Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 254 del testo

unico legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 3

marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale

e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1987 dalla

Corte dei conti nel giudizio di responsabilità promosso dal

Procuratore Generale a carico di De Santis Franco Saverio ed altri,

iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la

responsabilità di alcuni amministratori comunali per il danno

causato all'ente dalla mancata e ritardata acquisizione dell'imposta

sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, la Corte

dei conti, con ordinanza in data 5 maggio 1987, pervenuta il 2

settembre 1988, (r.o. n. 465 del 1988), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 254 regio decreto 3 marzo 1934,

n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e

provinciale) in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 97 e 103 della

Costituzione;

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui

assoggetta alla giurisdizione contabile - per i danni inerenti

all'applicazione e riscossione di tributi e di entrate regolarmente

deliberate - soltanto gli amministratori degli enti locali e non

anche gli impiegati che abbiano determinato, o concorso a

determinare, con uguale condotta negligente lo stesso tipo di danno;

che tale limitazione, ad avviso del giudice a quo si porrebbe in

contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata

disparità di trattamento che, per un medesimo fatto illecito, si

verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente

locale, attesa la diversità, non puramente procedurale, dei regimi

di accertamento delle relative responsabilità (grado di colpa,

termini prescrizionali, iniziativa dell'azione, potere riduttivo);

b) con l'art. 28 della Costituzione, violando il principio

della responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici che non

consentirebbe sostanziali diseguaglianze di trattamento per gli

autori di uno stesso illecito;

c) con l'art. 24 della Costituzione, limitando il diritto di

difesa degli amministratori che non possono invocare in giudizio il

fatto del dipendente, chiedendo l'integrazione del contraddittorio

nell'ambito di un unico processo accertativo (si lamenta peraltro

l'impossibilità di un'esatta applicazione, da parte del giudice

contabile, della regola di ripartizione dell'addebito, prevista

dall'art. 82, comma secondo, regio decreto 18 novembre 1923, n.

2440);

d) con l'art. 97 della Costituzione, in quanto la diversità

di regole sostanziali e di sedi processuali violerebbe il principio

di buon andamento, l'esigenza di determinare adeguatamente le

responsabilità dei funzionari, nonché il principio di

imparzialità, in relazione alle determinazioni che l'ente

danneggiato dovrà assumere nei confronti degli impiegati

responsabili;

e) con l'art. 103 della Costituzione, il quale imporrebbe che,

quanto meno nella stessa materia, non venga operata una ripartizione

di giurisdizione tra giudici diversi, dovendosi accertare le singole

responsabilità nell'ambito di un unico processo, nel quale sia

possibile fissare anche i limiti di somma cui ognuno è chiamato a

rispondere;

che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 411 del 1988 ha

dichiarato l'inammissibilità e successivamente, con le ordinanze nn.

549 e 794 del 1988, la manifesta inammissibilità di questioni

identiche a quella ora sollevata, con motivazioni che coinvolgono

tutte le argomentazioni svolte a sostegno della presente ordinanza di

rimessione;

che il giudice a quo non deduce profili nuovi o diversi, tali da

indurre questa Corte ad una modifica del proprio orientamento;

che la proposta questione deve essere pertanto dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 254 del regio decreto 3 marzo

1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e

provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 97 e

103 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte