Sentenza n. 162/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 314/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
10 maggio 1976, n. 314 (Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi
distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari
indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973) promosso con
ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Montalbetti Carlo ed altri iscritta al
n. 756 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44 del 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella pubblica udienza del 12 aprile 1983 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 12 novembre 1976, il tribunale di Milano, nel corso
di un procedimento penale a carico di Montalbetti Carlo ed altri,
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, nella parte in cui
detta norma aumentava i diritti di cancelleria, per preteso contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Nel corso delle formalità di apertura del dibattimento, la difesa
degli imputati Montalbetti e Crisenza aveva proposto questione di
legittimità costituzionale della detta norma per preteso contrasto con
gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, evidenziando che i predetti
imputati erano in condizioni economiche precarie, essendo il primo
studente universitario in cerca di occupazione e il secondo, laureando,
titolare di una borsa di studio pari a L. 261.000 mensili.
Ora l'aumento dei diritti di cancelleria disposti in forza
dell'art. 2 della legge n. 314 del 1976 comportava un consistente
aumento nel costo delle copie, spesa questa che avrebbe aggravato
ulteriormente gli oneri che gli imputati dovevano già sopportare per
gli onorari dei difensori e le altre spese. Tanto premesso, il collegio
sottolineava come il complesso di prestazioni economiche richieste agli
imputati per attuare una efficace difesa, fosse divenuto tale "da
ostacolare fortemente se non addirittura da impedire il completo
esercizio della difesa". Infatti solo attraverso lo studio preventivo
ed accurato dell'incartamento processuale poteva aver luogo la
predisposizione, da parte dei difensori di fiducia, di una efficace
attività difensiva, cosa questa inattuabile in mancanza delle copie
del processo.
Lo stesso collegio escludeva che a tale difficoltà si potesse
ovviare mediante il ricorso al gratuito patrocinio, sia perché
parrebbe non confacente ad una efficace difesa privare l'imputato della
facoltà di scelta di un difensore di fiducia, sia perché l'attuale
normativa al riguardo condiziona in maniera abbastanza rigida
l'ammissione a tale istituto, tanto da lasciar ritenere che il
presupposto richiesto dalla legge (art. 16 del r.d. n. 3282 del 1923),
seppure non identificabile con l'assoluta non abbienza, sia di fatto
avulso dal reale rapporto tra le condizioni economiche del soggetto e
le spese da sostenere per il processo.
Tale stato di cose creerebbe una disparità di trattamento -
influente direttamente sul concreto esercizio della difesa - proprio
per quella fascia di cittadini (quali gli attuali imputati) che hanno
difficoltà economiche notevoli per affrontare le spese necessarie per
una efficace difesa, pur non potendo godere del ricorso al gratuito
patrocinio.
D'altra parte l'aumento dei diritti di cancelleria non apparirebbe
interamente giustificato dall'espressa destinazione del suo provento a
coprire gli oneri per l'assunzione di nuovi segretari.
La norma denunciata sarebbe pertanto lesiva del diritto di difesa
nel suo concreto e pieno esercizio, in relazione alle diverse
condizioni economiche degli imputati.
Premesso un compiuto esame della rilevanza, si poneva la questione
con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, escludendo invece
la prospettata violazione dell'art. 53 Cost., "in quanto gli utenti
della giustizia non costituiscono una categoria non determinata o
meglio determinabile a priori".
Non si aveva costituzione di parti; spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato chiedendo in via preliminare che gli atti fossero
restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza alla
luce dell'art. 3, secondo comma, della legge 24 dicembre 1976, n. 900;
tale norma, entrata in vigore dopo la pronunzia dell'ordinanza, ha
precisato che, agli effetti dell'aumento dei diritti di cancelleria, la
voce n. 13 della tabella si considera come un unico diritto,
indipendentemente dalle singole sottovoci. In conseguenza l'aumento di
prezzo ammontava a lire 200 per l'intera copia, qualunque fosse il
numero delle pagine. A questo proposito va però osservato che tale
disposizione aveva carattere transitorio e vigeva solo fino al primo
luglio 1977.
Nel merito, l'Avvocatura sosteneva l'infondatezza della questione
pur nella constatazione che, ovviamente agli effetti del costo del
processo i cittadini abbienti si trovano in posizione migliore rispetto
a quelli meno abbienti. Ciò nonostante, il diritto di difesa non ne
risulterebbe leso, in quanto v'è l'istituto del gratuito patrocinio e
non sarebbe comunque concepibile che il legislatore gradui l'importo
delle spese processuali a seconda della capacità economica dei
cittadini. Considerato in diritto :
1. - Secondo il giudice a quo l'aumento dei diritti di cancelleria
disposto dall'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, segnatamente
in materia di diritto di copia, aggravando il costo della difesa in un
giudizio penale nel quale gli imputati non beneficiavano del gratuito
patrocinio, sarebbe, "in relazione alle condizioni di vita degli
imputati, tale da ostacolare fortemente se non addirittura da impedire
il concreto esercizio della difesa, il quale presuppone, fra l'altro,
la possibilità di conoscenza degli atti del procedimento e la
conseguente necessità di esaminare con la dovuta calma ed attenzione
gli stessi, attività questa cui è strumentale l'ottenimento della
copia". Da ciò la violazione dell'art. 24 della Costituzione, nonché
dell'art. 3 per la "disparità di trattamento" che ne conseguirebbe a
danno di "quella fascia di cittadini che, come gli attuali imputati,
possano trovarsi di fronte a difficoltà spesso difficilmente
superabili, per far fronte agli oneri del processo, pur non potendo
ottenere l'attestazione di povertà" necessaria per la concessione del
gratuito patrocinio.
L'Avvocatura dello Stato che nel merito ha concluso per la
infondatezza della questione, ha peraltro rilevato che l'entrata in
vigore dell'art. 3, secondo comma, della legge 24 dicembre 1976, n.
900, potrebbe suggerire la restituzione degli atti al tribunale di
Milano per un'ulteriore valutazione della rilevanza.
Senonché il citato comma dell'art. 3 della legge n. 900 del 24
dicembre 1976 si limita a disporre che fino al 1 luglio 1977, data di
entrata in vigore della nuova tabella allegata alla legge, si applica
in modo diverso l'aumento disposto dall'art. 2 della legge n. 314 del
1976. La norma invocata dall'Avvocatura dunque, come non era vigente
quando il tribunale di Milano emise la sua ordinanza, non è vigente
oggi.
Né, a parere della Corte, la diversa articolazione degli aumenti
della tariffa dei diritti di cancelleria entrati in vigore il 1 luglio
1977 rende inattuale la questione sollevata dal tribunale di Milano.
2. - La questione peraltro non è fondata.
Il giudice a quo rileva innanzitutto che per l'accesso al gratuito
patrocinio occorre lo "stato di povertà" (che, peraltro, come
stabilisce l'art. 16 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, non è "la
nullatenenza"), e quindi sarebbero esclusi dalla possibilità del
beneficio gli imputati "ambedue appartenenti a famiglie medio-borghesi"
e in "condizioni patrimoniali tali da consentire loro, sia pure con un
certo non irrilevante sacrificio economico, di munirsi del difensore di
fiducia senza dover ricorrere alle disposizioni del gratuito
patrocinio". Le norme relative al gratuito patrocinio sono dunque
estranee al giudizio, nel quale gli imputati erano assistiti da
difensori di fiducia, e infatti non costituiscono oggetto della censura
di incostituzionalità.
L'elemento che produrrebbe la violazione del diritto di difesa e,
insieme, del principio di eguaglianza, sarebbe costituito soltanto dal
costo eccessivo della copia del processo, derivante dal non necessario
e non ragionevole aumento della tariffa operata con la legge n. 314 del
1976.
Ora l'ammontare delle spese processuali poste a carico degli utenti
della giustizia, la sua ripartizione in voci corrispondenti ai momenti
del processo e ai vari servizi richiesti costituiscono determinazioni
conseguenti a molteplici fattori di diversa natura, anche tecnica, e di
varia incidenza, determinazioni spettanti al legislatore e che, al di
fuori dell'ipotesi di palese irragionevolezza, non sono assoggettabili
a censure di rango costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, sollevata dal tribunale
di Milano, con ordinanza 12 novembre 1976 di cui in epigrafe in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte