Trento e Bolzano, esse sostengono in via
preliminare che l'art. 35 impugnato non è loro applicabile. Esso,
infatti, riproduce - con modifiche - l'art. 8 del D.L. 30 dicembre
1979, n. 663 (convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33) che viene
nel contempo dichiarato espressamente abrogato (comma 10 dell'art. 35).
Secondo la tesi sostenuta nei ricorsi l'art. 8 non avrebbe trovato
applicazione per le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali
valeva invece l'art. 6 bis, aggiunto in sede di conversione, in virtù
del quale le province autonome erano autorizzate a "trattenere" - e non
a prelevare - le somme occorrenti per il finanziamento dei servizi
sanitari gestiti direttamente. Poiché il citato art. 6 bis sarebbe
ancora in vigore, per non essere stato abrogato, ne deriverebbe che le
quote accreditate alle province autonome diverrebbero integralmente e
immediatamente disponibili per essere poi trasferite alle unità
sanitarie secondo le procedure fissate con legge dalle stesse Province.
L'assunto non è fondato, in quanto la nuova normativa
sull'accreditamento delle quote assegnate alle U.S.L. non contrasta con
la precedente disciplina in tema di riparto delle quote del fondo
sanitario nazionale assegnate alle Province autonome (art. 6 bis D.L.
n. 663/1979). Rimane salva, infatti, la facoltà delle Province di
"trattenere" sulle quote di riparto le somme occorrenti per il
finanziamento di servizi e presidi sanitari che esse gestiscono
direttamente, ma ciò non impedisce che sia il Ministero del tesoro ad
accreditare alle Province stesse, in un conto corrente aperto presso la
Tesoreria centrale, le somme loro attribuite per il funzionamento del
servizio sanitario. Sarà poi su questo conto corrente che la Provincia
effettuerà il prelevamento delle quote ad essa dovute, "trattenendo"
le somme da impiegare per i servizi gestiti direttamente
dall'amministrazione provinciale e trasferendo su un conto corrente
aperto presso la sezione provinciale di tesoreria le somme residue, da
destinare alle U.S.L. esistenti nel territorio della provincia.
Alla luce di tale interpretazione, appare infondata la questione
sollevata dalle Province autonome, non essendovi alcuna violazione
dell'art. 9, n. 10 dello Statuto delle Province stesse, da parte della
norma impugnata. In tema di assistenza sanitaria e ospedaliera le
Province autonome hanno, infatti, soltanto una competenza legislativa
secondaria, riguardando quella primaria soltanto l'ordinamento degli
uffici provinciali. Valgono quindi le stesse considerazioni già svolte
a proposito delle questioni sollevate dalle Regioni a Statuto
ordinario.
4. - L'altra norma che viene impugnata, con nove dei ricorsi
indicati in epigrafe, è l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119,
che detta una serie di prescrizioni sulla contabilità degli enti
pubblici.
Recita, infatti, il primo comma dell'art. 40 che agli enti di cui
agli artt. 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Comuni, Province,
relative aziende autonome, enti pubblici non economici, enti
ospedalieri, aziende autonome dello Stato, enti portuali, ENEL, Regioni
a statuto ordinario e speciale) con un bilancio di entrata superiore al
miliardo è vietato mantenere disponibilità presso le aziende di
credito per un importo superiore al 12% delle entrate previste dal
bilancio di competenza.
Il secondo comma dell'articolo citato prescrive alle aziende di
credito di versare nei conti aperti agli Enti sopraindicati presso le
Tesorerie dello Stato le somme eccedenti il 12% edesistenti nei conti
correnti intestati ai predetti enti pubblici.
Mentre il successivo comma 3 detta istruzioni agli amministratori
degli enti, il quarto comma stabilisce che le assegnazioni, i
contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato debbono
affluire nei conti intestati agli enti presso le Tesorerie dello Stato.
Viene fatta eccezione per i fondi di cui all'art. 38 dello Statuto
siciliano e per quelli destinati alle altre Regioni a statuto speciale
e alle Province autonome di Trento e Bolzano in base ai rispettivi
statuti.
Il quinto comma dispone che gli enti che hanno conti correnti
presso la Tesoreria centrale debbono comunicare alla Direzione generale
del Tesoro all'inizio di ogni trimestre - tramite le aziende che
esercitano il servizio di tesoreria - un preventivo di cassa relativo
al trimestre stesso. Tale comunicazione è condizione per poter
effettuare il prelevamento.
Dopo una disposizione transitoria dettata dal sesto comma, il comma
successivo dispone che il Ministro del tesoro stabilisce con proprio
decreto le modalità di funzionamento dei conti correnti aperti presso
le Tesorerie dello Stato e i relativi tassi di interesse.
L'ottavo comma attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà da
esercitare con proprio decreto, di modificare la percentuale delle
giacenze che possono essere trattenute presso le aziende di credito che
esplicano il servizio di tesoreria per gli Enti in parola.
Con il comma 9 si prevede che il Ministero del tesoro possa
effettuare verifiche per accertare l'osservanza delle predette norme e
con il comma 10 si autorizzano le aziende di credito a chiedere
l'adeguamento delle convenzioni già stipulate con gli enti.
Il comma 11 infine dispone l'abrogazione delle norme incompatibili
con le disposizioni dell'art. 40.
Sia le Regioni a statuto ordinario (Piemonte, Veneto, Toscana ed
Emilia - Romagna) sia quelle a statuto speciale (Sicilia, Sardegna,
Trentino - Alto Adige) impugnano il primo e il quarto comma dell'art.
40 in quanto violerebbero la sfera della loro autonomia finanziaria,
sottraendo alle Regioni la possibilità di utilizzare direttamente e
immediatamente le somme disponibili presso i rispettivi tesorieri
eccedenti il 12% delle entrate. Inoltre, imponendo di versare alle
tesorerie dello Stato le disponibilità eccedenti tale percentuale, la
norma denunciata inciderebbe non solo sulle somme provenienti dal
bilancio dello Stato, ma anche su quelle provenienti da altre fonti,
fra le quali gli stessi proventi propri delle Regioni.
Ancora più lesiva della loro autonomia sarebbe per le stesse
Regioni la disposizione dell'ottavo comma, che attribuisce al Ministro
la facoltà di determinare la percentuale delle entrate regionali che
devono essere fatte affluire alle tesorerie dello Stato in aperto
contrasto con il primo comma dello stesso articolo, che determina nel
12% la soglia oltre la quale si concreta la considerata eccedenza.
La Regione Sardegna impugna anche il quinto comma dell'articolo
citato per lo stesso ordine di ragioni, mentre la Regione Trentino -
Alto Adige lamenta anche la violazione dell'art. 5 n. 1 dello Statuto
speciale dal momento che l'art. 40, obbligando anche i Comuni a
limitare le giacenze, invaderebbe la sfera di competenza legislativa -
sia pure secondaria della Regione in tema di ordinamento dei Comuni.
Sotto gli stessi profili impugnano i commi 1, 2 e 5 dell'art. 40 le
Province autonome di Trento e Bolzano.
5. - Tutte le questioni sollevate relative all'art. 40 della legge
n. 119/1981 sono infondate, ad eccezione di quella riguardante l'ottavo
comma (facoltà del Ministro del tesoro di variare con proprio decreto
la percentuale massima delle disponibilità di cui è consentito il
deposito presso le tesorerie delle Regioni).
Il precetto essenziale, contenuto nell'art. 40, da cui tutti gli
altri discendono, è quello che obbliga le aziende di credito a versare
nei conti aperti presso le tesorerie dello Stato le somme depositate
presso le aziende stesse dagli enti pubblici (territoriali o meno) con
bilanci di una certa importanza, quando tali depositi superino un
determinato livello, che viene indicato nel 12% delle entrate previste
dal bilancio di competenza.
La "ratio" della norma - che si inserisce in una precisa direttiva
seguita dal legislatore (legge 6 agosto 1966, n. 629; artt. 31 e 32
legge 5 agosto 1978, n. 468; artt. 52 e 55 D.L.9 luglio 1980, n. 301 e
83 - 86 D.L. 30 agosto 1980, n. 503) è di consentire allo Stato il
controllo e la regolamentazione della liquidità monetaria e quindi dei
flussi della spesa pubblica, che su tale liquidità incidono - com'è
noto - in misura determinante. Destinatari del precetto sono, quindi,
non solo e non tanto gli enti pubblici, quanto piuttosto le aziende di
credito che gestiscono i servizi di tesoreria degli enti stessi.
Si tratta pertanto di stabilire se, nel quadro della ripartizione
delle funzioni tra Stato e Regioni delineato dalla Costituzione,
competa allo Stato questo potere di controllo e di regolamentazione. La
risposta al quesito non può essere che positiva, rientrando certamente
tra i poteri di pertinenza statale- come questa Corte ha più volte
dichiarato (sentt. 58/1958;221/1975) - quello della disciplina del
credito, strettamente connessa alla stabilità del potere d'acquisto
della moneta e quindi ad un interesse che travalica l'ambito regionale
coinvolgendo la comunità nazionale.
Poiché parte rilevante della spesa pubblica avviene per il tramite
degli enti locali ed istituzionali, non è pensabile che la
regolamentazione e il controllo dei relativi flussi possa avvenire
senza incidere sulle disponibilità contabili di tali enti. Per
mantenere il necessario equilibrio tra il flusso delle risorse
prelevate e quello delle spese erogate non si può, infatti, ignorare
che l'assegnazione alle diverse persone giuridiche pubbliche di una
quota di risorse, congiunta alla inevitabile gradualità delle
erogazioni, produce un ristagno di disponibilità, con conseguenze
gravemente negative nell'attuale situazione delle pubbliche finanze. È
noto in linea generale che mentre lo Stato, attraverso il cui bilancio
passano prevalentemente i flussi finanziari, non riesce a sostenere le
erogazioni cui è tenuto ed è costretto a ricorrere all'indebitamento a
tassi sempre più elevati, taluni enti pubblici possono avere
eccedenzedi disponibilità di cassa rispetto alle necessità immediate,
disponibilità che resterebbero depositate presso le aziende di
credito. Diventa, pertanto, un'esigenza fondamentale per lo Stato
limitare l'onere derivante dalla provvista anticipata dei fondi
rispetto all'effettiva capacità di spesa degli enti.
Del tutto funzionale rispetto a tali finalità e rispondente ai
principi generali di solidarietà economica e sociale risulta la
soluzione adottata dal legislatore di prescrivere alle aziende di
credito di trasferire alle Tesorerie dello Stato le eccedenze di cassa
degli enti pubblici rispetto alle loro occorrenze immediate.
Alla luce di tali principi la normativa adottata non è lesiva
dell'autonomia finanziaria delle Regioni, che va intesa in termini
sostanziali, come ha statuito questa Corte con le sentenze 22 dicembre
1977 n. 155 e 9 aprile 1981 nn. 94 e 95. Per la prima di tali
decisioni una reale menomazione dell'autonomia finanziaria delle
Regioni si avrebbe soltanto se il meccanismo della giacenza
obbligatoria dei fondi presso le tesorerie dello Stato si prestasse "a
venire manovrato in modo da precludere od ostacolare la disponibilità
delle somme occorrenti alle Regioni stesse per l'adempimento dei loro
compiti istituzionali, nelle forme, nelle misure e nei tempi variamente
indicati dalla legislazione statale sulla finanza regionale, in
attuazione dell'art. 119 Cost.".
Ora la normativa impugnata non preclude alle Regioni la facoltà di
disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne
discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di
indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità
istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle
disponibilità di cassa, coordinandolo alle esigenze generali
dell'economia nazionale, nel quadro di quella regolamentazione del
credito che è dovere peculiare dello Stato.
Come si è osservato a proposito dell'art. 35, anche le
disposizioni dell'art. 40 possono certamente comportare una minore
redditività delle somme depositate nelle tesorerie dello Stato
rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito, ma si
tratta di una conseguenza di fatto che non investeaspetti
costituzionalmente tutelati, non incidendo sulla autonomia finanziaria
delle Regioni.
Se tale è la ratio della normativa in esame, del tutto ininfluente
ai fini della disciplina contenuta nei primi tre commi dell'art. 40, è
la distinzione tra risorse provenienti dal bilancio dello Stato e
risorse proprie delle Regioni, non essendo possibile sul piano tecnico
discriminare la provenienza delle giacenze di cassa eccedenti la
percentuale consentita.
Né ha rilievo, alla luce delle finalità perseguite, distinguere
tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario, tutte
ugualmente tenute in materia di credito a uniformarsi alla legislazione
dello Stato.
6. - Per quanto poi riguarda la denuncia da parte delle Regioni
Veneto, Toscana, Piemonte ed Emilia - Romagna le quali lamentano che il
quarto comma dell'art. 40 dispone l'affluenza diretta alle tesorerie
dello Stato delle risorse destinate alle Regioni e provenienti dal
bilancio dello Stato stesso -, essa non è fondata, essendo del tutto
simile a quella già decisa in tal senso da questa Corte con la citata
sentenza n. 94 del 1981, che aveva ad oggetto l'analoga disposizione
contenuta nell'art. 31 della legge n. 468 del 1978.
7. - Né risulta fondata la questione sollevata dalla Regione
Trentino - Alto Adige nel senso che le somme provenienti dal bilancio
dello Stato dovrebbero ritenersi sottratte alla disciplina statale una
volta entrate nella disponibilità della Regione. La stessa norma
impugnata dispone, infatti, espressamente che essa non si applica alle
entrate provenienti dal bilancio dello Stato percepite dalle Regioni a
statuto speciale inbase alle rispettive norme statutarie.
Ugualmente infondata è la questione proposta al riguardo dalla
Regione Sicilia, in quanto lo stesso quarto comma eccettua
espressamente i fondi di cui all'art. 38 dello Statuto regionale,
mentre per le altre entrate indicate nel ricorso valgono le stesse
considerazioni già svolte da questa Corte nella sentenza n. 95 del
1981, a sostegno del rigetto dell'analoga impugnativa proposta dalla
stessa Regione contro il citato art. 31 della legge n. 468 del 1978.
Ma altrettanto infondata è l'impugnativa dello stesso art.40,
quarto comma, proposta dalla Regione Sardegna, poiché - adifferenza di
quanto disponeva l'art. 31 della legge 468/1978, dichiarato illegittimo
nei confronti della Regione sarda con lasentenza di questa Corte n. 95
del 1981 - la norma impugnata esclude esplicitamente dal suo ambito di
applicazione - come si è visto - i fondi destinati alle Regioni a
statuto speciale in base ai rispettivi statuti.
Né ha fondamento l'argomentazione, ripetuta in alcuni ricorsi, che
farebbe discendere l'incostituzionalità del primo, secondo e quarto
comma dell'art. 40 da una presunta contraddittorietà dell'intera
disciplina, che lascerebbe alle Regioni a statuto speciale maggiore
autonomia di gestione per i fondi provenienti dallo Stato che non per
le entrate proprie delle Regioni. Infatti anche le somme provenienti
dallo Stato, una volta che siano depositate dalle Regioni presso le
aziende di credito (che esercitano per esse il servizio di tesoreria),
entrano a far parte di quelle disponibilità complessive di cassa,
all'interno delle quali non è più possibile tecnicamente distinguere
la provenienza e che sono pertanto complessivamente e indistintamente
soggette al limite del 12%. Non sussiste, perciò, la lamentata
contraddizione, avendo comunque il legislatore riservato alle Regioni a
statuto speciale un sistema di accreditamento delle risorse provenienti
dal bilancio statale meno vincolante di quello previsto per le Regioni
a statuto ordinario, proprio in considerazione della diversa estensione
delle rispettive sfere di autonomia.
8. - A diversa conclusione si perviene invece per quanto riguarda
la denuncia dell'ottavo comma dell'art. 40.
Va riconosciuto, infatti, alla competenza legislativa dello Stato
la regolamentazione della materia del credito, con il conseguente
obbligo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di
adeguarsi a tale regolamentazione - innome del coordinamento
finanziario previsto dal primo comma dell'art. 119 Cost. - anche in
quanto essa si riflette sulla competenza regionale riguardante la
disciplina dei servizi di tesoreria delle Regioni e delle Province
autonome, nonché la stipula delle relative convenzioni con le aziende
di credito. Ma è contraddittorio, rispetto alla logica che presiede
alle rimanenti disposizioni dello stesso art. 40, la facoltà
accordata al Ministro del tesoro di variare con suo semplice decreto -
senzache il legislatore abbia prestabilito in proposito alcun limite ed
alcun criterio - la percentuale o il livello massimo delle
disponibilità delle Regioni (e delle predette Province) che leaziende
di credito possono tenere presso di sé. Una volta che illegislatore ha
fissato tale percentuale nella misura del 12% e nulla ha precisato
circa il livello massimo, soltanto per legge o nell'ambito dei limiti e
dei criteri indicati dalla legge possono essere variate le scelte
legislative in questione, senza violare la riserva di legge della
Repubblica, di cui al primo comma dell'art. 119 Cost. (si veda sul
punto la sentenza di questa Corte n. 149 del 26 giugno 1981).
La questione relativa al comma 8 dell'articolo impugnato è,
pertanto, fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionali
dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sollevate con i ricorsi
indicati in epigrafe dalle Regioni Piemonte, Toscana, Emilia - Romagna,
Veneto, Liguria, Trentino - Alto Adige e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 117, 119 della
Costituzione; all'art. 4 n. 7, dello Statuto regionale speciale del
Trentino - Alto Adige; agli artt. 8 n. 1, 9 n. 10, 16 e 78 del predetto
Statuto per le Province autonome di Trento e Bolzano.
2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dei commi 1, 2, 4, 5 e 10 dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n.
119, sollevate con i Toscana, Emilia - Romagna, Veneto, Liguria,
Trentino - Alto Adige, Sicilia e Sardegna e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano in riferimento agli artt. 117, 119, 130 della
Costituzione ed agli artt. 1, 19, 20, 36 dello Statuto regionale
siciliano; 1, 3, 4, 6, 7 ss. dello Statuto regionale sardo; 5 n. 1 e 66
dello Statuto speciale regionale del Trentino - Alto Adige; 8 n. 1, 16,
70 ss. del predetto Statuto per le Province autonome di Trento e
Bolzano.
3) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma
dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nella parte in cui
attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di variare con proprio
decreto la percentuale o il livello massimo delle disponibilità delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che le aziende di
credito, incaricate del servizio di tesoreria, possono tenere presso di
sé.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte